Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8192 del 22/03/2019
Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 27/02/2019, dep. 22/03/2019), n.8192
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. BILLI Stefania – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10069-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ATLANTIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 57,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIZZONIA, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE RUSSO CORVACE;
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI CARBONERA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1549/2014 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,
depositata il 13/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/02/2019 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA.
Fatto
RITENUTO
che:
Atlantia s.p.a. (già Autostrade Concessioni Costruzione Autostrade s.p.a.) impugnava l’avviso di accertamento ICI del Comune di Carbonera per l’anno 2005 avente ad oggetto una serie di fabbricati lamentando l’erronea applicazione della categoria catastale D/7 dovendo invece gli immobili de quibus rientrare nella categoria E ed essere pertanto esenti da ICI.
La CTP di Treviso accoglieva il ricorso rilevando che in base alla convenzione sottoscritta con l’ANAS detti fabbricati sono vincolati nella loro destinazione d’uso ad esclusivo servizio dell’autostrada e quindi utilizzati esclusivamente per l’erogazione del servizio pubblico chiarendo che solo alla scadenza della convenzione potrà essere valutato un diverso classamento.
Proposto appello avverso detta pronuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate, la CTR del Veneto con sentenza del 13.10.2014 rigettava l’appello confermando che i beni de quibus correttamente vanno inquadrati nella categoria E.
Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione articolato in un motivo cui resisteva la controparte con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso rubricato “Violazione di legge per erronea e falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, conv. nella L. n. 286 del 2006 e delle circolari n. 4 del 2006 e 2007 dell’Agenzia del Territorio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente contestava il classamento degli immobili nella categoria E invece che in quella D sostenendo che non deve essere dato rilievo al fatto che i beni appartengono alla società che gestisce il servizio autostrade bensì alle caratteristiche tipologiche dei fabbricati che consentono anche un diverso utilizzo produttivo senza operare alcuna minima trasformazione.
Il motivo è inammissibile.
A fronte della statuizione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui i beni in questione sono “totalmente asserviti alla rete autostradale..” e che hanno “tutti i requisiti per essere censiti in una categoria del gruppo E” parte ricorrente asserisce la sussistenza di “caratteristiche tipologiche e localizzative” degli immobili in questione che li rendono censibili nella categoria del gruppo D.
Con ciò sollecitando una rivisitazione in fatto del giudizio operato dal giudice di merito in ordine al classamento dei beni in questione non consentita in sede di legittimità.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019