Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8185 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2017, (ud. 24/06/2016, dep.29/03/2017),  n. 8185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4023-2015 proposto da:

S.G., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato Olindo Di Francesco;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 665/2014 della Corte d’appello di

Caltanissetta, depositato in data 18 giugno 2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

giugno 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Caltanissetta il 7 settembre 2012, S.G. chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata della procedura fallimentare relativa al fallimento della (OMISSIS) s.p.a., nell’ambito della quale era intervento per il recupero di un credito; procedura iniziata presso il Tribunale di Agrigento nel 1998 e non ancora conclusa alla data della domanda;

che l’adita Corte d’appello, con decreto depositato il 18 giugno 2014, rigettava la domanda, rilevando che la procedura fallimentare era stata conclusa con decreto depositato il 15 ottobre 2010 e pubblicato il successivo 20 ottobre 2010;

che, ad avviso della Corte d’appello, la mancata comunicazione del detto provvedimento, dedotta dal ricorrente a fondamento della domanda, doveva ritenersi irrilevante, atteso che, ai sensi dell’art. 26 della legge fallimentare, richiamato dall’art. 119 della stessa legge, il termine per la impugnazione decorre dalla data della pubblicazione e non già da quella della comunicazione o notificazione del decreto di chiusura, non essendo tali adempimenti previsti dalla legge;

che la domanda di equa riparazione era quindi tardiva;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello S.G. ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso;

che il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2969 c.c., dolendosi che la Corte d’appello abbia rilevato d’ufficio la decadenza, in contrasto con quanto stabilito dalla citata disposizione;

che con il secondo motivo il S. denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 e della L. Fall., artt. 119 e 26, sostenendo che il termine semestrale di proposizione della domanda di equa riparazione decorre dalla data in cui il decreto di chiusura della procedura fallimentare non è più reclamabile, e quindi dal quindicesimo giorno dalla comunicazione dell’avvenuto deposito del decreto stesso; e poichè nella specie la detta comunicazione non era avvenuta, non poteva ritenersi che il termine di sei mesi potesse decorrere dalla data di deposito del provvedimento;

che con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’art. 111 Cost. e della L. Cost. n. 2 del 1999, nonchè degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., con contestuale violazione e mancata applicazione degli art. 6, par. 1, artt. 13 e 35 CEDU, dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia rigettato la domanda, pur se la procedura fallimentare si era protratta per oltre dodici anni ed egli aveva sempre avuto interesse alla celere definizione del procedimento;

che con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 167 c.p.c. e art. 111 Cost., nonchè dei principi di non contestazione, lealtà, probità ed economia, dolendosi del fatto che la Corte abbia rigettato la domanda pur in assenza di qualsivoglia deduzione della difesa erariale;

che il primo motivo di ricorso è infondato, atteso che, costituendo la tempestività della domanda di equa riparazione condizione della sua ammissibilità, ben può il giudice rilevarne la tardività a prescindere da un’eccezione di parte;

che il secondo motivo è fondato;

che, invero, come rilevato esattamente dal ricorrente, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost. e art. 24Cost., comma 2 e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 119, comma 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (applicabile, nel caso di specie), nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dalla L. Fall., art. 17, anzichè dalla comunicazione dell’avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge (Corte cost. n. 279 del 2010);

che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, una lettura costituzionalmente orientata del combinato disposto della L. Fall.,

art. 119 (nel testo previgente, come risultante dalla pronuncia di incostituzionalità) e della L. n. 89 del 2001, art. 4, consente di affermare il principio per il quale in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, per “definitività” della decisione concludente il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, la quale segna il dies a quo del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, s’intende l’insuscettibilità di quella decisione di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice che l’ha emessa o da altro giudice chiamato a provvedere in grado successivo; ne deriva che, con riferimento alle procedure di fallimento giunte a compimento, il termine semestrale entro cui deve essere proposta, a pena di decadenza, la domanda di equa riparazione per irragionevole durata della procedura di fallimento decorre dalla data in cui tale decreto non è più reclamabile in appello; data che per il fallito e gli altri soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali coincide con il quindicesimo giorno dalla comunicazione dell’avvenuto deposito del decreto effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge (Cass. n. 11290 del 2014);

che d’altra parte, non può neanche ritenersi operante, nel caso di specie, la disposizione di cui alla L. Fall., art. 119, comma 3, introdotto dal D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 9, comma 2, lett. b), trattandosi di disposizione che, ai sensi dell’art. 22, comma 2, è applicabile ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della entrata in vigore del decreto, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla entrata in vigore dello stesso, nel mentre la procedura fallimentare aveva avuto inizio, nel caso di specie, con sentenza del 1998;

che, in ogni caso, la disciplina di cui alla L. Fall., art. 119, come modificato, postula l’avvenuta pubblicazione del decreto di chiusura del fallimento ai sensi dell’art. 17 della medesima legge, e quindi una pubblicazione effettuata con modalità che, nel caso di specie, la Corte d’appello non ha accertato essere state osservate;

che il secondo motivo di ricorso è dunque fondato;

che l’accoglimento di tale motivo comporta l’assorbimento dei restanti, e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Caltanissetta perchè, in diversa composizione, proceda all’esame della domanda di equa riparazione;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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