Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8191 del 06/04/2010

Cassazione civile sez. II, 06/04/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 06/04/2010), n.8191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Antonio Gaetano – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.G., rappresentata e difesa dall’avv. Pascale Silvio

ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Roma, Via di Vigna

Stelluti n. 26;

– ricorrente –

contro

M.G., rappresentato e difeso dagli avv.ti Nuzzo Mario e

Blasi Sergio ed elett.te dom.to presso il primo in Roma, Via

Cassiodoro n. 29;

– controricorrente –

per la revocazione della sentenza della Corte Suprema di Cassazione

n. 19766/2005 depositata il 12 ottobre 2005;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di

consiglio del 12 gennaio 2010 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Sepe Ennio Attilio, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra L.G., figlia ed erede del sig. L. M., convenne davanti al Tribunale di Roma l’avv. M. G., già tutore provvisorio del L., per sentirlo condannare (per quanto qui ancora interessa) al risarcimento del danno cagionato al patrimonio del padre mediante la sottoscrizione, senza informarne il giudice tutelare e senza riceverne l’autorizzazione, di una scrittura transattiva in data 22 settembre 1973 relativa alla vertenza che opponeva il L. a tale sig. C., costruttore, per la determinazione delle porzioni immobiliari che quest’ultimo era tenuto a trasferire al primo in corrispettivo della cessione di un’area poi da lui edificata:

vertenza, quella nei confronti del C. e poi dei suoi eredi, che l’aveva vista soccombente, quale erede del padre, proprio a causa della produzione di quella scrittura.

Il Tribunale respinse la domanda con sentenza che fu confermata, sia pure con diversa motivazione, dalla Corte di appello di Roma: la quale ritenne, in particolare, prescritta l’azione di risarcimento, facendo decorrere il termine di prescrizione dal luglio 1975, epoca in cui, nel giudizio intrapreso contro il C. davanti al Tribunale di Trani, gli eredi del convenuto avevano prodotto la menzionata scrittura del 22 settembre 1973 e si era verificata, dunque, la percepibilità degli effetti dannosi della scrittura stessa.

Il ricorso per cassazione proposto dalla sig.ra L. avverso la sentenza di appello è stato respinto da questa Corte con sentenza 12 ottobre 2005, n. 19766.

Avverso quest’ultima sentenza la sig.ra L. ha ora proposto ricorso per revocazione articolato in quattro motivi, cui l’intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia come viziata da errore di fatto l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui la sig.ra L., nel censurare con il ricorso per cassazione la sentenza di secondo grado quanto alla decorrenza termine di prescrizione, aveva indicato il relativo dies a quo nella data di pubblicazione della sentenza del Tribunale n. 251/1988, mentre nell’atto di appello aveva indicato la diversa data della pubblicazione della sentenza di secondo grado n. 356/1999 pronunciata dalla Corte di Bari (con la conseguenza che i giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile la censura in quanto nuova).

La ricorrente osserva che tanto nella citazione in primo grado, quanto nell’atto di appello, quanto, infine, nel ricorso per cassazione, ella aveva sempre sostenuto che la oggettiva percezione del danno si era avuta solo al momento della pubblicazione della sentenza n. 251/1988. Riproduce, a tal fine, un passaggio alla pag. 8 dell’atto (del seguente tenore: “Tutti gli argomenti, svolti alle pagine 2/14 della citazione e da intendersi integralmente riprodotti nel presente atto, sono rimasti inascoltati. Mentre, con la sentenza resa in data 27 settembre 1999 della Corte di Appello di Bari, il danno subito dalla Sig.ra L.G. è venuto ad aggravarsi rispetto all’iniziale prospettazione, avendo la suddetta Corte di appello dichiarato valida la scrittura del 22 settembre 1973 in ogni sua clausola”) dal quale si ricaverebbe che, secondo l’appellante, con la sentenza del 1999 il danno si era soltanto aggravato, ma si era prodotto, invece, già nel 1988.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

L’errore di fatto deducibile a fini di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obbiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo del giudice, che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (giurisp. costante: cfr., da ult., Cass. 8180/2009, 17443/2008, 14267/2007); sicchè non è configurabile l’errore revocatorio per i vizi della sentenza che investono direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico- giuridico, come nel caso in cui attengono all’interpretazione della domanda, conosciuta compiutamente in ogni suo elemento (Cass. 2884/1992).

invece, è proprio un errore di interpretazione della domanda (contenuta nel suo atto di appello) che la ricorrente finisce con l’addebitare alla sentenza impugnata, dato che riproduce esclusivamente un passaggio del suo atto di appello dal quale non risulta affatto in maniera inequivoca il suo assunto, ossia la deduzione che il termine di prescrizione andava fatto decorrere dalla data della sentenza del Tribunale n. 251/1988, la quale non è neppure menzionata nel testo riprodotto. E’ frutto di attività valutativa la stessa affermazione che in quel passaggio si sia inteso affermare che con la sentenza della Corte di Bari del 1999 il danno si era non già prodotto ma soltanto aggravato, e costituisce addirittura mera illazione l’attribuzione, in base a quel testo, della originaria produzione del danno alla sentenza del Tribunale n. 251/1988.

