Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 819 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. I, 14/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 14/01/2011), n.819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14254-2005 proposto da:

VIDEA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona dell’Amministratore

Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B.

TORTOLINI 34, presso l’avvocato PAOLETTI NICOLO’, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PAOLETTI MARCO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA I & S. IMAGINIS SERVICE S.R.L. (C.F. (OMISSIS)),

in persona del Curatore avv. S.F., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO FUSCO 104, presso l’avvocato CAIAFA

ANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 162/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato NICOLO’ PAOLETTI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA AURELIO che ha concluso per l’inammissibilità o comunque

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato al curatore del fallimento della società Imaginis Service s.r.l. il 28 novembre 1994, la società C.D.E. Compagnia Distribuzione Europea s.r.l. ha riassunto il giudizio promosso contro la I&S in bonis per ottenere la convalida del sequestro conservativo disposto a suo favore dal Presidente del Tribunale di Roma con decreto del 12.12.1992. Ha fatto valere i diritti nascenti da due contratti di cessione dei diritti di utilizzazione del film (OMISSIS) stipulati il 31 agosto 1992 con la società Imaginis che, come successivamente si era appreso, già il 15 maggio dello stesso anno aveva ceduto pro solvendo i medesimi diritti alla BNL Sezione di Credito Cinematografico sino alla concorrenza di L. 375.000.000 ed aveva inoltre ottenuto dalla BNL in data 14 settembre un ulteriore finanziamento di L. 600.000.000, cedendo a garanzia diritti e proventi ancora dello stesso film. Avendo pagato il corrispettivo delle due cessioni pattuito in L. 170.000.000 (L. 130.000.000 per i diritti di sfruttamento in Italia – L. 40.000.000 per i medesimi diritti nel resto del mondo), ed avendo estinto le esposizioni maturate a carico della cedente nei confronti della BNL, ha chiesto condanna della cedente al pagamento della somma di L. 975.000.000.

Il curatore fallimentare, ritualmente costituito, ha eccepito in rito l’improseguibilità del giudizio e nel merito l’infondatezza dell’avversa pretesa.

In corso di causa la C.D.E., con domanda d’insinuazione tardiva, ha chiesto ammissione al passivo fallimentare con privilegio speciale sul film del credito oggetto della pretesa esercitata in quel giudizio nella somma di L. 1.100.000.000, il risarcimento del danno, nonchè la restituzione delle somme pagate.

A seguito d’opposizione del curatore fallimentare, il giudizio, proseguito nelle forme del rito ordinario e riunito a quello già pendente tra le parti, si è concluso con sentenza del 19.9.2000 che ha respinto la domanda principale ed accogliendo la riconvenzionale dell’organo fallimentare, ha disposto revocatoria dei contratti controversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 1, L. Fall., reputando il corrispettivo pagato dall’istante notevolmente inferiore al valore effettivo dei diritti ceduti a suo favore.

La decisione è stata impugnata dalla C.D.E. innanzi alla Corte d’appello di Roma che, con sentenza n. 162 depositata il 17 gennaio 2005, ne ha disposto integrale conferma. I passaggi logici di questa pronuncia, per quel che rileva, si articolano: 1. – nella ravvisata sproporzione tra il valore dei diritti oggetto della cessione ed il corrispettivo versato dalla cessionaria C.D.C., tenuto conto che, a fronte degli stessi diritti, la BNL-SACCT aveva concesso due finanziamenti per importo superiore al prezzo pattuito; 2.- nella riscontrata sussistenza della scientia decotionis da parte della cessionaria, desunta dai plurimi elementi indiziari illustrati; 3.- nell’assenza della prova dei rapporti esistenti tra G. G., al quale la C.D.E. aveva pagato il prezzo delle cessioni, e la società I&S di cui era stato indicato procuratore speciale in forza di un atto notarile non allegato in giudizio. La riscontrata lacuna probatoria, precludendo l’imputazione di quel pagamento al credito controverso, comportava il rigetto della domanda di restituzione del relativo importo.

