Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8189 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.29/03/2017),  n. 8189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1436/2016 proposto da:

COGESAN SPA – COSTRUZIONI GENERALI SANTARELLI (INCORPORANTE DELLA PRO

EDIFICANTE 2005 SRL) C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, Via A. GRAMSCI

54, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO TASCO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO POZZI, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3300/2/2015, emessa il 05/05/2015 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 10/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO

NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 3300/02/15, depositata il 10 giugno 2015, non notificata, la CTR del Lazio ha rigettato l’appello proposto dalla società Pro Edificante 2005 S.r.l. (ora incorporata da CO.GE.SAN – Costruzioni Generali Santarelli S.p.A) nei confronti di Roma Capitale per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Roma, che aveva a sua volta rigettato il ricorso della contribuente, avverso avviso di accertamento ai fini ICI per l’anno 2006 in relazione a possesso di area ritenuta fabbricabile.

Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, notificato all’Agenzia delle Entrate, individuata nel ricorso medesimo come controparte.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, col quale ha eccepito il difetto della propria legittimazione passiva.

Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, in quanto notificato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che non è stata parte del doppio grado del giudizio di merito, risultando essa del tutto estranea alla controversia in esame introdotta dalla contribuente dinanzi al giudice tributario con ricorso avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento ai fini ICI notificato alla società dal Comune di Roma Capitale, titolare della relativa pretesa impositiva.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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