Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8187 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. I, 02/04/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 02/04/2010), n.8187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8645/2008 proposto da:

3T CENTRO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I. (OMISSIS)), in persona del

liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ULPIANO 29, presso l’avvocato MANCINI CESARE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FIUMANO’ CARLO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO 3T CENTRO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore

Dott. B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BARNABA ORIANI 32, presso l’avvocato ZACCHEO Massimo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BODO GERMANA, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1387/2007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato C. FIUMANO’ che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato G. BERTI, per delega, che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa il 25 settembre 2007 il Tribunale di Bologna, accogliendo un ricorso proposto dalla creditrice Vespa s.r.l., dichiarò il fallimento della società 3T Centro s.r.l., in liquidazione.

La società fallita propose impugnazione, che fu però rigettata dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza resa pubblica il 17 gennaio 2008.

Per la cassazione di tale sentenza la 3T Centro ha proposto ricorso, articolato in sei motivi, ai quali la curatela del fallimento ha replicato con controricorso e successiva memoria.

All’odierna udienza, cui hanno partecipato i difensori delle parti, il Procuratore generale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, siccome notificato oltre trenta giorni dopo la notifica della sentenza impugnata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione sollevata dal Procuratore generale è fondata.

Come la stessa società ricorrente indica nella parte iniziale del proprio ricorso, l’impugnata sentenza della Corte d’appello di Bologna, depositata in cancelleria il 17 gennaio 2008, è stata notificata il 23 gennaio 2008.

Il ricorso per cassazione risulta invece notificato il 17 marzo 2008, quindi a distanza di oltre trenta giorni dalla precedente notifica della sentenza.

Già in altre occasioni questa Corte ha però chiarito che, nei procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore della riforma attuata col D.Lgs. n. 169 del 2007, le disposizioni della normativa riformata trovano applicazione immediata, ai sensi dell’art. 22 del predetto decreto, sia per la fase prefallimentare che si conclude con la sentenza di fallimento, sia per quest’ultima e per tutte le successive fasi d’impugnazione, ivi compreso il ricorso per cassazione. Donde consegue che, ai sensi del novellato dalla L. Fall., art. 18, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza della corte d’appello, che abbia deciso sul gravame – proposto anteriormente alla vigenza del D.Lgs. n. 169 del 2007 – contro la sentenza dichiarativa di fallimento (si veda per tutte Cass. 30 ottobre 2009, n. 23043).

Da tale orientamento non v’è ragione per discostarsi nel caso in esame, sicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La novità della questione (riferendosi alla data di proposizione del ricorso) e l’incertezza generata tra gli operatori giuridici, all’indomani della frazionata riforma del diritto concorsuale, da una normativa transitoria non sempre chiarissima, giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

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