Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8187 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 24/03/2021), n.8187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28615-2014 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA RICCIOTTI

NICOLA 9, presso lo studio dell’avvocato BRUNELLA CAIAZZA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2447/2014 della COMM. TRIB. REG. del Lazio,

depositata il 11/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

M.A. ricorreva avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo su veicolo notificatagli nel febbraio 2011 dalla Equitalia Sud S.p.A. e facente seguito, tra l’altro, a due cartelle di pagamento causalmente ascritte a pretese tributarie di vario genere (IRPEF per l’anno 1996; ICIAP per l’anno 1993).

L’impugnativa veniva disattesa in ambedue i gradi di merito.

Avverso la sentenza d’appello (resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma il giorno 11 aprile 2014 n. 2447/21/13) ricorre per cassazione il contribuente con tre motivi illustrati da memoria; l’intimata Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione finalizzato alla partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Ponendo nel corretto ordine logico di trattazione le doglianze sollevate, va in primo luogo esaminato il quarto motivo di ricorso, con cui si eccepisce la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

A dire del ricorrente, la C.T.R. ha omesso l’esame delle critiche relative alla validità delle notificazioni delle cartelle, svolgendo un percorso logico argomentativo “incomprensibile (…) laddove ha compiutamente omesso di considerare la legge applicabile al caso di specie compiutamente menzionata negli atti difensivi del ricorrente”.

1.1. La doglianza è infondata.

Ricorre “motivazione apparente” quando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge – costituzionalmente imposto (art. 111, comma 6) e puntualizzato dalle leggi regolatrici del processo civile ordinario (art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e del processo tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4) omette di esporre i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire al dictum reso, di chiarire cioè su quali prove e su quali argomentazioni abbia fondato il proprio convincimento.

In tali ipotesi, la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, consistendo in argomentazioni obiettivamente inidonee a rendere intellegibile il modo attraverso cui si è formato il convincimento del giudice estrinsecato nella statuizione dispositiva, venendo pertanto meno alla funzione sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, e non consentendo alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità di siffatto ragionamento (sul tema, tra le tantissime, si vedano Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 22/09/2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 21/06/2016, n. 16599; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232; Cass. 03/02/2017, n. 2876; Cass., Sez. U., 24/03/2017, n. 7667; Cass. 14/06/2017, n. 14927; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 23/05/2019, n. 13977).

1.2. Ciò precisato in generale, la pronuncia sottoposta al vaglio di questa Corte è esente dalle illustrate anomalie motivazionali.

Chiaro, esteso e puntuale risulta l’argomentare della C.T.R. per addivenire all’affermazione di validità delle notifiche delle cartelle in parola: esso è articolato secondo uno schema sillogistico, con l’individuazione dei principi di diritto disciplinanti la vicenda, come desunti dagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità (richiamata in maniera puntuale), e una dettagliata sussunzione della vicenda concreta nella fattispecie astratta normativamente prevista.

2. Investe la correttezza in punto di diritto di tale ragionamento il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la “violazione e falsa applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 62-sexies, omessa e/o errata applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, come modificato dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 27, della L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8 e dell’art. 145 c.p.c. nonchè dell’art. 139 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”.

Ad avviso dell’impugnante, duplice è la ragione di nullità delle notificazioni delle cartelle prodromiche al contestato preavviso di fermo, eseguite (circostanza pacifica) mediante invio diretto a mezzo posta raccomandata ad opera dell’agente della riscossione: in primo luogo, perchè non effettuate da soggetti abilitati (quali ufficiali giudiziari, messi comunali ovvero messi speciali autorizzati dall’A.F.), requisito necessario ad attribuire certezza sulla data e sull’esito del procedimento notificatorio; in secondo luogo, per omesso invio della raccomandata informativa al destinatario, elemento costitutivo della notifica ogni qual volta il consegnatario dell’atto sia persona diversa dal destinatario stesso (nella specie, il portiere dello stabile).

2.1. Il motivo è infondato sotto ambedue i descritti profili.

Esso si infrange – senza addurre elementi per un ripensamento critico – contro un monolitico orientamento di questa Corte.

E’ doveroso precisare (o meglio, ribadire) che le controverse notificazioni delle cartelle sono state compiute mediante l’invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad opera dell’agente della riscossione: la conformità a diritto di esse va dunque apprezzata alla stregua del paradigma di riferimento costituito dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, (che disciplina specificamente tale modalità notificatoria), sicchè è inconferente il richiamo operato in ricorso (e ribadito nella memoria illustrativa) al disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis, regolante la diversa ipotesi della consegna dell’atto (peraltro, degli atti impositivi, non di quelli della riscossione) ad opera del messo (comunale o speciale) recatosi presso il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario, non tramite il servizio postale.

