Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8191 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/04/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 11/04/2011), n.8191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.F., G.M.G. e G.G.,

elettivamente domiciliati in Roma, Piazzale Clodio n. 1, presso

l’avv. Ribaudo Sebastiano, che li rappresenta e difende unitamente

all’avv. Corrado Belfiore, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 27/47/05, depositata il 24 maggio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

gennaio 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Ribaudo per i controricorrenti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

ZENO Immacolata la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello di V.F., M.G. G. e G.G., eredi di Gh.Gi., deceduto il (OMISSIS), è stato ridotto, in applicazione del D.P.R. n. 637 del 1972, art. 8, comma 2, il valore dell’asse ereditario netto tassabile accertato dall’Ufficio con l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione impugnato dai contribuenti.

2. Questi ultimi resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti e concernente l’individuazione del soggetto ricorrente, perchè l’assenza di indicazione di un ufficio periferico significa evidentemente che il ricorrente va individuato nell’Agenzia delle entrate centrale e, d’altra parte, non è necessaria l’indicazione del nome della persona fisica preposta all’ufficio dell’organo rappresentante legale, essendo sufficiente, in considerazione del carattere istituzionale dell’organo medesimo, l’espressione “pro tempore” o “in carica” (Cass. n. 22761 del 2004).

2. Con l’unico motivo formulato, denunciando la violazione del D.P.R. n. 637 del 1972, art. 8, comma 2, la ricorrente pone la questione se il dieci per cento del valore complessivo netto dell’asse ereditario, da calcolare in aggiunta a quest’ultimo come valore (presunto) di denaro, gioielli e mobilia considerati compresi nell’attivo ereditario, debba essere computato sul valore complessivo anzidetto, per poi operare sulla somma totale la detrazione dell’importo esente da tassazione (tesi seguita dal giudice a quo), ovvero se tale percentuale debba essere calcolata sul valore dell’asse, quale già risultante a seguito della detrazione dell’importo esente, come sostiene la ricorrente.

Premesso che il motivo è ammissibile perchè non attiene al fatto, come eccepiscono i controricorrenti, ma prospetta una questione di puro diritto, ad avviso del Collegio il ricorso va accolto, in quanto la soluzione esatta è la seconda sopra indicata.

Il cit. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 8 come sostituito dalla L. 17 dicembre 1986, n. 880, art. 5 (testo applicabile nella fattispecie ratione temporis: successione aperta nel 1987), nel determinare l’attivo ereditario, stabiliva, al secondo comma, che “nell’attivo si considerano compresi denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore complessivo netto dell’asse ereditario detratto un ammontare pari a quello degli scaglioni non assoggettabili ad imposta, anche se dichiarati per un importo minore, salvo che siano dichiarati e analiticamente indicati in inventario per il minore importo idoneamente dimostrato”.

La lettera della norma è chiara nell’individuare il valore dell’asse ereditario netto – del quale calcolare la prevista percentuale da attribuire presuntivamente a denaro, gioielli e mobilia – in quello risultante all’esito della previa sottrazione della quota esente.

Tale interpretazione, inoltre, appare conforme alla ratto della norma, che è quella di computare la detta percentuale sul valore effettivamente soggetto a tassazione; e trova conferma nel D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), il cui art. 9 – omologo all’art. 8 cit. – prevede, al comma 2, ancor più chiaramente, che l’importo del dieci per cento in esame va calcolato con riferimento al “valore globale netto imponibile dell’asse ereditario”, cioè al (solo) valore eccedente la soglia esente.

3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo dei contribuenti.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, per ciascun grado di giudizio, in dispositivo (tenendo conto della riduzione stabilita, per i gradi di merito, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 bis).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti.

Condanna questi ultimi alle spese, che liquida in Euro 700,00 per onorari, Euro 193,00 per diritti ed Euro 50,00 per spese per ciascuno dei gradi di merito, ed in Euro 1000,00, oltre spese prenotate a debito, per il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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