Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8189 del 27/04/2020

Cassazione civile sez. II, 27/04/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 27/04/2020), n.8189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22676/2017 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO

MALLADRA 31, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI IARIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO LANCELLOTTI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UTG DI BRESCIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 632/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata

il 02/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.E. ebbe ad opporre avanti il Giudice di Pace di Lonato del Garda l’ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi riguardi dl Prefetto di Brescia in ordine a contravvenzione stradale, ex art. 218 C.d.S., comma 6.

Il primo Giudice ebbe a rigettare l’opposizione ed anche il Tribunale di Brescia rigettò il gravame.

Avverso la sentenza resa dal Giudice d’appello, il G. ricorse per cassazione e la Suprema Corte accolse la sua censura contro la statuizione di carenza di legittimazione della Prefettura di Brescia, ritenuta dal Tribunale, e rimise la causa al Tribunale lombardo per nuovo esame.

Il Giudice di Brescia, ricostituitosi il contraddittorio in sede di rinvio, con la sentenza oggi impugnata ebbe a rigettare la pretesa del G., osservando come la norma ritenuta violata confortava l’agire dell’Autorità amministrativa poichè non impugnato il verbale di accertamento dell’infrazione stradale, bensì solamente la successiva ordinanza ingiunzione.

Avverso detta decisione il G. ha proposto nuovo ricorso per cassazione articolato su unico motivo,che ha illustrato anche con nota difensiva.

La prefettura di Brescia non risulta costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal G. s’appalesa siccome inammissibile.

Va in limine rilevato come l’evocazione in questo giudizio di legittimità della parte resistente sia invalida poichè nulla la notificazione del ricorso.

Difatti l’atto risulta notificato presso la sede distrettuale di Brescia dell’Avvocatura dello Stato mentre, R.D. n. 1611 del 1933, ex art. 11, doveva esser notificato presso la sede dell’Avvocatura Generale – Cass. SU n. 609/2015. Tuttavia,stante la soluzione adottata, non appare necessario procedere alla regolare costituzione del contraddittorio in questa sede secondo l’insegnamento al riguardo.

Il ricorrente lamenta violazione del disposto ex art. 112 c.p.c., poichè il Tribunale lombardo ha omesso di pronunziare sulla sua domanda – proposta in sede di rinvio – di liquidazione delle spese in relazione a tutti i gradi e fasi del giudizio, limitando la sua decisione alla disciplina delle spese del giudizio di rinvio, che ha posto a sua carico in forza della soccombenza.

Non concorre interesse del ricorrente in relazione alla censura sollevata.

Difatti è dato pacifico che il G., all’esito della lite, sia rimasto soccombente rispetto alle ragioni della sua originaria opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Brescia, sicchè le spese dell’intera lite dovevano esser regolate secondo il principio della soccombenza – citato in parte motivazionale della sentenza – ex art. 91 c.p.c..

Non ha rilievo al riguardo l’esito parziale del giudizio in uno dei suoi gradi o fasi – nella specie il ricorrente precisa che questa Suprema Corte accolse il suo primo ricorso avverso la statuizione di carenza di legittimazione del Prefetto – posto che come insegna costantemente questa Suprema Corte – Cass. sez. 3 n. 6522/14, Cass. sez. 2 n. 19345/14, Cass. sez. 2 n. 2634/07 – deve aversi riguardo – nel regolare le spese in sede di rinvio – all’esito complessivo della lite. Dunque,in forza del criterio della soccombenza il ricorrente doveva esser condannato alla rifusione verso l’Amministrazione delle spese e del giudizio avanti il Giudice di Pace e del giudizio d’appello e del giudizio di legittimità ed, infine, del procedimento in sede di rinvio.

Erroneamente il Tribunale ha provveduto a pronunziar condanna solamente con relazione al procedimento in sede di rinvio, nulla provvedendo in ordine ai restanti gradi del giudizio, così implicitamente compensando integralmente tra le parti dette spese.

Tuttavia la parte soccombente non ha alcun interesse ad impugnare detta statuizione di compensazione poichè giammai la parte rimasta vittoriosa all’esito complessivo della lite poteva essere condannata alla rifusione delle spese per uno solo dei gradi di giudizio.

Dunque in forza del criterio della soccombenza, rettamente applicato dal Tribunale di Brescia poichè il G. era soccombente nel merito della lite, lo stesso doveva esser onerato delle spese dell’intera lite, sicchè non ha interesse giuridico a contestare una statuizione implicita – compensazione di parte delle spese – allo stesso favorevole.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna del G. alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità stante la mancata costituzione dell’Amministrazione.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2020

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