Tanto premesso, a confutazione dei primo rilievo del ricorrente, basti qui riportare (condividendone il contenuto) i tratti fondamentali delle pronunce del giudice della nomofilachia che hanno dato corpo al menzionato orientamento.

In specifico, si legge nella motivazione di Cass. 19/03/2014, n. 6395: “Il fatto che, nel caso concreto, a consegnare la cartella all’ufficiale postale sia stato un soggetto, ossia direttamente l’agente della riscossione (il concessionario, già esattore), e non l’ufficiale della riscossione da questi nominato (o altro soggetto abilitato dal succitato art. 26, comma 1, prima parte), non rileva, dunque, in alcun modo ai fini della validità della notifica della cartella, posto che tale modalità di notifica a mezzo posta – alternativa a quella di cui alla prima parte dell’art. 26, comma 1, questa sì di competenza esclusivamente dei soli soggetti ivi indicati – resta del tutto affidata al concessionario stesso, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonchè all’ufficiale postale. E’, per vero, quest’ultimo a garantire, dandone atto nell’avviso di ricevimento, che la notifica sia stata effettuata su istanza del soggetto legittimato, a prescindere da colui che gli abbia materialmente consegnato il plico, e che vi sia effettiva coincidenza tra il soggetto cui la cartella è destinata e quello cui essa è, in concreto, consegnata. Del tutto irrilevante, pertanto, è il fatto che il concessionario, agente della riscossione, non sia inserito nel novero dei soggetti indicati dalla prima parte del comma 1 della disposizione succitata (ufficiali della riscossione, soggetti da questi abilitati, messi comunali e agenti della polizia municipale), considerato che la norma non prevede affatto – in caso di opzione, da parte del concessionario della riscossione, per la notifica a mezzo posta – che la consegna all’ufficiale postale debba essere necessariamente effettuata da determinati soggetti, ed in particolare da quelli suindicati”.

Siffatto arresto, integralmente confermato in numerosi successivi, ha altresì chiarito (anche sul punto ricevendo piena adesione nelle pronunce posteriori) che ai fini del perfezionamento della notifica eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, mediante invio diretto ad opera dell’agente della riscossione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, trovando applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario (in specie, il D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39) che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica (tra le tantissime, Cass., 21/09/2020, n. 19680; Cass. 28/05/2020, n. 10131; Cass. 10/04/2019, n. 10037; Cass. 12/11/2018, n. 28872; Cass. 28/10/2016, n. 21803; Cass., 15/06/2016, n. 12351; Cass., 06/03/2015, n. 4567; Cass. 17/01/2013, n. 1091).

3. Con il secondo mezzo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente lamenta l’errore di diritto in cui è incorsa la C.T.R. per avere – in violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 – omesso l’esame del motivo di appello con cui era stata eccepita la decadenza dell’Ufficio dall’esazione delle somme pretese poichè la notifica delle cartelle era avvenuta oltre il termine perentorio fissato dalla citata disposizione.

3.1. Anche questa censura è destituita di fondamento, in quanto basata su un’errata lettura della pronuncia impugnata.

Invero, il giudice del merito non ha affatto omesso la delibazione sull’eccezione di tardività della notifica sollevata dal contribuente, ma ne ha ritenuto la inammissibilità, quale corollario (logico e coerente con le premesse da cui muove) dell’accertata regolarità delle notifiche delle cartelle, circostanza che imponeva la deduzione della tardività in sede di opposizione avverso le cartelle stesse.

E l’enunciato ragionamento è altresì immune da censure: la contestazione sulla tardività delle notificazioni delle cartelle integra vizio di regolarità formale delle (o comunque dell’azione esecutiva esercitata con le) cartelle di pagamento e, pertanto, motivo di illegittimità da far valere, indefettibilmente e a pena di decadenza, con impugnativa giurisdizionale avverso le cartelle stesse nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro notificazione.

4. Con il terzo motivo, per “violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., omessa applicazione dell’art. 2953 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, parte ricorrente censura il rigetto dell’eccezione di prescrizione del credito azionato con il preavviso di fermo, a suo dire maturata nell’arco temporale decorso dall’epoca di notifiche delle cartelle (risalenti all’anno 2003) alla data notifica del preavviso (febbraio 2011).

Più specificamente, assume che: (a) attesa la diversità ontologica esistente tra la cartella di pagamento non impugnata e la sentenza passata in cosa giudicata, non trova applicazione il termine di prescrizione decennale dell’actio iudicati previsto dall’art. 2953 c.c.; (b) le imposte erariali (tra le quali, la pretesa IRPEF) non sono soggette al termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., bensì a quello quinquennale ai sensi dell’art. 2948 c.c., n. 4, siccome connotate dalla periodicità della prestazione e da una causa debendi continuativa.