2. – Con il secondo motivo si individua un ulteriore errore di fatto della sentenza impugnata, là dove in essa è dichiarato inammissibile un ulteriore rilievo della ricorrente – relativo all’omesso esame di una lettera da parte dei giudici di appello – a causa della mancata indicazione degli elementi atti ad individuare il documento e a stabilirne la decisività. Sostiene la ricorrente:

– che la missiva, invece, era compiutamente indicata nel ricorso, ove si leggeva: “a questo proposito la Corte (di appello) ha anche omesso di esaminare la lettera inviata dallo stesso Avv. M.G. all’Avv. G.G.M. che lo aveva sostituito nell’incarico di tutore provvisorio – lett. depositata, in questo giudizio dallo stesso convenuto – con la quale l’Avv. M. ammette di essere addivenuto imprudentemente alla scrittura del 22.09.1973 in quanto voluta a tutti i costi dal C. e di averla formata in considerazione della (sua) annullabilità e quindi del nessun pregiudizio che poteva venirne al patrimonio di L.M.”;

– che la medesima era, inoltre, ben individuata nell’atto di appello (del quale viene riportato testualmente in ricorso il relativo passo) come lettera in data 25 gennaio 1974 inserita come doc. 14 nel fascicolo di parte convenuta;

– che la missiva in questione non era dunque confondibile con nessun altro documento.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

L’errore di fatto deducibile come vizio della sentenza di cassazione deve risultare dagli atti interni al giudizio di legittimità, cioè quelli che la Corte esamina direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio (cfr., tra le più recenti Cass. 24856/2006, 3190/2006, 8295/2005). Nella specie, invece, l’errore risulterebbe, semmai, dall’atto di appello (dato che solo in esso può dirsi effettivamente contenuta, in maniera indiscutibile, una compiuta individuazione del documento in questione), che i giudici di legittimità non erano tenuti ad esaminare non essendo stata posta (o, almeno, non essendo dedotto nel ricorso qui in esame che fosse stata posta) una questione di carattere processuale o che comunque comportasse la verifica del contenuto dell’atto di appello.

3. – Con il terzo motivo si lamenta che i giudici di legittimità, travisando i fatti, abbiano erroneamente dichiarato la oggettiva conoscibilità fin dal 1975 del danno prodotto dalla scrittura del 22 settembre 1973, mentre invece dagli atti risultava che fino alla sentenza del Tribunale di Trani n. 251/1988 nessun danno si era prodotto nella sfera patrimoniale del L..

3.1. – Il motivo è inammissibile.

A sostegno della sua tesi, invero, la ricorrente ampiamente riferisce sull’andamento della causa che l’aveva opposta al C. e suoi eredi; ma le sue pur diffusissime considerazioni non giungono mai a configurare la denuncia di errori di percezione di atti o documenti piuttosto che di valutazione, semmai, degli stessi.

4. – Con il quarto motivo si denuncia, infine, l’errore che sarebbe stato commesso dai giudici di legittimità nell’affermare che il giudizio tra L. e C. venne definito con sentenza n. 11748/03 della Corte di cassazione a seguito della quale risultò “definitivamente accertata la validità della convenzione transattiva sottoscritta nel 1973 dall’avv. M., in qualità di tutore di L.M….”; vero è, invece, secondo la ricorrente, che quel giudizio è ancora in corso davanti alla Corte di Bari in sede di appello avverso la sentenza definitiva n. 160/04 del Tribunale di Trani.

4.1. – Anche quest’ultimo motivo è inammissibile, vertendo l’eventuale errore su un’affermazione, contenuta nella parte narrativa della sentenza impugnata, alla quale non è collegata alcuna statuizione nella parte motiva: un (eventuale) errore, dunque, privo dell’indispensabile carattere della decisività.

5. – Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese della presente fase processuale, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 5.100.00, di cui 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2010

 

 

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