La società Videa s.p.a., dichiaratasi successore per intervenuta fusione della C.D.E., ha infine impugnato quest’ultima decisione col presente ricorso per cassazione, affidato a quattro mezzi resistiti dall’intimato curatore fallimentare con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente:

1.- col primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, L. Fall., e della L. n. 1213 del 1965 e vizio di carenza ed illogicità della motivazione. Ascrive alla Corte di merito errore di diritto consistito nell’aver assunto a valore probatorio del valore del film oggetto della controversa cessione dei diritti di utilizzazione il finanziamento concesso dalla BNL SACCT, a suo avviso inattendibile poichè, secondo notorio acquisito alla comune esperienza, suddetto istituto aveva operato per fini istituzionali, quale strumento di attuazione del sostegno statale, secondo le finalità della L. n. 1213 del 1965, senza perciò attenersi a logiche di mercato, così prescindendo dalla valutazione prognostica circa il valore del prodotto, sulla sola base del rispetto dei requisiti di legge. Corretto canone valutativo è invece rappresentato dal valore dei diritti ceduti, accertabile sulla base di logiche diverse, vale a dire, caso per caso tenendo conto delle potenzialità di sfruttamento dell’opera.

2.- col secondo motivo deduce ancora violazione dell’art. 67 legge fall., e vizio di carenza ed illogicità della motivazione, e lamenta la Corte di merito avrebbe erroneamente rilevato assenza di precisazione del criterio di calcolo e dei parametri cui attingere per desumere la prova della congruità del prezzo pattuito, ed ha altresì respinto la sua istanza di ammissione di consulenza tecnica, invertendo l’onere probatorio che gravava sul curatore, tenuto a dimostrare l’asserita sproporzione;

3.- col terzo motivo, denunciando ancora violazione dell’art. 67 l.f.

e vizio motivazionale, critica l’impugnata sentenza per aver valorizzato ai fini della scientia decotionis le perdite di bilancio della società cedente, e le richieste formulate da essa ricorrente sia di sequestro che di fallimento;

4.- col quarto motivo denuncia vizio di carenza ed illogicità della motivazione su punto decisivo della controversia e sì duole del rigetto della sua domanda di restituzione del prezzo delle cessioni pagato nelle mani di tal G.G., i cui rapporti con la società cedente la Corte di merito ha erroneamente ritenuto non provati, sebbene fossero emersi: 1.- dagli estratti notarili dei libri contabili della C.D.E. ove risultano registrate le fatture n. (OMISSIS) del 31.8.92 emesse in relazione al contratto di cessione del film; 2.- dalla fotocopia degli assegni nn. (OMISSIS) recanti girata per incasso dalla I&S alla Cassa Centrale di Risparmio, presso cui era acceso conto corrente intestato a quest’ultima società; 3.- dagli estratti del conto corrente Comit da cui emerge l’addebito degli assegni. Il controricorrente deduce in linea preliminare l’inammissibilità del ricorso con riguardo al quarto motivo che ha respinto la domanda d’insinuazione tardiva, in ragione della sua tardività, essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, applicabile nel caso di specie in forza del rinvio contenuto nell’art. 101 legge fall., al procedimento previsto per l’opposizione a stato passivo, dunque all’art. 99, comma 5, l.f..

L’eccezione, che, come ammette lo stesso resistente, investirebbe il solo capo della sentenza impugnata che ha respinto la domanda di restituzione delle somme versare formulata nelle forme del rito fallimentare, e non certo la pronuncia sulla domanda di revocatoria proposta dall’organo fallimentare, si fonda su costruzione esegetica errata. “La dimidiazione del termine per ricorrere in Cassazione, prevista dall’art. 99 legge fall., per i giudizi di opposizione allo stato passivo, non è applicabile ai giudizi di dichiarazione tardiva dei crediti, trattandosi di previsione eccezionale e perciò non estensibile a situazioni processuali diverse da quelle prese in considerazione dal legislatore” (Cass. n. 555/1999 ribadito da n. 18013/2009. Alla luce di questa esegesi, che si condivide appieno e s’intende ribadire in questa sede senza necessità di rivisitazione, il ricorso, in quanto è stato proposto il 23.5.2005, entro il termine ordinario di giorni 60 dalla notifica della sentenza impugnata, eseguita il 24 marzo 2005, è sicuramente tempestivo.