4.1. Il motivo è parzialmente fondato, nei sensi appresso chiariti. Per esplicitare le ragioni dell’ora enunciata conclusione, occorre muovere dal principio di diritto affermato da questa Corte, nella veste tipica dell’organo risolutore dei contrasti giurisprudenziali, con la sentenza del 17 novembre 2016, n. 23397.

In tale occasione, giudicando in tema di riscossione di contributi previdenziali, per i quali risultava applicabile, secondo la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, il termine di prescrizione quinquennale, le Sezioni Unite chiarirono che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento, previsto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur cagionando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., operando detta disposizione soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo.

Siffatta regula iuris – precisarono ancora le Sezioni Unite – trova applicazione con riguardo a tutti gli atti di riscossione, comunque denominati, mediante ruolo, riguardanti quindi, oltre ai crediti previdenziali, crediti relativi ad entrate tributarie ed extratributarie, dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonchè delle sanzioni per la violazione di norme tributarie, amministrative o assimilate. “Con la conseguenza” – così chiosarono testualmente le Sezioni Unite – “che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (per una dettagliata analisi sull’argomento, si veda la recente Cass. 15/10/2020, n. 22351, la quale ha ribadito la validità dei principi sanciti dalle Sezioni Unite anche nel quadro normativo come successivamente mutato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 197, regolante gli effetti sulla riscossione del nuovo istituto della definizione dei carichi pregressi: c.d. “saldo e stralcio”; ulteriori conformi sono, tra le tantissime, Cass. 19/12/2019, n. 33797; Cass. 20/11/2018, n. 29996; Cass. 15/05/2018, n. 11800).

4.2. Da quanto illustrato, discende che, in tema di prescrizione, occorre far riferimento alla disciplina sostanziale propria di ciascun tributo, trovando applicazione, ove non disposto diversamente dalla legge, il termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c..

Pertanto, quanto all’IRPEF (e, più in generale, ai tributi erariali) il diritto alla riscossione, in mancanza di un’espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale: attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, la prestazione tributaria non può considerarsi a carattere periodico, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. 10/09/2020, n. 18703; Cass. 26/06/2020, n. 12740; Cass., 15 aprile 2019, n. 10549; Cass., 23 febbraio 2010 n. 4283; Cass., 9 febbraio 2007 n. 2941).

Per contro, l’ICIAP (così come, più in generale, i tributi locali) è elemento strutturale di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una causa debendi di tipo continuativo suscettibile di adempimento soltanto con il decorso del tempo, per essere l’utente tenuto al pagamento del tributo in relazione al prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi.

Configurata come obbligazione periodica o di durata, siffatta imposta è dunque sottoposta al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 4, decorrente dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno del verificarsi di un atto interruttivo (Cass. 03/07/2020, n. 13683; Cass. 11/12/2019, n. 32308; Cass. 23/11/2018, n. 30362; Cass. 23/02/2010, n. 4283).

4.3. Ha quindi errato la C.T.R. nel ritenere il credito causalmente ascritto ad ICIAP assoggettato alla prescrizione decennale, quale effetto della mancata impugnazione della cartella di pagamento recante tale pretesa e prodromica al preavviso di fermo contestato.

5. Accolto il terzo motivo di ricorso nei limiti anzidetti e cassata la sentenza impugnata, la causa, non richiedendo ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, per essere pacifici e non controversi i dati (dies a quo e dies ad quem) occorrenti per valutare l’avvenuta estinzione dei crediti azionati.

Considerata l’epoca di notificazione delle cartelle presupposte (anno 2003) e quella di notificazione del preavviso di fermo (febbraio 2011), va pertanto respinta l’eccezione di prescrizione (decennale) del credito per IRPEF ed invece accertata l’intervenuta prescrizione (quinquennale) del credito per ICIAP e, per l’effetto, in parziale accoglimento dell’originario ricorso del contribuente, dichiarata la illegittimità della comunicazione di preavviso di fermo su veicolo limitatamente alla pretesa tributaria per ICIAP.

6. Il complessivo esito della lite (declinabile quale soccombenza parziale) ed il formarsi dell’orientamento dirimente ai fini della decisione in epoca successiva al ricorso originario ed alla presente impugnazione giustificano l’integrale compensazione tra M.A. e l’Agenzia delle Entrate delle spese processuali relative all’intero giudizio.

PQM

La Corte rigetta il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso; accoglie il terzo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito la lite, accoglie parzialmente l’originario ricorso introduttivo del contribuente nei limiti di cui in motivazione.

Dichiara interamente compensate tra M.A. e l’Agenzia delle Entrate le spese processuali relative all’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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