Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8188 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. I, 02/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 02/04/2010), n.8188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – rel. Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15436/2009 proposto da:

P.M.R. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LAZZARI Mario,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F.;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato il

05/05/2009, n. 29/09 cron.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/03/2010 dal Presidente Dott. VINCENZO PROTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. M.F. propose ricorso per separazione giudiziale con addebito alla moglie, P.M.R., e chiese l’affidamento a sè del figlio minore, A.. Il coniuge si oppose chiedendo a propria volta l’addebito della separazione al marito e l’affidamento a sè del figlio.

Il Presidente del Tribunale decise l’affidamento congiunto.

Nelle more il M., sorto contrasto con il coniuge, chiese al Tribunale per i minorenni di essere autorizzato a presentare, nell’interesse del figlio, domanda di riconoscimento di invalidità.

Il Tribunale accolse la domanda.

La P. propose reclamo avverso il decreto di accoglimento e la Corte di appello di Lecce, rigettate le eccezioni pregiudiziali e di merito sollevate dalla P., confermò il provvedimento impugnato, ritenendo necessario l’affidamento del minore al servizio sociale in collaborazione con altri centri, al fine di operare ogni opportuno intervento nell’interesse del minore, e condannò la P. al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in Euro 1000,00, di cui Euro 750,00 per onorari.

Avverso il decreto della Corte la P. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, la erroneità della statuizione sulle spese, in quanto il principio consacrato nell’art. 91 c.p.c., non sarebbe applicabile nei procedimenti non contenziosi.

La parte intimata non ha resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La censura proposta dalla ricorrente nel quesito formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. – in cui si prospetta la illegittimità della condanna alle spese pronunciata dal giudice a quo, la cui statuizione sarebbe anche contraddittoria, avendo lo stesso giudice escluso nel procedimento in esame, di volontaria giurisdizione, l’applicabilità delle norme e delle preclusioni previste per il giudizio ordinario – non ha fondamento.

La Corte di appello si è conformata all’orientamento giurisprudenziale da tempo stabilito da questa Corte, che ha ripetutamente affermato la legittimità della condanna alle spese giudiziali quando tale statuizione sia contenuta nella decisione che chiude il processo, indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento seguito (Cass. 19979/08). Questo principio è stato espresso anche con riferimento a procedimenti promossi in sede di reclamo ai sensi dell’art. 739 c.p.c., avverso un provvedimento reso in Camera di consiglio: atteso che – è stato precisato – ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dall’art. 91 c.p.c., e segg., e che, inoltre, se lo sviluppo del procedimento nella fase di impugnazione non può ovviamente conferire al procedimento stesso carattere contenzioso in senso proprio, si deve tuttavia riconoscere che in tale fase le posizioni delle parti con riguardo al provvedimento dato assumono rilievo formale autonomo, che da fondamento alla applicazione estensiva dell’art. 91 cit. (Cass. 1856/06 e 11320/07, ex plurimis).

Il ricorso va dunque rigettato.

Nessun provvedimento sulle spese, in quanto la parte intimata non ha resistito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

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