Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8183 del 27/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 27/04/2020), n.8183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. VISCIDO DI NOCERA PUTATURO DONATI M.G. – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23021/2013 R.G. proposto da:

Narfab di C.C. & C. s.a.s., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.

Caviglione Alfredo, Bertolino Pierfranco e Contaldi Gianluca, con

domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via

P.G. da Palestrina, 63;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte, n. 82/38/13, depositata il 6 giugno 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre

2019 dal Consigliere Catallozzi Paolo.

Fatto

RILEVATO

Che:

– la Narfab di C.C. & C. s.a.s. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 6 giugno 2013, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa ai fini i.v.a. per l’anno 2007;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto impositivo l’Ufficio aveva contestato l’indebita detrazione dell’i.v.a. di rivalsa assolta in relazione ad operazioni di cessione di beni immobili;

– il giudice di appello ha disatteso il gravame della società evidenziando che le operazioni rilevate avevano per oggetto la cessione di beni immobili da parte della Edil Insubria s.r.l. in favore del signor B.G. vizio, socio accomandante della società contribuente, il quale aveva “stornato” le relative fatture a quest’ultima, senza che ciò fosse accompagnato dalla corresponsione di denaro, al solo fine di ottenere l’indebita restituzione della somma corrispondente all’i.v.a. versata e, dunque, il conseguimento di un vantaggio fiscale, altrimenti non conseguibile, mediante l’utilizzo distorto di strumenti giuridici, in difetto di valide ragioni economiche;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– occorre preliminarmente rilevare che la ricorrente ha dato atto che la sentenza impugnata è stata notificata a lei notificata, ma ha omesso di depositare in giudizio la relativa copia munita della relata di notifica;

– orbene, giova rammentare che in tale ipotesi il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, essendo tale deposito funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve (cfr. Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9005);

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2020

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