I primi due motivi sono connessi logicamente e meritano perciò esame congiunto.

Il primo è inammissibile. La Corte di merito ha respinto la censura mossa con riguardo al metodo di valutazione del valore dei diritti acquistati dalla CDE, fondato sul valore del finanziamento concesso per la stessa opera dalla BNL, rilevando che l’appellante, che ne aveva dedotto l’inattendibilità, non aveva però precisato in base a quale calcolo era addivenuto a ritenere congruo il corrispettivo pattuito nel contratto di cessione in L. 170.000.000.

Il riscontro di siffatta genericità non è stato censurato. La ricorrente insiste nell’assumere l’erroneità del criterio di valutazione dei diritti di utilizzazione del film applicato in sede di merito ma, incorrendo nella medesima approssimazione sanzionata dal giudice d’appello, omette la necessaria indicazione dei dati che, se sottoposti al giudicante, avrebbero consentito di accertare il reale valore di mercato del prodotto, esclusivo parametro effettivamente utilizzabile ai fini della verifica della congruità del prezzo pattuito. Tanto meno lamenta omesso esame di elementi di prova, sottoposti al vaglio critico dei giudici di merito, che sarebbero stati erroneamente disattesi.

Col secondo motivo accenna ad una richiesta di ammissione di c.t.u., di cui nulla si dice nella sentenza impugnata, e di cui non riferisce quale fosse lo specifico ambito d’indagine che sarebbe stato rilevante in causa. Si ascrive inoltre al giudice d’appello errata inversione dell’onere probatorio, gravante sul curatore ed invece asseritamente ribaltato a carico della parte convenuta, laddove molto più semplicemente il giudice di merito ha tenuto conto del solo dato concreto accertato causa, assunto a criterio di riferimento dal curatore, la cui comparazione col canone indicato dalla CDE era rimasta preclusa a causa della genericità delle allegazioni di questa parte, assolutamente sommarie e prive di riscontro probatorio.

La sintesi desunta da questo apprezzamento rappresenta valutazione di merito che, in quanto sorretta da adeguata motivazione, non è sindacabile in questa sede. Il terzo motivo è inammissibile in quanto introduce questione irrilevante. L’indagine condotta dalla Corte di merito in ordine alla prova della scientia decotionis è stata inutile siccome, a mente del disposto dell’art. 67, comma 1, legge fall., era onere della società convenuta dimostrare in giudizio l’inscientia decotionis.

Il quarto motivo è infondato.

La Corte territoriale ha riscontrato l’assenza della prova dei rapporti esistenti tra G.G., al quale la C.D.E. aveva pagato il prezzo delle cessioni, e la società I&S di cui era stato indicato procuratore speciale in forza di un atto notarile non allegato in giudizio. In ragione di tale lacuna probatoria, non potendo imputarsi il pagamento al credito controverso, la domanda di restituzione del relativo importo non poteva essere accolta.

Secondo questa ratio decidendi, la lacuna probatoria attiene al rapporto fra il G. e la società I&S creditrice. Il motivo assume l’efficacia probatoria dei dati riferiti, di cui lamenta omesso vaglio critico, che confermerebbero esclusivamente l’avvenuto pagamento, che è pacifico in causa, e non chiariscono di contro il rapporto esistente tra i soggetti considerati che avrebbe potuto comprovare la ricezione del pagamento per conto della società cedente I&S, e quindi giustificare l’accoglimento della domanda di restituzione.

Tutto ciò premesso, il ricorso devesi rigettare con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 8.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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