Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8183 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/04/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 11/04/2011), n.8183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4037-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 232/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 16/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sulla scorta di un processo verbale di constatazione stilato nei confronti di una ditta di Vicenza, dal quale risultava che aveva emesso fatture fittizie nei confronti di M.C., l’Ufficio Iva di Napoli contestava a quest’ultimo, per l’anno 1992, l’utilizzo di quelle fatture siccome emesse a fronte di operazioni inesistenti. Le Commissioni Tributarie, in primo ed in secondo grado, accoglievano il ricorso proposto dall’erede del contribuente, M.M.. La CTR osservava “che il rilievo formulato nei confronti dell’appellato appare basato esclusivamente su un semplice sintetico indizio raccolto presso terzi” e che “in presenza di dati scaturenti dalle dichiarazioni prodotte, apparentemente coerenti e corrette, occorreva che l’Ufficio Iva – ricevendo la notizia indiziaria della Guardia di Finanza – procedesse ad una attenta verifica, anche con riscontri bancari, presso il contribuente per cercare e contestare le prove della ipotizzata simulazione, che dessero supporto sostanziale alle effettuata contestazione; che in mancanza di tutto ciò, la rettifica appare del tutto arbitraria ed in violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 in quanto effettuata per semplice relationem, con rinuncia anche alle proprie autonome doverose prerogative …”.

L’Amministrazione ricorre per la cassazione della sentenza con due motivi. Il contribuente non si è difeso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col ricorso si deduce violazione di legge (D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 56 e L. n. 241 del 1990, art. 3) e vizio di motivazione su punto decisivo, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Si lamenta che la CTR abbia ritenuto invalidamente motivato l’accertamento in quanto fondato su elementi acquisiti dalla polizia tributaria nel corso di una attività ispettiva condotta nei confronti di terzi, alla quale il contribuente era rimasto estraneo; ed abbia affermato che l’utilizzo di quei dati avrebbe richiesto che ne fossero stati ricercati e rinvenuti attendibili riscontri nella contabilità del contribuente, le cui dichiarazioni apparivano coerenti e corrette. Si critica altresì l’affermazione che il semplice richiamo alle risultanze del processo verbale di constatazione trasmesso dalla guardia di finanza di Vicenza abbia comportato mancato esercizio, da parte dell’Ufficio, degli autonomi poteri di valutazione dei presupposti dell’ accertamento.

I motivi sono fondati. Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 prevede espressamente che l’ufficio possa procedere alla rettifica delle dichiarazioni indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente quando l’inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione risulti in modo certo e diretto da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti. Non sussisteva pertanto l’onere, addossato dalla CTR all’Ufficio, di ricercare “anche con riscontri bancari” ulteriori elementi di prova della evasione, ma spettava al contribuente di dimostrare la effettività delle operazioni della cui realtà l’Ufficio aveva fornito consistenti elementi per dubitare (Cass. 15395/2008). Questa corte ha del resto anche chiarito che, nella ricezione degli elementi risultanti dai verbali della polizia tributaria operata mediante il semplice richiamo del loro contenuto fatto nell’avviso, non può indursi che di quegli elementi sia mancata, da parte dell’ufficio, una autonoma valutazione, dovendosi piuttosto ritenere implicitamente condivisa la valutazione di rilevanza espressa nei verbali richiamati (Cass. 2780/2001).

Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e respinto nel merito il ricorso introduttivo della lite (giacchè risulta che gli originari ricorrenti restarono contumaci in appello, sicchè non riproposero nessuna delle doglianze rimaste assorbite dalla decisione dei primi giudici). L’esito dei giudizi di merito giustifica la compensazione delle spese di tutto il processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso introduttivo della lite.

Compensa fra le parti le spese di tutto il processo.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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