Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8184 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/04/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 11/04/2011), n.8184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso R.G. 31052/06 proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

B.S., elettivamente domiciliato in Roma, via

Tagliamento 55, presso l’avv. Nicola Di Pierro, rappresentato e

difeso dall’avv. Gensabella Filippo, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso R.G. 31219/06 proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

B.S., elettivamente domiciliato in Roma, via

Tagliamento presso l’avv. Nicola Di Pierro, rappresentato e difeso

dall’avv. Filippo Gensabella, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso R.G. 31221/06 proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

Gioielleria Burrascano S.n.c. di Burrascano Fabio & C.,

elettivamente

domiciliato in Roma, via Tagliamento 55, presso l’avv. Nicola Di

Pierro, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Gensabella, giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso le sentenze della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia (Palermo – Sez. staccata di Messina), Sez. 26, nn. 153/26/05,

154/26/05 e 151/26/05 del 22 settembre 2005, depositate il 2 dicembre

2005, non notificate;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

17 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento

dei ricorsi per manifesta fondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato preliminarmente l’opportunità di riunire i ricorsi, stante la evidente connessione tra i medesimi relativi ad un accertamento ai fini ILOR nei confronti della società e ai fini IRPEF nei confronti dei soci, accertamento che deve essere trattato unitariamente, dipendendo la pronuncia sul reddito accertato nei confronti dei soci dalla pronuncia sul reddito accertato nei confronti della società, come, peraltro, risulta evidente dalle stesse sentenze impugnate (sull’ammissibilità della riunione in ossequio al principio della ragionevole durata del processo v. Cass. nn. 3830 del 2010, 1237 del 2007);

Letti i ricorsi dell’amministrazione e i controricorsi dei contribuenti; Lette le memorie dei contribuenti;

Ritenuto che debba essere preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato ai giudizi d’appello, iniziati in data successiva all’avvenuta successione dell’Agenzia delle entrate;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 14441/09, depositata il 19 giugno nel pronunciare sul ricorso concernente la medesima controversia ma nei confronti dell’altro socio A.L., ha rilevato, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 14815 del 2008, la nullità dell’intero processo per il mancato rispetto del contraddittorio, trattandosi di accertamento unitario nei confronti della società me dei soci che doveva svolgersi fin dall’origine con la presenza di tutte le parti;

Considerato che su detta base la Corte ha cassato la sentenza impugnata con quel ricorso (R.G. 33158/06) ed ha rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Messina;

Ritenuto che non possa darsi coerentemente nel presente caso un esito diverso al giudizio stante la necessità che la controversia sia ricondotta alla dovuta unità.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi R.G. 31052/06, 31219/06 e 31221/06. Dichiara inammissibili i ricorsi del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese e, pronunciando sui ricorsi dell’Agenzia delle Entrate, cassa le sentenze impugnate e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Messina.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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