Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8187 del 11/04/2011
Cassazione civile sez. trib., 11/04/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 11/04/2011), n.8187
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
IGPDECAUX S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via del Mascherino 72, presso
l’avv. Zoppolato Maurizio, che la rappresenta e difende, giusta
procura a margine ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura
Comunale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Raimondo e
Federica Guglielmi, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma), Sez. 34^, n. 282/34/07 del 29 maggio 2007, depositata il 5
giugno 2007, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
17 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udita l’avv. Federica Manzi per delega avv. Zoppolato, per il
ricorrente;
Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto dichiararsi
cessata la materia del contendere.
Fatto
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso della società IGPDECAUX S.p.A. concernente una controversia relativa al recupero coattivo dell’imposta di pubblicità per l’anno 2001;
letto il controricorso del Comune di Roma;
letta l’istanza della società ricorrente, con l’allegata documentazione, per la cessazione della materia del contendere in ragione del fatto che è stata accolta la domanda di definizione agevolata della lite pendente ai sensi della Delib. Consiglio Comunale n. 31 del 2009;
visto che l’istanza è sottoscritta per adesione dal Comune di Roma;
ritenuto che sussistono le condizioni perchè sia dichiarata cessata la materia del contendere;
ritenuto altresì che trattandosi di definizione per condono sia giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011