Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8189 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 24/03/2021), n.8189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6922/2015 R.G. proposto da:

Exergia Energia e Gas S.p.A., in persona del legale rappresentate pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Ugo De Carolis 77,

presso l’avv. Lucio Laurita Longo, che, unitamente all’avv. Gianleo

Occhionero, la rappresenta e difende giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia

(Milano), Sez. 7, n. 139/07/13 del 19 settembre 2013, depositata il

25 settembre 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 novembre

2020 dal Consigliere Raffaele Botta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che le parti non hanno prodotto memorie e che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;

Vista la produzione documentale di parte ricorrente che attesta l’adesione della società contribuente alla definizione agevolata della lite relativa alle cartelle di pagamento oggetto della controversia e il pagamento delle somme dovute secondo il calcolo effettuato dall’Ufficio;

Ritenuto pertanto che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio e che definizione in via agevolata della controversia giustifichi la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 MARZO 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA