Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8189 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. I, 02/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 02/04/2010), n.8189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – rel. Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7991/2009 proposto da:

D.N.M. (c.f. (OMISSIS)), D.S.I.A.

(c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

IPPOCRATE 92, presso l’avvocato ROSALBA GENOVESE, rappresentati e

difesi dall’avvocato GIULIANO Mariano, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.C.C. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di

curatore speciale dei minori D.N.E., D.N.L.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. DI BARTOLO 22, presso il

proprio studio, rappresentata e difesa da se medesima;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI

ROMA, SINDACO DEL COMUNE DI PONTECORVO, PROCURATORE GENERALE PRESSO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 815/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/03/2010 dal Presidente Dott. VINCENZO PROTO;

udito, i ricorrenti, l’Avvocato MARIANO GIULIANO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

di ricorso e per il rigetto dei restanti motivi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 15 giugno 2006 il Tribunale per i minorenni di Roma dichiarò lo stato di adottabilità dei minori D.N.E. (nata il (OMISSIS)) e L. (nato il (OMISSIS)), confermandone l’affidamento al servizio sociale del Comune di Pontecorvo unitamente al servizio specialistico della ASL e vietando ogni contatto coi genitori D.N.M. ed D.S.I. A.. Questi proposero opposizione, deducendo la nullità del procedimento in quanto non si era proceduto all’audizione dei parenti e, nel merito, la insussistenza dei presupposti dello stato di abbandono. Il Tribunale per i minorenni di Roma con sentenza 23 gennaio 2007 rigettò l’opposizione.

La decisione fu impugnata dai genitori. Nel contraddittorio con la curatrice dei minori, avv. D.C.C., la Corte d’appello per i minorenni – disposta consulenza tecnica per accertare il legame affettivo dei minori coi genitori – confermò la pronuncia impugnata.

La Corte adita, in ordine alla nullità dedotta con riferimento al lamentato accertamento della disponibilità dei parenti all’affidamento dei minori, considerò:

– che i fratelli della D.S.I. erano stati tutti convocati (coi relativi coniugi) dal primo giudice e dall’audizione delle persone comparse ( A. ed An.) era emersa soltanto una loro generica disponibilità ad aiutare i genitori dei minori;

– che tale situazione aveva trovato conferma nella relazione dei Servizi sociali e nelle dichiarazioni delle assistenti sociali, nonchè nella mancata allegazione, da parte degli appellanti, di qualsiasi elemento relativo alla significatività dei rapporti tra i minori e i loro parenti.

In ordine alla idoneità dei genitori a prendersi cura dei figli, la Corte osservò:

– che l’episodio dell’abuso sessuale subito da E. (appena decenne) aveva evidenziato la loro incuria verso i piccoli, essendosi mostrati passivamente accondiscendenti alla frequentazione della loro abitazione da parte del fidanzato della figlia a. (che aveva già manifestato un’influenza negativa su quest’ultima);

– che essi erano comunque venuti meno al loro dovere di vigilanza, avendo privilegiato scelte diverse di vita che li tenevano a lungo lontani da casa ed avevano manifestato, anche successivamente, un atteggiamento che esprimeva gravi carenze genitoriali, in particolare nei confronti di E., che necessitava (perchè affetta da insufficienza mentale e da ritardo cognitivo) di cure specifiche;

– che tale valutazione aveva trovato piena conferma negli accertamenti tecnici svolti nel corso del procedimento, cui era correlata, per contro, la positiva condizione psicologica e di vita attuale dei due minori.

Avverso questa sentenza ricorrono per cassazione il D.N. e la D.S. con tre motivi. Resiste con controricorso la curatrice speciale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo si denuncia violazione di legge sotto un duplice profilo: i componenti (sia togati che onorari) del collegio sarebbero mutati ripetutamente nel corso del procedimento senza un provvedimento di sostituzione; inoltre, la sentenza impugnata risulterebbe pronunciata da un collegio composto (presidente C., giudici M. e Ma., esperti N. e M.) da componenti diversi da quelli (presidente N. C., giudici C. e M.A., esperti S. e D.A.) che avevano assistito alla discussione e si erano riservati la decisione.

Il secondo profilo della censura, di carattere pregiudiziale ed assorbente, è fondato.

Dall’esame diretto degli atti risulta che all’udienza collegiale del 31 gennaio 2009, dopo la relazione e la discussione della causa, la Corte – composta dal presidente Dr. N.C.P., dal relatore consigliere C.L., dal consigliere M. A., nonchè dai consiglieri On. S.C. e D.A. A. – si era riservata la decisione; decisione che è stata deliberata da un collegio diverso, perchè composto – come può leggersi nella intestazione della sentenza impugnata – da C. L. (presidente e relatore), dai consiglieri M.A. ed M.E., nonchè dai consiglieri On. N.G. e M.S..

Secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, la sentenza deliberata da giudici diversi da quelli che hanno assistito alla discussione è nulla e la nullità è insanabile e rilevabile anche di ufficio ai sensi dell’art. 158 c.p.c. (Cass. 2815/1995;

13998/2004; 26820/2007, ex plurimis).

La violazione di tale principio nella fattispecie comporta la cassazione della pronuncia impugnata ed il rinvio della causa alla stessa Corte di appello, che deciderà in diversa composizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Restano assorbiti gli altri motivi del ricorso, con i quali si è denunciata, rispettivamente, omessa motivazione e violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8, nonchè dell’art. 132 c.p.c., in relazione allo stato di abbandono affermato dal giudice a quo (secondo mot.); e la violazione della L. n. 184 del 1983, art. 10 e dell’art. 12 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo per la mancata audizione della minore E. (terzo mot.).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo (secondo profilo) del ricorso, dichiara assorbite le altre censure. Cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, Sezione per i minorenni, che deciderà in diversa composizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

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