Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8183 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 24/03/2021), n.8183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 04233/2014 R.G. proposto da:

Cibele Uno s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi n. 102, presso

lo studio dell’avv. Guglielmo Fransoni, che la rappresenta e difende

con gli avv.ti Pasquale Russo e Francesco Padovani, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 430/14/13 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata in data 19 giugno 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre

2020 dal Consigliere Paolo Fraulini.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Commissione tributaria regionale del Lazio ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla Cibele Uno s.r.l. avverso le comunicazioni di irregolarità n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) con le quali veniva comminata la sanzione per il tardivo versamento dell’IRAP relativa all’anno di imposta 2006.

2. Ha rilevato il giudice di appello che il D.L. 7 giugno 2006, n. 206, art. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2006, n. 234, applicabile alla fattispecie, prevedeva espressamente che, in pendenza del contenzioso comunitario sulla debenza dell’Irap, i contribuenti erano comunque tenuti al versamento dell’imposta entro le scadenze previste: tanto determinava l’assenza di alcuna incertezza sia sulla debenza dell’imposta che sulle relative modalità di versamento; la citata previsione di legge, da considerarsi rientrante nella discrezionalità legislativa e quindi non sospettabile di incostituzionalità, nonostante la mancata riproposizione di analoga previsione per le annualità di imposta successive al 2006, determinava l’infondatezza dell’impugnazione della contribuente e il rigetto della questione di costituzionalità della normativa applicabile alla fattispecie.

3. Per la cassazione della citata sentenza la Cibele Uno s.r.l. ha proposto ricorso affidato a due motivi; l’Agenzia delle Entrate ha depositato un atto di costituzione con il quale si è riservata di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” deducendo l’erroneità della sentenza laddove ha escluso l’applicabilità alla fattispecie dell’esimente di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, sussistendo all’epoca dei fatti evidenti e plurime ragioni di obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della disciplina dell’Irap, come fatto palese dalla pendenza innanzi alla Corte GUE di un giudizio di legittimità relativo all’Irap e del parere sfavorevole reso dai due Avvocati generali della CGUE sulla compatibilità dell’imposta con la VI Direttiva Iva, nonchè dal contrasto di giurisprudenza tributaria interno sul tema.

b. Secondo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 1, lett. b) e del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” deducendo l’erroneità della sentenza laddove ha escluso la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 106 del 2005, art. 1, comma 3, nella parte in cui esclude che il ravvedimento operoso tributario previsto dalla normativa denunciata come lesa possa applicarsi all’Irap, provvedendo espressamente a riporre la questione in questa fase.

2. Il ricorso va respinto.

3. Il primo motivo è infondato. In tema di obiettiva incertezza della normativa tributaria, questa Corte ha affermato il condivisibile principio, che va ribadito, secondo cui essa ricorre nell’ipotesi di incertezza inevitabile sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della disposizione tributaria, anche all’esito del procedimento di interpretazione della stessa da parte del giudice (Sez. 5, Ordinanza n. 18718 del 13/07/2018); più in particolare, si è affermato che l’incertezza normativa oggettiva è caratterizzata dall’impossibilità di individuare con sicurezza e univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni “indici”, quali: 1) la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) l’assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente (Sez. 5, Ordinanza n. 15452 del 13/06/2018). Nel caso di specie, la norma sospettata di tale obiettiva incertezza è il D.L. 7 giugno 2006, n. 206, art. 1 convertito con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2006, n. 234, che testualmente recita: “In caso di violazione dell’obbligo di versamento in acconto o a saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, art. 13 nonchè dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, art. 2, comma 2”. Il contenuto letterale della disposizione esclude che si sia in presenza di alcuno degli indici di obiettiva incertezza sopra richiamati. La norma è chiaramente individuabile e ha un contenuto precettivo chiaro e immediatamente individuabile: l’esclusione della possibilità di riduzione delle sanzioni tributarie all’ipotesi di omesso versamento dell’Irap. Va, peraltro, rilevato, che gli indici di incertezza dedotti dalla contribuente a sostegno della diversa opinione prospettata, non riguardano la citata disposizione, ma la più generale questione della legittimità dell’imposta Irap, all’epoca oggetto di ricorso alla Corte GUE e di contrasto giurisprudenziale tra alcuni giudici tributari di merito. Ma tale questione è, evidentemente, estranea alla fattispecie in esame, laddove la citata norma del D.L. n. 206 del 2006 è intervenuta proprio per sanzionare quei contribuenti che avevano ritenuto di omettere il versamento dell’imposta ipotizzando che essa non fosse dovuta per effetto del presumibile successo (poi rivelatosi infausto) della sua impugnazione in sede comunitaria.

4. Il secondo motivo è infondato, dovendo convenirsi con la motivazione resa dalla CTR sul punto, atteso che, nel novero della discrezionalità legislativa rientra anche l’ipotesi di esclusione di disposizioni di generale favore per ipotesi tassativamente determinate, con il solo limite della identificabilità della ragionevolezza della disposizione. Nella specie, la normativa che la contribuente individua come incostituzionale (D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 3, convertito dalla L. n. 156 del 2005) non è applicabile alla fattispecie, posto che – come senza censura alcuna ha argomentato la CTR – il periodo di imposta per cui è causa è l’anno 2006, sicchè trova applicazione come detto il D.L. 7 giugno 2006, n. 206, art. 1 convertito con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2006, n. 234. In ogni caso, stante l’assoluta analogia delle due disposizioni, va rilevato che nemmeno tale normativa è sospettabile di incostituzionalità, posto che la ratio legis è chiaramente identificabile nella volontà del legislatore di sanzionare senza sconti quei contribuenti che, confidando nell’ipotetica declaratoria di illegittimità dell’Irap per via giurisprudenziale, avevano omesso il versamento dell’imposta. Una scelta che appartiene alla discrezionalità legislativa e che non si appalesa minimante lesiva del canone di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost., a nulla rilevando la diversa scelta legislativa per gli anni successivi a quello in esame, proprio perchè la modifica della politica legislativa fiscale non è evidentemente invocabile come tertium comparationis, stante la sua insindacabilità, senza tacere del fatto che per gli anni di imposta successivi al 2006 non sussistevano più dubbi sulla debenza dell’Irap, dal momento che la questione della sua illegittimità comunitaria era stata respinta con sentenza della CGUE del 3 ottobre 2006 (in causa C-475/03). Le medesime considerazioni sopra esposte inducono quindi la Corte a ritenere a propria volta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 106 del 2005, art. 1, comma 3, riproposta dalla società ricorrente in questa sede.

5. L’irrituale costituzione dell’Agenzia delle Entrate esonera la Corte dal provvedere sulle spese del grado.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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