Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8191 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 24/03/2021), n.8191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10144/2015 R.G. proposto da:

Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via San Giovanni in

Laterano 226/210, presso l’avv. Bianca Maria Casadei, rappresentata

e difesa dall’avv. Michela Mocco, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.E., F.M.T. e F.G.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Puglia (Bari –

Sezione staccata di Lecce), Sez. 23, n. 2456/23/14 del 21 novembre

2014, depositata il 28 novembre 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 novembre

2020 dal Consigliere Raffaele Botta;

Preso atto che le parti non hanno prodotto memorie e che il P.G. non

ha depositato conclusioni scritte;

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione, con separati ricorsi, delle comunicazioni ricevute sulle personali esposizioni debitorie risultanti da cartelle di pagamento riferibili ad imposta di registro per l’anno 1999;

2. Il giudice di primo grado – rilevato che erano stati già accolti in precedenza i ricorsi dei contribuenti avvero altri atti (iscrizioni ipotecarie e intimazioni di pagamento) aventi ad oggetto le medesime cartelle e che si erano formati sul punto giudicati interni sulla illegittimità della pretesa tributaria – accoglieva i ricorsi. Gli appelli di Equitalia delle singole sentenze erano riuniti e rigettati con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il concessionario propone ricorso per cassazione con tre motivi (di cui l’ultimo dedotto in via subordinata). I contribuenti non si sono costituiti;

3. Sotto il profilo della violazione di legge variamente articolato nel ricorso (e che può essere valutato nel suo complesso unitario) la ricorrente Equitalia censura la sentenza impugnata per non aver valutato nel merito l’appello mancando di considerare e valutare le norme che disciplinano la notifica delle cartelle, nonchè i documenti versati in atti che ne provavano la regolarità, limitandosi ad assumere a fondamento della decisione i giudicati interni già valutati in primo grado.

4. Il ricorso non è fondato in quanto non coglie la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e che è nella sua sostanza espressa nel primo capoverso della terza pagina: “preliminarmente alla formulazione di motivi intesi a rappresentare la legittimità delle notifiche delle cartelle alle quali sono riferite le comunicazioni (gli appelli) avrebbero dovuto rimuovere i dicta delle decisioni sulla ammissibilità di ricorsi circa le mere comunicazioni di esposizione debitorie e, all’esito, sulla effettività della formazione dei giudicati interni circa la legittimità delle (notifiche) delle cartelle su cui tali comunicazioni avevano fondamento” (mentre nulla di tutto questo trova cittadinanza negli appelli).

5. Il ricorso deve essere quindi rigettato. La mancata costituzione delle parti intimate esonera dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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