Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8186 del 11/04/2011
Cassazione civile sez. trib., 11/04/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 11/04/2011), n.8186
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Comune di Roma in persona del Sindaco pro tempore elettivamente
domiciliata in Roma via del Tempio di giove 21, presso l’Avvocatura
Comunale, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Raimondo, giusta
procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore;
– ricorrente –
contro
Società Concessioni Internazionali S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Germanico 211, presso l’avv. Andriani Riccardo, che, unitamente
all’avv. prof. Giuseppe Zizzo, la rappresenta e difende, giusta
procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma), Sez. 20, n. 59/20/07 del 23 febbraio 2007, depositata il 21
maggio 2007, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
17 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto dichiararsi
cessata la materia del contendere.
Fatto
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso del Comune di Roma concernente una controversia relativa al recupero coattivo dell’imposta di pubblicità per l’anno 2002; letto il controricorso della società intimata ed il ricorso incidentale condizionato;
letta la comparsa di costituzione del nuovo difensore del Comune di Roma e la contestuale istanza, con l’allegata documentazione, per la cessazione della materia del contendere in ragione del fatto che con determinazione dirigenziale n. 1941/2009 è stata accolta la domanda di definizione agevolata della lite pendente ai sensi della Delib.
Consiglio Comunale n. 31 del 2009;
visto che l’istanza in questione è stata notificata alla controparte;
ritenuto che sussistono le condizioni perchè sia dichiarata cessata la materia del contendere;
ritenuto altresì che trattandosi di definizione per condono sia giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011