Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8185 del 22/04/2016
Civile Sent. Sez. L Num. 8185 Anno 2016
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: CAVALLARO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso 6949-2010 proposto da:
LEO
PAOLA
C.F.
LEOPLA53B66L776V,
elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 318, presso lo
studio dell’avvocato NICOLA STEFANIZZO, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale notarile
in atti;
– ricorrenti
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contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
Data pubblicazione: 22/04/2016
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, ALESSANDRO RICCIO,
giusta delega n atti;
– controricorrente
–
di LECCE, depositata il 03/03/2009 r.g.n. 1706/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/01/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO;
udito l’Avvocato STEFANIZZO NICOLA;
udito l’Avvocato RICCI MAURO per delega Avvocato PULLI
CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.
avverso la sentenza n. 400/2009 della CORTE D’APPELLO
FATTO
Con sentenza depositata il 3.3.2009, la Corte d’appello di Lecce
rigettava l’appello promosso da Paola Leo contro la decisione del
locale Tribunale che, sulla scorta delle risultanze della prima delle
consulenze tecniche d’ufficio disposte in sede di impugnazione e
l’assegno ordinario di invalidità.
Per la cassazione di questa bronuncia ricorre l’assicurata affidandosi
ad un unico motivo, illustrato con memoria. L’INPS resiste con
controricorso.
DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la Corte di
merito rigettato la domanda nonostante che la seconda delle
consulenze tecniche disposte in grado di appello le avesse
riconosciuto i requisiti sanitari per l’accesso alla prestazione.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha da tempo chiarito che, qualora nel corso del giudizio
di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi
con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più
congruo, purché dia adeguata e specifica giustificazione del suo
convincimento e non si limiti ad una adesione acritica ad una delle
consulenze che non indichi le ragioni per cui ritiene di disattendere le
conclusioni dell’altra o delle altre, salvo naturalmente che queste
risultino criticamente esaminate in quella accolta (cfr. da ult. Cass. n.
23063 del 2009). E poiché la Corte di merito, nell’uniformarsi alle
risultanze della prima relazione, ha manifestamente disatteso tali
principi, nulla dicendo dei motivi per cui le valutazioni peritali della
seconda consulenza non potessero essere condivise, la sentenza
impugnata va cassata e rinviata per nuovo esame alla Corte
d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche
sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P. Q. M.
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senza nulla dire della seconda, a lei favorevole, le aveva negato
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.1.2016.