Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 819 del 19/01/2010

Cassazione civile sez. I, 19/01/2010, (ud. 27/10/2009, dep. 19/01/2010), n.819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.M.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Giulia di

Colloredo 46/48, presso l’avv. De Paola Gabriele, che lo rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– controricorrenti –

avverso il decreto della Corte d’appello di Genova, in data 4 ottobre

2006, nel procedimento iscritto al n. 437/2003 AA.CC;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla ha

osservato;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 ottobre 2009 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti:

“il consigliere relatore, letti gli atti depositati;

ritenuto che:

1. D.M.S. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto in data 4 ottobre 2006, con il quale la Corte di appello di Genova ha respinto il ricorso con il quale egli aveva chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la corresponsione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 di un’equa riparazione per i danni sofferti in relazione alla irragionevole durata del processo da lui promosso il 23-24 ottobre 1995, nei confronti dell’INPDAP e davanti al TAR Toscana, per il riconoscimento nel computo dell’indennità di buonuscita dell’indennità pensionabile di polizia e definito in primo grado con sentenza di rigetto in data 24 febbraio 2003.

1.1. la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno resistito con controricorso.

Osserva:

2. la Corte di appello di Genova ha respinto il ricorso, in quanto la domanda risultava infondata in base ad una risalente giurisprudenza del Consiglio di Stato e di conseguenza il ricorrente era consapevole di tale infondatezza, restando pertanto esclusa la sussistenza di danni riconducibili all’irragionevole protrarsi del giudizio;

ragionevole;

3. il ricorrente ha censurato il decreto impugnato, lamentando che la Corte di appello:

3.1. abbia attribuito rilievo all’infondatezza del ricorso, operando in tal modo un giudizio prognostico che non può essere effettuato nel processo per il riconoscimento dell’equo indennizzo, in quanto il diritto all’indennizzo matura in relazione alla durata del processo, rispetto alla quale il peso e la fondatezza della questione sostanziale fatta valere non hanno rilevanza, se non sotto l’aspetto della quantificazione;

3.2. non abbia tenuto conto che il danno morale da equa riparazione si configura quale conseguenza normale della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo subita dalla parte privata, salvi i casi di abuso del processo, non ricorrente nella specie;

3.3. non abbia adeguatamente motivato il decreto di rigetto, non essendo sufficiente il richiamo a precedenti contrari;

4. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, appaiono manifestamente fondati, con assorbimento del terzo motivo; infatti, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, il diritto all’equa riparazione prescinde dall’esito del giudizio irragionevolmente protrattosi nel tempo, e può competere anche a chi, in quel giudizio, sia rimasto, o eventualmente sia destinato a rimanere, soccombente, pur non essendo da escludere che l’esito del processo possa, in taluni casi, avere un indiretto riflesso anche sull’identificazione, o sulla misura, del pregiudizio sofferto dalla parte in conseguenza della eccessiva durata della causa stessa (Cass. 2003/3410; 2003/6163; 2005/29000), come quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire l’irragionevole durata di esso, o comunque quando risulti la piena consapevolezza dell’infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità; di tutte queste situazioni, comportanti abuso del processo e perciò costituenti altrettante deroghe alla regola della risarcibilità della sua irragionevole durata, deve dare prova la parte che le eccepisce per negare la sussistenza dell’indicato danno, dovendo altrimenti ritenersi che esso si verifica di regola come conseguenza della violazione stessa, e che non abbisogna di essere provato neppure a mezzo di elementi presuntivi (Cass. 2005/21078);

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi in precedenza formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che le parti non hanno depositato memoria e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione, rilevando inoltre l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sprovvisto nella specie di legittimazione passiva ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis;

B1) ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il decreto impugnato deve essere annullato con riferimento alle censure accolte e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1; che, in particolare, determinata in sette anni e cinque mesi la durata complessiva del processo presupposto, promosso con ricorso notificato il 23 e 24 ottobre 1995 e definito con sentenza del 24 febbraio 2003, e stimato in tre anni, secondo i parametri stabiliti dalla Corte di Strasburgo, il periodo di ragionevole durata del processo, va stabilito in quattro anni e cinque mesi il periodo di durata non ragionevole;

B2) considerato che il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009; che, secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n, 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, “a condizione che le decisioni pertinenti” siano “coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato”, e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata; ritenuto che tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno; che di conseguenza si deve riconoscere alla ricorrente l’indennizzo di Euro 3.667,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannata la Presidenza del Consiglio dei Ministri soccombente;

B3) considerato altresì che, tra il ricorrente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le spese del giudizio di merito e di quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), mentre ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali relative al giudizio di cassazione tra il ricorrente e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che nel resistere non ha eccepito il proprio difetto di legittimazione, limitandosi a chiedere genericamente la conferma del decreto impugnato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Accoglie i primi due motivi del ricorso proposto nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assorbito il terzo. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di D.M.S. 3.667,00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda.

Condanna inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 978,00 di cui Euro 378,00 per competenze ed Euro 100,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 900,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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