Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8189 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 27/02/2019, dep. 22/03/2019), n.8189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20859-2014 proposto da:

COMUNE DI LATERZA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VOLTERRA 15,

presso lo studio dell’avvocato ROSARIO TARSIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE DURANTE;

– ricorrente –

contro

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 131,

presso lo studio dell’avvocato IGNAZIO SERRA, rappresentato e difeso

dall’avvocato COSTANTINO ALBERTO ITALO DELLA CORTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2014 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 14/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2019 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA.

Fatto

RITENUTO

che:

con ricorso depositato il 28.12.2011 A.P. impugnava l’ingiunzione di pagamento n. 489 del 22.11. 2011 emessa dalla Censum s.p.a., quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione coattiva delle entrate per il Comune di Laterza, avente ad oggetto il pagamento dell’ICI per gli anni dal 1993 al 1997 oltre sanzioni ed interessi. Detta ingiunzione era stata emessa a seguito della notifica di cinque avvisi di accertamento relative alle annualità suddette a loro volta emessi dal Comune di Laterza in data 15.1.2001 e notificati al contribuente in data 20.2.2001.

Con sentenza in data 21.11.2012 la CTP di Bari rigettava il ricorso rilevando che l’ingiunzione impugnata era stata emessa sulla base di cinque avvisi di accertamento concernenti dette annualità, divenuti definitivi a seguito di sentenza della CTP di Taranto del 31.1.2005 confermata da sentenza della CTR della Puglia in data 25.5.2011.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte del contribuente, la CTR della Puglia con sentenza del 14.1.2014 accoglieva l’appello ed in riforma della sentenza di primo grado annullava l’ingiunzione impugnata condannando la Censum s.p.a. al pagamento delle spese relative al doppio grado del giudizio.

A fondamento della decisione la CTR riteneva che il termine di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12, ratione temporis applicabile alla fattispecie, ha natura decadenziale e che al momento della notifica dell’ingiunzione tale termine era decorso.

Avverso detta sentenza il Comune di Laterza proponeva ricorso per cassazione articolato in un motivo cui resisteva con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduceva l’error in iudicando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la CTR ha affermato che in tema di ICI il termine previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12, comma 1, seconda parte, nel testo applicabile ratione temporis anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, lett. e, entro il quale il ruolo deve essere formato e reso esecutivo ha natura decadenziale potendosi ricavare il carattere di perentorietà dalla locuzione “non oltre” e che trattasi di decadenza di natura sostanziale e non procedurale nel senso che una volta che essa sia stata accertata con decisione definitiva non è più possibile attivare la procedura di riscossione. Deduceva che il giudice del gravame aveva errato nel non ritenere applicabili al caso di specie la L. finanziaria 2007, art. 1, commi 163 e 171, di talchè l’ingiunzione di pagamento di cui si controverte è stata emessa nel pieno rispetto del termine decadenziale di cui alla L., art. 1, comma 163.

Il motivo è infondato.

E’ pacifico tra le parti nei giudizi di merito che la pretesa tributaria oggetto del giudizio, ovvero il recupero dell’ICI relativo agli anni 1993-1997, è la medesima di cui alla sentenza con cui la CTP di Taranto in data 20.12.2006 ha annullato le cinque ingiunzioni di pagamento notificate al contribuente in data 8.11.2005 per le annualità dal 1993 al 1998, ovvero per le stesse annualità oggetto del presente procedimento, in quanto non risultava osservata la procedura di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12, in tema di riscossione coattiva. Tale sentenza, peraltro, passava in giudicato in quanto il processo d’appello, successivamente instauratosi, era stato dichiarato estinto per mancata riassunzione nel termine di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 43, comma 2.

A riguardo va considerato che “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) e con riferimento alle modalità di riscossione coattiva del tributo, il termine previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12, comma 1, seconda parte (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, lett. e) entro il quale il ruolo deve essere formato e reso esecutivo, ha natura decadenziale, potendosi ricavare il carattere di perentorietà dalla locuzione “non oltre” contenuta nelle norme citate, nonchè dallo scopo, che esso persegue, di evitare che il contribuente resti esposto all’azione del Fisco per un tempo indeterminato.

Pertanto, una volta che tale decadenza sia accertata con sentenza passata in giudicato, come nel caso in esame, non è consentito all’amministrazione finanziaria riattivare la procedura di riscossione sia pure in virtù dello ius superveniens costituito dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, che ha esteso il termine per la notifica del titolo esecutivo al 31.12 del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.200,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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