Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8190 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. III, 02/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 02/04/2010), n.8190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sull’istanza di ricusazione presentata da:

Avv. S.S., ricorrente nel ricorso R.G. 4151/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che ha

concluso per il rigetto dell’istanza di ricusazione in quanto fondata

su ragioni diverse da quelle specificatamente previste dagli artt. 51

e 52 cod. proc. civ..

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’avv. S.S., in relazione al procedimento di R.G. 4151/2009, in ordine al quale era stata fissata, per il suo esame, l’adunanza del 28 gennaio 2010, davanti alla Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, ha proposto, con atto depositato il 26.01.2010, prot. N. 1863/10, interpello per astensione ed, in difetto, ricorso per ricusazione nei confronti dei magistrati componenti il collegio per la trattazione del ricorso di R.G. 4151/2009 all’adunanza del 28 gennaio 2010: Dott.ri P.R., F.M., S.A., F.R..

Il ricorrente assume che le decisioni sfavorevoli assunte dai magistrati Dott.ri P.R., F.M. ed S.A. in vari procedimenti dallo stesso proposti sarebbero indicative di interesse personale e di atteggiamento di inimicizia, integranti rispettivamente le cause di astensione e di ricusazione di cui all’art. 51 c.p.c., comma 1, nn. 1 e n. 3.

Con riferimento, poi, al magistrato relatore del ricorso di R.G. 4151/2009 Dr. F.R., il ricorrente assume che l’incompatibilità giustificativa dell’astensione ed, in difetto, della ricusazione deriverebbe dall’avere “mostrato di non essere imparziale”.

Di qui la prospettazione della incompatibilità ai sensi dell’art. 51 c.p.c., comma 1, n. 3.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.

In primo luogo deve evidenziarsi che l’elevato numero di ricusazioni proposte dall’avv. S. in proprio o quale difensore, nei confronti di Collegi di questa Corte, a sezione semplice od a sezioni unite, nonchè dei Collegi chiamati a decidere sulle istanze di ricusazione, costituisce indice sicuro di abuso dell’istituto, utilizzato in modo da determinare la sostanziale paralisi della giurisdizione.

Osserva, poi, il Collegio che la dedotta circostanza dell’avere concorso i magistrati ricusati all’adozione di pronunce sfavorevoli al ricusante in controversie similari non è idonea a concretizzare le ipotesi di astensione ricusazione di cui all’art. 51 c.p.c., comma 1, n. 1, sotto il profilo dell’interesse alla causa, e n. 3, sotto il profilo della “grave inimicizia”.

Ai sensi dell’art. 51 c.p.c., n. 1, l’interesse che determina l’obbligo dell’astensione è soltanto quello che potrebbe legittimare la partecipazione del giudice alla causa in veste di parte, ipotesi che, nella specie, manifestamente non sussiste.

In ordine all’ipotesi di cui al n. 3, la “grave inimicizia” del giudice nei confronti della parte non può originare dall’attività giurisdizionale del magistrato, se non in presenza di situazioni eccezionali e patologiche, nella specie non dedotte, ma si riferisce a rapporti estranei al processo, in particolare, alla presenza di ragioni di rancore o di avversione pregiudicanti l’imparzialità del giudice (ord. n. 12345/01), sulla cui sussistenza non è stato fornito alcun elemento.

In ordine all’eccezione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell’art. 53 c.p.c., comma 1, che attribuisce la competenza a decidere sulla ricusazione ad un collegio composto di soli giudici togati, senza il correttivo della presenza di rappresentanti della collettività, va dichiarata la sua manifesta infondatezza, per essere questa materia riservata alla discrezionalità del Legislatore.

Alla dichiarazione di manifesta infondatezza consegue la condanna al pagamento della somma di Euro 5,00, posto che la nuova formulazione dell’art. 54 c.p.c., comma 3, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, è applicabile soltanto ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 (4 luglio 2009).

PQM

La Corte rigetta l’istanza di ricusazione dei magistrati indicati in epigrafe. Condanna l’avv. S.S. al pagamento della pena pecuniaria di Euro 5,00.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

 

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