Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8185 del 27/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 27/04/2020), n.8185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. MELE Frances – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20272-2012 proposto da:

P.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA FISCALE DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lc rappresenta e

difende;

– resistente con atto, di costituzione –

avverso la sentenza n. 27/2010 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 18/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale del Piemonte n. 27/14/2010 depositata il 18.6.2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 dicembre 2019 dal relatore, cons. Francesco Mele.

Fatto

RILEVATO

Che:

– P.A.R. proponeva ricorso avverso avviso di accertamento per l’anno 2003 relativo ad IVA accertata su maggiori operazioni imponibili con specifico riferimento alla vendita di un terreno edificabile; la contribuente deduceva che il terreno era “interamente personale e non aziendale”, oltre ad essere pervenuto per successione ereditaria e che lo stesso era solo in parte edificabile, per essere una parte destinata ai servizi.

– Nel contraddittorio tra le parti, la commissione tributaria provinciale di Torino accoglieva il ricorso sul rilievo che non è assoggettabile ad IVA un terreno già agricolo e divenuto edificabile.

– Proposto gravame dall’ufficio, la CTR lo accoglieva, rilevando che non era stato provato da parte della contribuente che il terreno per cui è causa non fosse stato strumentale all’impresa agricola e che, anzi, per come era dato ricavare dalla perizia del 21.11.2002, redatta dal geom. Lardone, la destinazione agricola risultava pienamente confermata; inoltre era risultato non essere mai stato istituito dall’impresa agricola un registro idoneo a individuare con certezza i terreni destinati permanentemente alla attività agricola da quelli non considerati tali; infine, era rimasta senza esito la richiesta dell’ufficio alla parte, volta a determinare la esatta parte di terreno non edificabile mediante la produzione di idonea documentazione, produzione che è stata omessa.

– Per la cassazione della predetta sentenza, la contribuente propone ricorso affidato a tre motivi.

– L’Agenzia delle Entrate, intimata, si è costituita al solo fine di partecipare eventualmente all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, e ha quindi depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in conformità al protocollo d’intesa del 15.12.2016, trattandosi di giudizio ante 30.10.2016.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– I motivi di cui consta il ricorso recano: 1) “Violazione e mancata applicazione dell’art. 177 c.c., comma 1, lett. A), e violazione e falsa applicazione dell’art. 2082 c.c.; violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 1, e dell’art. 4, comma 1; denunzia a sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”; 2) “Violazione e mancata applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 65; violazione e mancata applicazione dell’art. 2217 c.c., dell’art. 2710c.c. e dell’art. 2697 c.c.; violazione e falsa applicazione della L. n. 633 del 1972, art. 2, comma 1, e dell’art. 4, comma 1; denunzia a sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”; 3) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 40 e art. 54 e violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 1; denunzia a sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

– I motivi, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente.

– Come evidenziato nella sentenza impugnata, sussistono i requisiti, soggettivo ed oggettivo, in presenza dei quali l’operazione – nella specie la compravendita oggetto dell’atto impositivo per cui è causa- rientra nel campo di applicazione dell’IVA. Dalla perizia asseverata risulta che il terreno, oggetto della compravendita, avesse una destinazione agricola e fosse, come tale, coltivato dai proprietari; inoltre non è risultato che fosse stato istituito un registro degli inventari al fine di stabilire con certezza i terreni destinati ad attività agricola e quali destinati invece ad altre attività; la cessione del terreno in parola rientra dunque tra le attività poste in essere nell’esercizio dell’impresa e, come tale, essa è soggetta ad IVA. A fronte degli elementi indicati avrebbe dovuto la contribuente fornire la prova contraria diretta a dimostrare la natura non agricola del terreno e la sua destinazione a fini diversi da quelli agricoli; tale onere non risulta essere stato assolto attraverso la produzione del registro delle fatture di acquisto in calce alla quale si legge l’annotazione vergata a mano “I terreni non vengono inseriti tra i beni aziendali in quanto da considerarsi strettamente e totalmente personale sin dalla data di acquisto”. Si tratta di documento avente la natura giuridica della mera dichiarazione di parte non suffragata da nessun elemento oggettivo.

Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato; nulla per le spese non essendosi costituita l’Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2020

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