Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8191 del 29/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.29/03/2017),  n. 8191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 609/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ENEA SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ATERNO 9, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIO PELLICCIARI, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati ALESSANDRO TOMASSINI, SABINA FERRARIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 574/24/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 26/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Torino. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di Enea s.r.l. avverso l’avviso di accertamento IRAP, IRES e IVA relativo al 2006.

Nella decisione impugnata, la CTR ha sostenuto che l’apprezzamento della redditività dell’impresa non sarebbe potuto avvenire attraverso il confronto con i risultati di imprese similari, nè la ricostruzione dei prezzi di vendita delle unità immobiliari, sulla base di meri dati statistici, avrebbe consentito di dimostrare la pretesa evasione fiscale.

Il ricorso è affidato a tre formali motivi.

Col primo, l’Agenzia denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 92 T.U.I.R., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene la ricorrente che la CTR avrebbe erroneamente disatteso il dettato normativo e la sua ratio. I costi di costruzione sarebbero stati quantificati in modo sommario e forfettario, senza distinguerli in base alle unità immobiliari.

Insomma, la valorizzazione operata dalla società sarebbe stata arbitraria, erronea ed ingiustificata.

Col secondo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Alla luce della corretta modulazione dell’onere della prova, sarebbe dovuto spettare al contribuente superare la presunzione in oggetto, corroborata dalla costante ed incongrua reddittività nel corso degli anni, dai prezzi dichiarati non in linea con i reali prezzi di mercato e dalla mancanza di contrapposizione di interessi fra l’impresa venditrice e gli acquirenti.

Col terzo, l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 109, comma 5 T.U.I.R., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La documentazione prodotta ex adverso non sarebbe risultata sufficiente a legittimare la deduzione del costo comprensivo delle spese pubblicitarie: conseguentemente, sarebbe risultata carente la prova circa i requisiti di specificità delle prestazioni e di sinallagmaticità degli accordi.

L’intimata ha resistito con controricorso.

Il ricorso non è fondato.

I tre motivi s’imperniano, sostanzialmente, sulla valutazione degli elementi probatori da parte della CTR e, pertanto, possono essere trattati unitariamente.

E’ appena il caso di rilevare che spetta al giudice del merito apprezzare l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all’esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Sez. 3, n. 22801 del 28/10/2014; Sez. 3, n. 23201 del 13/11/2015).

Nella specie, con una motivazione astrattamente congrua, la CTR ha ritenuto che gli elementi forniti a supporto dell’accertamento induttivo non fossero univoci, prestandosi gli stessi ad una lettura alternativa rispetto a quella proposta dall’Ufficio. Ha negato, pertanto, la fondatezza stessa della presunzione, una volta accertata la quale, sarebbe spettato al contribuente fornire la prova contraria.

Orbene, considerato che l’Agenzia ha censurato l’utilizzo dell’onere della prova (ex art. 2697 c.c.) senza invece mettere in discussione gli elementi sulla scorta dei quali la CTR aveva ritenuto l’insussistenza della presunzione, ossia la pluralità di fatti noti, gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua esistenza, l’impugnazione finisce per essere inconferente.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di Enea s.r.l., delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA