Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8188 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 22/03/2019), n.8188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11463/2014 R.G. proposto dalla:

STAMIN srl rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Villani con

domicilio eletto in Lecce, via Cavour n. 56;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi 12;

-controricorrente-

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle

Puglie sez. staccata di Lecce n. 344/23/2013 depositata il

20.12.2013;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.02.2019

dal Consigliere Dott. Pandolfi Catello.

Fatto

RILEVATO

La srl Stamin con sede in (OMISSIS) (Le) ha proposto ricorso per cassazione contro la suindicata sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Puglie – sezione di Lecce, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio avverso la decisione di primo grado favorevole alla società. La controversia discende dal ricorso che quest’ultima aveva proposto alla CTP di Lecce contro tre avvisi di accertamento, notificati il 20/11/2006, dall’Ufficio di Lecce (OMISSIS) dell’Agenzia delle Entrate dello stesso capoluogo, relative ad accertamento di maggior imposta IVA rispettivamente per l’anno 2001 e per l’anno 2002 e, con il terzo avviso, di maggior imposta per IRPEG e per IRAP per l’anno 2003, applicando per ciascun periodo le relative sanzioni.

Ha presentato controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

Con nota in data 31/07/2018 L’Avvocatura dello Stato ha presentato istanza di estinzione del giudizio per definizione della lite D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, sul presupposto dell’avvenuto versamento da parte del contribuente delle somme dovute per il suo perfezionamento. Dalla allegata comunicazione della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Lecce del 20/04/2018 risulta che la società aveva presentato in data 2.10.2017 domanda di definizione agevolata, la cui regolarità veniva attestata dall’ufficio.

Con altra istanza in data 14.1.2019 la società STAMIN ha ribadito la sua richiesta di estinzione del giudizio.

Le parti congiuntamente chiedevano la compensazione delle spese. Nulla ostandovi.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con L. n. 90 del 2017. Compensate le spese su concorde richiesta delle parti.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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