Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8192 del 04/04/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2018, (ud. 24/01/2018, dep.04/04/2018),  n. 8192

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR della Sicilia – sezione staccata di Catania – con sentenza n. 3696/17/2014, depositata il 3 dicembre 2014, non notificata, rigettò entrambi gli appelli, separatamente proposti dalla (OMISSIS) S.r.l. (già (OMISSIS) S.r.l.) e dall’Agenzia delle Entrate, di seguito riuniti, avverso la sentenza della CTP di Catania, che aveva accolto solo parzialmente il ricorso proposto dalla società avverso avviso di recupero di credito d’imposta L. n. 388 del 2000, ex art. 8, comma 1, ritenuto dall’Amministrazione indebitamente utilizzato per gli anni 2001, 2002 e 2004, confermando il recupero nel minor importo di Euro 1.062.500,00 con sanzioni ed interessi, rispetto a quello portato dall’avviso impugnato per Euro 5.850.591,72.

Avverso la pronuncia della CTR l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Disposta con ordinanza interlocutoria n. 10764 del 3 maggio 2017 la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione al curatore del fallimento ed avendo provveduto la ricorrente al relativo adempimento nei termini, la curatela resiste con controricorso, col quale a sua volta -eccepita in primis l’inammissibilità dell’avverso ricorso – propone ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.

Preliminarmente va esaminata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso principale proposto dall’Amministrazione finanziaria, formulata dalla controricorrente curatela fallimentare.

Essa è stata articolata in relazione ad un duplice profilo.

Con riferimento al primo, la curatela – rilevando che la sentenza dichiarativa del fallimento della società è intervenuta in data 6.6.2013 e che l’Agenzia delle Entrate è immediata destinataria della comunicazione di fallimento – osserva che la mancata ripresa in termine ragionevole del procedimento notificatorio nei confronti della curatela, non essendo andato a buon fine il primo tentativo per avere il curatore trasferito il proprio domicilio, comporta l’inammissibilità del ricorso, a nulla rilevando la notifica al difensore della società in bonis in presenza della quale la Corte ha invece ritenuto di disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ex art. 291 c.p.c.. L’eccezione è infondata.

Come già indicato nell’ordinanza interlocutoria, la Corte ha richiamato in proposito la propria giurisprudenza secondo la quale “Quando sia intervenuta la pronuncia di fallimento della parte nelle more del giudizio di appello, e l’evento non sia stato dichiarato nel corso di esso, la notifica del ricorso per cassazione, fatta presso il difensore del contraente in bonis anzichè nei confronti del curatore del suo fallimento non è inesistente, ma nulla” (cfr. Cass. sez. 5, 22 luglio 2012, n. 13501; Cass. 29 marzo 2006, n. 7252).

Detto indirizzo deve a fortiori essere ribadito in presenza dei chiarimenti resi dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 20 luglio 2016, n. 14916) e dalla successiva giurisprudenza conforme (si veda Cass. sez. 3, 27 gennaio 2017, n. 2174), che ha limitato, in base ai principi di strumentalità delle forme e del giusto processo, le ipotesi di inesistenza, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, ai soli casi in cui sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare un atto come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Nella fattispecie in esame, in cui il fallimento, intervenuto in pendenza del giudizio di appello, non è stato dichiarato in giudizio, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dall’Amministrazione finanziaria al difensore della società in bonis, nel contempo non essendo andata a buon fine la notifica tentata al curatore, è suscettibile di rinnovazione, con effetto ex tunc, ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

Del pari è infondata l’eccezione laddove assume che, stante l’interruzione de iure del processo conseguente alla declaratoria di fallimento della società intervenuta nel corso del giudizio di appello, la mancata riassunzione nel termine di sei mesi dal momento in cui la parte ne ha acquisito conoscenza comporta l’estinzione del giudizio, che può essere dichiarata dalla Corte pur se dedotta per la prima volta in sede di legittimità dalla parte colpita dall’evento.

Ciò presuppone, tuttavia, come chiarito da Cass. sez. 5, 13 ottobre 2011, n. 21108, in modo parziale pur richiamata dalla difesa della controricorrente, che, attesa la specialità del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 43 comma 2, rispetto al codice di rito, vi sia stata comunque la dichiarazione d’interruzione del processo alla quale la norma riconnette in ogni caso il decorso del termine per la riassunzione.

Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso principale l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata, denunciandone la nullità in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione apparente, tale da non consentire in alcun modo il controllo sul percorso logico giuridico seguito dal giudice tributario di secondo grado a supporto del convincimento espresso.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la sentenza impugnata, dopo avere dichiarato di condividere le argomentazioni del giudice di primo grado, abbia inteso affermare il difetto di specificità dei motivi d’impugnazione.

I motivi possono essere congiuntamente esaminati.

La sentenza impugnata, dopo aver richiamato in modo del tutto generico i motivi dell’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, si è limitata ad affermare la propria condivisione della decisione resa dalla CTP di Catania in quanto “corretta e suffragata da idonea motivazione”.

Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 21 settembre 2017, n. 22022; Cass. sez. unite 20 marzo 2017, n. 7074), deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consente di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione d’infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello.

Ciò è quanto, alla stregua di quanto osservato, avvenuto nella fattispecie in esame, dove neppure è sufficiente a rivelare compiutamente la ratio decidendi il riferimento alla pretesa genericità dei motivi di appello, che ove mai sussistente avrebbe dovuto comportare una pronuncia in rito d’inammissibilità dell’appello e che non tiene peraltro conto della giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte secondo cui “ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere di impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi” atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo d’impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 29 febbraio 2012, n. 3064; Cass. sez. 5, 28 febbraio 2011, n. 4784; più di recente cfr. anche Cass. sez. 5, 30 dicembre 2016, nn. 27497 e 27498; Cass. sez. 6-5, ord. 27 giugno 2017, n. 16037), a fronte della quale la citata, da parte controricorrente, Cass. sez. 5, 22 febbraio 2017, n. 4558, oltre a costituire pronuncia isolata, non appare neppure propriamente riferibile in termini alla presente vicenda processuale, atteso che, come riportato dall’Amministrazione in ossequio al principio di autosufficienza, la critica svolta nell’atto di appello è direttamente indirizzata alla sentenza di primo grado laddove nel merito ha limitato la legittimità del recupero al minore importo di Euro 1.062.500,00.

Analogamente ed in forza delle medesime considerazioni espresse con riferimento all’accoglimento del primo motivo di ricorso principale, è fondato il motivo addotto a sostegno del ricorso incidentale col quale la controricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per motivazione del tutto apparente, nella parte in cui la sentenza ha confermato la legittimità del recupero della somma di Euro 1.062.500,00 limitandosi alla condivisione della pronuncia di primo affermando essere i motivi d’impugnazione della società “confusi e lacunosi”, senza che risulti in alcun modo controllabile il percorso logico – giuridico che ha condotto la CTR alla valutazione in tali termini dei motivi addotti a sostegno dell’impugnazione della pronuncia di primo grado da parte della società.

Tanto il ricorso principale quanto quello incidentale condizionato vanno dunque accolti per manifesta fondatezza, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in ordine ai motivi rispettivamente accolti (assorbito il terzo motivo del ricorso principale) e rinvio per nuovo esame alla CTR della Sicilia – sezione staccata di Catania – in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale in relazione ai primi due motivi, assorbito il terzo, e quello incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi rispettivamente accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania – in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2018

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