Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8191 del 22/03/2019
Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 27/02/2019, dep. 22/03/2019), n.8191
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. BILLI Stefania – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 620-2015 proposto da:
ENEL PRODUZIONE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.
PAISIELLO 33, presso lo studio dell’avvocato ENRICO PAULETTI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSAMARIA NICASTRO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI AVIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VARRONE 9,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 49/2013 della COMM. TRIB. REG. di TRENTO,
depositata il 11/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/02/2019 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA.
Fatto
RITENUTO
che:
Enel Produzione s.p.a. impugnava l’avviso di accertamento del Comune di Avio n. (OMISSIS) con il quale veniva intimato il versamento della somma di Euro 122.169,055 a titolo di differenza ICI per l’anno di imposta 2003. Il Comune riteneva i versamenti effettuati insufficienti ed in particolare in relazione a: 1) la centrale idroelettrica di Avio disconosceva l’applicabilità del criterio DOCFA adottato dalla società riliquidando l’imposta sulla base del valore contabile; 2) “l’immobile a servizio paratoie e canale di derivazione (OMISSIS)” liquidava l’imposta corrispondente in quanto non versata; 3) le particelle fondiarie (aree riconosciute edificabili) nn. (OMISSIS) liquidava l’imposta corrispondente in quanto non versata.
La CTP di Trento, in parziale accoglimento del ricorso, accoglieva il ricorso ritenendo l’illegittimità dell’assoggettabilità ad ICI del canale (OMISSIS), in quanto destinato a soddisfare anche bisogni di carattere collettivo, confermando nel resto l’avviso di accertamento.
Proposto appello avverso detta pronuncia da parte del Comune di Avio nonchè appello incidentale da parte della società, la CTR del Trentino Alto Adige con sentenza dell’11.11.2013, in parziale accoglimento dell’appello principale, dichiarava la legittimità dell’assoggettamento ad Ici del canale (OMISSIS) e rigettava l’appello incidentale.
Avverso detta sentenza ENEL Produzione s.p.a. proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi cui resisteva la controparte con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Illegittimità della sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione in violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” parte ricorrente deduceva che il giudice di appello non si è limitato a statuire sulla legittimità o meno dell’avviso di accertamento ma si era pronunciato circa la debenza da parte della società di una maggiore ICI sulla base delle rendite catastali attribuite ai beni in contestazione nelle more del giudizio in data 1.12.2011 dal Servizio Catasto della Provincia Autonoma di Trento applicando un criterio impositivo (previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2) del tutto diverso rispetto ai criteri impositivi applicati dal Comune nell’avviso di accertamento.
2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 e della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″ parte ricorrente deduceva che la CTR aveva erroneamente respinto il motivo di appello in ordine alla inapplicabilità delle sanzioni non ritenendo la situazione di obiettiva incertezza.
Il primo motivo è infondato.
Parte ricorrente assume che la sentenza impugnata avrebbe dedotto non già dalle difese del Comune bensì dall’attribuzione delle rendite intervenuta nel corso del giudizio la legittimità dell’atto impositivo.
In realtà, dalla lettura della sentenza impugnata, si desume che la circostanza che in data 1.12.2011 siano state attribuite le rendite è un elemento che serve unicamente a corroborare la valutazione già compiutamente effettuata che tutti gli immobili definiti da Enel s.p.a. come meramente strumentali sono in realtà del tutto autonomi e come tali assoggettabili ad ICI. In particolare il canale (OMISSIS), in quanto opera idraulica destinato alle speciali esigenze di una centrale idroelettrica, deve essere assoggettato a tassazione.
Il secondo motivo è infondato.
Va premesso che in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’incertezza normativa oggettiva, che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa. Tale verifica è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge, non implicando un giudizio di fatto, riservato all’esclusiva competenza del giudice di merito, ma una questione di diritto, nei limiti in cui la stessa risulti proposta in riferimento a fatti già accertati e categorizzati nel giudizio di merito” (vedi Cass. n. 24670/2007).
In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, può ravvisarsi l’incertezza normativa obiettiva, che è causa di esenzione del contribuente da responsabilità, quando la disciplina da applicare si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso, per l’equivocità del loro contenuto, con conseguente insicurezza del risultato interpretativo ottenuto, fattispecie che non ricorre nel caso di specie.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
Ricorrono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
PQM
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 5.600,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019