Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8190 del 29/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.29/03/2017), n. 8190
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23225/2014 proposto da:
B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PINTURICCHIO
45, presso lo studio dell’avvocato CATERINA BORELLI, rappresentata e
difesa dall’avvocato BARBARA COCCO, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA NORD SPA, (C.F. e P.I. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE
RICCI, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI e
GIUSEPPE PARENTE, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 339/31/2014, emessa il 21/11/2013, della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO, depositata il
20/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA
CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di B.S. del preavviso di fermo amministrativo su autovettura, per mancato pagamento di IPERF, CSSN imposta di registro sanzioni ed interessi per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1998, la CTR del Piemonte, nel confermare l’avvenuta corretta notificazione di due cartelle di pagamento con conseguente rigetto della richiesta di annullamento del fermo amministrativo, ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente avverso la prima decisione integralmente sfavorevole, pur riconoscendo che altre due cartelle non erano state ritualmente notificare.
Avverso la sentenza la contribuente propone ricorso su unico motivo.
Equitalia Nord s.p.a. resiste con controricorso.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., con riferimento alla parte di motivazione con la quale il Giudice di appello ha ritenuto due cartelle ritualmente notificate. In particolare, la ricorrente contesta, attraverso l’allegazione nel corpo del ricorso di fotocopie di atti che si dicono prodotti nel corso del giudizio di primo grado dalla controparte, che la Commissione regionale si sarebbe limitata a verificare l’esattezza dell’indirizzo alla data indicata nella notifica mentre vi sarebbero state nel procedimento notificatorio delle cartelle altre irregolarità, non tenute in conto dal Giudice di appello (quali la mancanza di data, la firma illeggibile dell’ufficiale di riscossione, la carenza di avviso di raccomandata).
1.1. La censura, come dedotto dalla controricorrente, è manifestamente inammissibile, in quanto fondata su circostanze e questioni nuove, introdotte per la prima volta in sede di legittimità. Ed invero, nella carenza di autosufficienza sul punto del ricorso emerge dagli atti (in primis dalla stessa sentenza impugnata) che la ricorrente, pur a fronte della documentazione prodotta in primo grado dalla controparte e dell’accertamento in fatto a sè sfavorevole effettuato dalla Commissione tributaria provinciale, non ebbe nè ad integrare i motivi originari di opposizione nè ad introdurre tali motivi nell’atto di appello.
2. Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente, soccombente, alle spese di lite come liquidate in dispositivo.
3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017