Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8192 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 24/03/2021), n.8192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7629/2016 R.G. proposto da:

A.E. e A.P., elettivamente domiciliati in Roma,

viale delle Milizie 22, presso l’avv. Andrea Riccio, che li

rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– intimata costituita –

e nei confronti di:

Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio (Roma),

Sez. 38, n. 4802/38/15 del 15 luglio 2015, depositata il 16

settembre 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 novembre

2020 dal Consigliere Raffaele Botta;

Preso atto che le parti non hanno prodotto memorie e che il P.G. non

ha depositato conclusioni scritte;

Vista la produzione documentale di parte ricorrente che attesta

l’adesione dei contribuenti alla definizione agevolata della lite

relativamente alle cartelle di pagamento oggetto della controversia

e il pagamento delle somme dovute secondo il calcolo effettuato

dall’Ufficio.

 

Fatto

RITENUTO

che deve essere pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio e che la definizione in via agevolata della controversia giustifichi la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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