Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8186 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.29/03/2017),  n. 8186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19161/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del responsabile

del contenzioso esattoriale della Direzione Generale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio

dell’avvocato GIOIA VACCARI, che la rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA NUOVA 254, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO RUSSO,

che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI LATINA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2913/39/2015, emessa il 2/04/2015, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di

LATINA, depositata il 21/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO

NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2913/39/15, depositata il 21 maggio 2015, notificata il 18 giugno 2015, la CTR del Lazio – sezione staccata di Latina – in accoglimento dell’appello proposto dalla sig.ra P.M.L. – la quale aveva appellato, limitatamente alla disposta compensazione delle spese di lite, la sentenza di primo grado resa dalla CTP di Latina, che ne aveva nel resto accolto il ricorso avverso cartella di pagamento per TARSU per gli anni dal 2003 al 2005 – ha condannato l’agente della riscossione ed il Comune di Latina in solido alla rifusione delle spese di lite liquidate per ciascun grado di giudizio come da dispositivo.

Avverso la pronuncia della CTR Equitalia Sud S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

La contribuente resiste con controricorso.

L’intimato Comune di Latina non ha svolto difese.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando l’erroneità in diritto dell’impugnata pronuncia che ha addossato ad essa l’onere delle spese in difetto di soccombenza, essendo stata evocato in giudizio l’agente della riscossione per l’impugnazione di cartella di pagamento limitata, come statuito dalla stessa pronuncia impugnata, al solo rilievo del “difetto di regolare notifica degli atti propedeutici”, riferibile all’attività del solo ente impositore (il Comune di Latina).

Parte controricorrente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del motivo e del ricorso sullo stesso unicamente basato, in ragione della novità della questione introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.

L’eccezione è fondata nei termini di seguito chiariti.

Risulta dal tenore della decisione impugnata che nel giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina si era costituita unicamente Equitalia Sud S.p.A., opponendosi all’accoglimento dell’avverso ricorso.

Viceversa la CTP ebbe ad accogliere il ricorso nei confronti di entrambe le parti, compensando però le spese.

Detta pronuncia fu impugnata dalla contribuente unicamente in relazione al capo relativo alla disciplina delle spese di lite, mentre sia il Comune di Latina, sia Equitalia Sud S.p.A. non si costituirono in grado d’appello.

Orbene, essendo stati evocati in giudizio dalla contribuente in primo grado sia l’ente impositore che l’agente della riscossione ed essendo stato accolto il ricorso dalla decisione di primo grado nei confronti di entrambi, ove Equitalia Sud S.p.A. avesse inteso contestare la propria soccombenza comunque determinatasi per effetto della pronuncia di primo grado, avrebbe dovuto impugnare detta pronuncia, quanto meno con appello incidentale condizionato, a seguito del gravame principale proposto dalla contribuente, contestando la sussistenza della propria soccombenza proprio alla stregua della deduzione, svolta dinanzi a questa Corte, dell’impossibilità di configurazione nella fattispecie in esame, in capo ad esso agente della riscossione, della soccombenza come espressione del principio di causalità.

Ciò proprio in ragione del fatto che l’accoglimento del ricorso della contribuente era stato determinato sulla base del solo rilievo del “difetto di regolare notifica degli atti propedeutici” alla cartella di pagamento impugnata dalla contribuente medesima.

La stessa pronuncia di questa Corte richiamata dalla ricorrente a sostegno del proprio ricorso (Cass. sez. 6-2, ord. 21 maggio 2013, n. 12385), che pur esclude che possa conseguire la condanna alle spese in danno della parte che non abbia provocato col suo comportamento la necessità del processo, essendosi limitata, notificando l’impugnata cartella di pagamento, a dar corso ad una pretesa dell’ente impositore illegittima perchè fondata su avviso di accertamento non validamente notificato, chiarisce che comunque al soggetto esattore deve riconoscersi, a fronte della situazione di litisconsorzio processuale determinatosi, la concorrente legittimazione passiva, donde l’accoglimento della domanda così come proposta in primo grado anche nei propri confronti era tale da far sorgere l’interesse all’impugnazione della stessa in capo ad Equitalia Sud S.p.A..

Essendo essa rimasta contumace nel giudizio dinanzi alla CTR – che ha accolto l’appello della contribuente sulla pronuncia con la quale il giudice di primo grado, pur nel pieno accoglimento della domanda nei confronti di ciascuna delle parti evocate in giudizio, aveva disposto la compensazione della spese, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis – deve ritenersi che sulla soccombenza dell’agente della riscossione si sia formato il giudicato interno, senza che perciò detta questione possa essere rimessa in discussione per mezzo delle deduzioni svolte per la prima volta a fondamento dell’unico motivo del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d’appello, che, in parziale riforma di quella di primo grado, aveva condannato in solido al pagamento delle spese di lite il Comune di Latina ed Equitalia Sud S.p.A..

Il collegio ritiene quindi, in dissenso dalla proposta dal relatore, che il ricorso debba essere rigettato alla stregua delle considerazioni sopra esposte.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto processuale tra le parti costituite.

Nulla va statuito in ordine alle spese nel rapporto processuale tra la ricorrente ed il Comune di Latina, intimato, che non ha svolto difese.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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