Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8186 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. I, 02/04/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 02/04/2010), n.8186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25650/2007 proposto da:

Z.F., nella qualità di liquidatore e legale rappresentante

della società 3T CENTRO S.r.l. in liquidazione, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso l’avvocato MANCINI

CESARE, rappresentato e difeso dall’avvocato FIUMANO’ Carlo, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO 3T CENTRO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), in

persona del curatore Dott. B.A., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BARNABA ORIANI 32, presso l’avvocato ZACCHEO

Massimo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BODO

GERMANA, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA, VESPA S.R.L.;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

26/07/2007, procedura concordataria n. 7/07;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato C. FIUMANO’ che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato G. BERTI, per delega, che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 21 settembre 2007 la società 3T Centro s.r.l., in liquidazione, chiese al Tribunale di Bologna, dinanzi al quale già pendeva un’istanza di fallimento presentata da un creditore di detta società, di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo.

Il tribunale, avendo constatato che la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di risanamento da cui era corredata la proposta di concordato risultava priva di adeguata motivazione, con decreto emesso il 25 settembre 2007 dichiarò la proposta stessa inammissibile e, con sentenza in pari data, pronunciò il fallimento della società.

Avverso il suddetto decreto la 3T Centro ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

La curatela del fallimento ha resistito con controricorso, illustrato poi da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa corte ha ripetute volte affermato che il decreto del tribunale col quale si neghi ingresso alla procedura di concordato preventivo richiesta dal debitore è ricorribile per cassazione, a norma dell’art. 111 Cost., solo quando la dichiarazione d’inammissibilità ha intrinseco carattere decisorio, essendo dipesa da ragioni che escludono una consequenziale declaratoria di fallimento, dovendosi invece negare l’ammissibilità del suddetto ricorso quando il decreto è inscindibilmente connesso ad una successiva e consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento (anche non contestuale), giacchè in tal caso i vizi del decreto debbono esser fatti valere mediante l’impugnazione della sentenza (cfr. Sez. un., 14 aprile 2008, n. 9743; Cass. 28 gennaio 2000, n. 948; e Cass. 2 maggio 1994, n. 4231).

Tale è, appunto, la situazione venutasi a determinare nel caso in esame, nè vale obiettare che il suaccennato nesso di consequenzialità tra l’inammissibilità della proposta concordataria e la dichiarazione di fallimento sarebbe venuto meno, nel vigore della riforma della legge fallimentare operata dal D.L. n. 35 del 2005 e dal D.Lgs. n. 5 del 2006, risultando ormai esclusa la possibilità per il giudice di pronunciare il fallimento d’ufficio.

Si può condividere l’affermazione secondo cui la previsione di declaratoria d’ufficio del fallimento contemplata dalla L. Fall., art. 162, comma 2, come conseguenza dell’inammissibilità della proposta concordataria, pur non essendo stata ancora tale disposizione modificata quando fu emesso il provvedimento impugnato (la disposizione citata è stata infatti modificata solo in seguito, dal D.Lgs. n. 169 del 2007, entrato in vigore il 1 gennaio 2008), doveva già allora New S.r.l. considerarsi implicitamente abrogata per effetto delle innovazioni apportate dal legislatore al testo del precedente art. 6 (cfr., in tal senso, Cass. 12 agosto 2009, n. 18236), ma non può non considerarsi che, nel caso di specie, la declaratoria di fallimento è succeduta immediatamente all’inammissibilità della proposta concordataria (non già d’ufficio, bensì) in accoglimento di un ricorso precedentemente presentato da un creditore.

Pertanto, in un contesto nel quale i due procedimenti – quello prefallimentare e quello derivato dal ricorso per concordato -, benchè non formalmente riuniti, erano necessariamente intrecciati, l’esito dell’uno ha inciso inevitabilmente su quello dell’altro: di talchè, la mancata ammissione del debitore alla procedura di concordato ha costituito l’antecedente logico della dichiarazione di fallimento, pronunciato su ricorso del creditore, esattamente nei medesimi termini in cui, in epoca precedente, sarebbe accaduto per la dichiarazione di fallimento d’ufficio (e di come si verificherebbe, in epoca successiva al 1 gennaio 2008, nel vigore del novellato art. 162 c.p.c., commi 2 e 3). Ed, infatti, è evidente che, per un verso, se fossero sussistite le condizioni per l’ammissione della società debitrice alla procedura di concordato preventivo, ciò avrebbe precluso la possibilità di dichiarare il fallimento e che, per altro verso, una volta tale dichiarazione intervenuta, solo la sua rimozione avrebbe potuto eventualmente riaprire la discussione sull’eventuale ammissione alla procedura di concordato.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

La peculiarità della fattispecie e le incertezze inevitabilmente generate dall’entrata in vigore di nuove disposizioni e dalla difficoltà di inserirle coerentemente nel tessuto di una normativa pregressa, solo in parte modificata, giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

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