Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8190 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 27/02/2019, dep. 22/03/2019), n.8190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23585-2014 proposto da:

S.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA ADRIANA 4,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ANGELINI, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO FONTANAZZA, FRANCESCO

PAOLO MINGRINO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ENNA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 800/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CALTANISSETTA, depositata il 10/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2019 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA.

Fatto

RITENUTO

che:

con ricorso depositato il 19.5.2009 S.A.R. impugnava l’avviso di accertamento in rettifica relativo all’ICI per l’anno di imposta 2005 emesso dal Comune di Enna, con cui si accertava una maggiore imposta rispetto a quella versata, sostenendo che il Comune aveva erroneamente proceduto violando le disposizioni della L. n. 212 del 2000, art. 3.

La CTP adita con sentenza n. 843/01/2009 accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando dovuta l’imposta con l’applicazione dell’aliquota vigente nell’anno precedente oltre la sanzione al minimo con compensazione delle spese di lite.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte del Comune di Enna nonchè appello incidentale da parte della contribuente, la CTR della Sicilia con sentenza del 10.3.2014 accoglieva l’appello principale ritenendo che la determinazione commissariale del Commissario Straordinario del Comune di Enna n. 67 dell’11.5.2005, in forza della quale era stata stabilita la nuova aliquota, era pienamente conforme a legge con la conseguente legittimità dell’avviso in rettifica impugnato (ritenendo assorbiti i motivi dell’appello incidentale).

Avverso detta sentenza S.A.R. proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi. La parte intimata non si costituiva.

Parte ricorrente depositava memoria ex art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 1,2 e 3; falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 53, comma 16, della L. n. 448 del 2001, art. 27, comma 8 e della L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1; erroneo riferimento ai principi affermati nella sentenza n. 6724 del 2012 della Suprema Corte” parte ricorrente deduceva che, stante la specialità delle disposizioni di cui al D.L. n. 80 del 2004 e al D.L. n. 44 del 2005 relative ai bilanci (non contendendo le stesse particolari specificazioni per la approvazione di tariffe ed aliquote, le stesse non possono essere applicate oltre lo specifico oggetto) e delle disposizioni del 2000 e del 2001 relative alle deliberazioni di tariffe ed aliquote, le stesse non autorizzavano deroghe sia alla L. istitutiva dell’ICI n. 504 del 1992 e sia alla L. n. 212 del 2000, art. 3. In particolare deduceva che la CTR aveva errato nel ritenere che dal D.L. n. 44 del 2005, art. 1, che differiva solo il termine per l’approvazione del bilancio, conseguisse la legittimità e l’efficacia per lo stesso anno del provvedimento adottato dal Commissario straordinario del Comune di Enna l’11.5.2005 che aveva deliberato la maggiore aliquota del 7 per mille con effetto dall’1 gennaio dello stesso anno.

2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non essersi la CTR pronunciata sull’appello incidentale proposto dalla contribuente.

Il primo motivo è infondato.

Ed invero, in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), il termine previsto per l’adozione della delibera comunale di approvazione dell’aliquota, originariamente fissato al 31 ottobre dell’anno antecedente a quello di riferimento, è stato successivamente differito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 27, comma 8, alla data di approvazione del bilancio di previsione dell’ente locale; nè vi è motivo per ritenere che la disposizione, pur allungando i termini per l’adozione di tale delibera, faccia retroagire al 1^ gennaio dell’anno di riferimento dell’avvenuta approvazione la decorrenza dell’entrata in vigore dei soli regolamenti sulle entrate, e non anche di detta delibera (Cass., Sez. V, n. 6724/2012).

Ne consegue che la determinazione commissariale del Commissario Straordinario del Comune di Enna n. 67 dell’11.5.2005, in forza della quale era stata stabilita la nuova aliquota, era pienamente conforme a legge con la conseguente legittimità dell’avviso in rettifica impugnato.

Il secondo motivo di ricorso è assorbito.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nulla a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimato.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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