Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8192 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/04/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 11/04/2011), n.8192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.M., C.A., C.S., C.P. e

C.C., elettivamente domiciliati in Roma, via Cavour n. 211,

presso l’avv. Ricci Emanuele, che li rappresenta e difende unitamente

all’avv. Giovanni Cantergiani, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e

C.L.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 23/16/05, depositatali 15 giugno 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

gennaio 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

uditi l’Avvocato dello Stato Massimo Baghetti per la ricorrente e

l’avv. Giovanni Cantergiani per i controricorrenti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

ZENO Immacolata la quale ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordino, l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe, con la quale, in controversia concernente avviso di rettifica e liquidazione di imposta di successione ed INVIM, notificato a R.M. (in proprio e quale rappresentante del figlio minore C.L.), C.A., S., P. e C., eredi di C.R., è stato dichiarato improcedibile l’appello dell’Ufficio: in particolare, il giudice a quo ha ritenuto, da un lato, che fosse stato violato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in quanto l’appellante aveva “omesso di menzionare tutti i nominativi degli appellati con particolare conseguenza sulle posizioni dei minori” e l’atto non era stato notificato all’unico domiciliatario in tante copie quanti erano i destinatali; dall’altro, che non fosse stata rispettata la procedura di notificazione di cui alla L. n. 890 del 1982, non essendo state poste in essere tutte le modalità previste dall’art. 3 della Legge stessa.

2. I contribuenti R.M., C.A., C.S., C.P. e C.C. resistono con controricorso, illustrato da memoria.

C.L. non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e degli artt. 75 e 285 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice a quo ha, in sostanza, ritenuto che l’Ufficio fosse incorso nella violazione del citato art. 53 (con conseguente “improcedibilità” dell’appello) per non aver proposto l’impugnazione anche nei confronti di C.L. personalmente, divenuto maggiorenne (com’è pacifico in causa) nel corso del giudizio di primo grado, al quale aveva partecipato, unitamente ad altri litisconsorti, per mezzo della madre legale rappresentante.

Il motivo è fondato nei sensi appresso specificati.

Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, qualora uno degli eventi idonei a determinare l’interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione, e tale evento non venga dichiarato nè notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell’art. 300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce dell’art. 328 cod. proc. civ., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell’impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l’evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato nè notificato; ed è stato precisato, con specifico riferimento al caso di raggiungimento della maggiore età nel corso del processo, che non si pone alcun problema di buona fede e quindi di tutela della parte incolpevole, giacchè lo stato di incapacità per minore età è per sua natura temporaneo ed il raggiungimento della maggiore età costituisce un evento prevedibile nell’oc e nel quando (Cass. Sez. un., n. 15783 del 2005 e Cass. nn. 23082 del 2005, 3455 del 2007, 4345 del 2010).

Ne consegue che, nella fattispecie, in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, (secondo il quale il ricorso in appello deve essere proposto “nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado”), il giudice d’appello, avendo riscontrato la non integrità del contraddittorio, avrebbe dovuto, anzichè dichiarare “improcedibile” l’appello, disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di C.L., ormai maggiorenne (in generale, sulla dimensione eminentemente processuale della nozione di litisconsorzio necessario nel processo tributano, cfr. Cass. n. 22523 del 2007, 14378 del 2010).

2. Con il secondo motivo, la sentenza impugnata viene censurata in ordine alle altre concorrenti ragioni per le quali il giudice d’appello ha ritenuto la “improcedibilità” dell’impugnazione, e cioè: a) per l’omessa notifica dell’atto al domiciliatario in tante copie quanti erano i destinatari; b) per il mancato rispetto delle norme relative alle modalità di notificazione per mezzo del servizio postale prescritte dalla L. n. 890 del 1982, in particolare dall’art. 3, il quale stabilisce gli adempimenti ai quali è tenuto l’ufficiale giudiziario che esegue la notifica.

Il motivo è fondato sotto entrambi i profili.

Quanto al primo, è sufficiente ricordare che le Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 29290 del 2008) hanno affermato il principio in virtù del quale la notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione, ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione ex art. 285 cod. proc. civ., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo.

In ordine al secondo profilo di censura, va premesso che, in materia di contenzioso tributario, la disciplina delle notificazioni è dettata dalle norme del D.Lgs. n. 546 del 1992, ed in particolare, quanto alle modalità di notifica, dall’art. 16, richiamato, per il ricorso di primo grado, dall’art. 20, e, quanto al ricorso in appello, tramite il rinvio a quest’ultima norma, dall’art. 53.

Ciò posto, va ribadito che il citato art. 16, al comma 3, prevede che le notificazioni possano essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento: tale disposizione abilita il notificante alla notificazione in via diretta, cioè senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario (ma pur sempre con quella dell’ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione di tipo semplificato (Cass. n. 17723 del 2006; cfr., anche Cass. n. 1906 del 2008). Ne consegue che risulta fuori luogo il richiamo del giudice d’appello alle disposizioni dell’art. 3 della legge n. 890 del 1982.

4. Gli altri motivi di ricorso, concernenti il merito della controversia (del quale il giudice d’appello si è occupato ad abundantiam, in carenza di potestas iudicandi: Cass., Sez. un., n. 3840 del 2007), restano assorbiti.

5. In conclusione, vanno accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi ai principi sopra indicati (in particolare, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di C.L.), oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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