Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8184 del 27/04/2020
Cassazione civile sez. trib., 27/04/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 27/04/2020), n.8184
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26557/2014 R.G. proposto da:
G.S., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Radice e
Sergio Cesare Cereda, con domicilio eletto presso lo studio
dell’avv. Ferdinando Maria De Matteis, sito in Roma, via di Porta
Pinciana, 4;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di
Trento, n. 19/02/14, depositata il 17 marzo 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre
2019 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
Fatto
RILEVATO
che:
– G.S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento, depositata il 17 marzo 2014, di reiezione dell’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento di una cartella di pagamento avente ad oggetto il versamento di i.re.s., i.r.a.p. e i.v.a. dovute dalla Studio Rovereto s.a.s. di G.S. & C. (già, Studio Rovereto s.r.l.), notificatagli quale socio illimitatamente responsabile;
– il ricorso è affidato a due motivi;
– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;
– con nota del 3 dicembre 2019 il ricorrente chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio a seguito di rinuncia agli atti, avendo aderito alla definizione agevolata della pendenza ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, comma 2.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– stante la ritualità della rinuncia se ne deve prendere atto e dichiarare l’estinzione del giudizio;
– quanto al regime delle spese, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, (conv., con modif., nella L. 1 dicembre 2016, n. 225), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicchè, anche se l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese (così, Cass. 27 aprile 2018, n. 10198);
– del pari, non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso risiede nella adesione allo strumento di definizione del carico pendente, sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (cfr. Cass., ord., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782).
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2020