Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8182 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 22/03/2019), n.8182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24218/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

B.M., rappresentato e difeso dall’avv. Laura Pitoni,

elettivamente domiciliato in Roma, via Catenaccio, n. 8, presso lo

studio dell’avv. Roberto Antonelli.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sezione n. 29, n. 244/29/2011, pronunciata il 3/05/2011, depositata

il 26/07/2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio

2019 dal Consigliere Dott. Guida Riccardo.

Fatto

RILEVATO

che:

1. B.M., esercente, in Rieti, l’attività di commercio di autoveicoli, impugnò, innanzi alla CTP di Rieti, l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione IRPEF, IRAP, IVA, per l’anno d’imposta 2005, maggiori redditi non dichiarati, accertati con l’applicazione dello specifico studio di settore, allegato dal contribuente alla propria dichiarazione;

la CTP, con la sentenza n. 19/2010, rigettò il ricorso;

2. il contribuente ha appellato tale decisione e la CTR del Lazio, con la sentenza menzionata in epigrafe, ha accolto il gravame, rilevando che i parametri dello studio di settore non erano adeguati alla realtà imprenditoriale descritta dall’appellante, che aveva confutato l’accertamento presuntivo, in quanto: a) l’Organo fiscale non aveva tenuto conto che la vendita di veicoli, nuovi ed usati, era iniziata nel febbraio 2002, solo tre anni prima rispetto all’annualità verificata, e nei primi anni d’esercizio è normale che l’imprenditore incrementi il magazzino, ragione per cui il volume d’affari può essere piuttosto elevato in rapporto al reddito; b) il reddito era stato dichiarato in misura crescente già nei primi anni; c) nel 2005, il reddito dichiarato di Euro 1.508.106,00 non era “incongruo” rispetto al limite minimo di Euro 1.553.788,00, fissato dallo studio di settore, sì da giustificarne la rettifica, in mancanza di altri concreti elementi; d) i dubbi dell’Agenzia, condivisi dalla sentenza della CTP, circa il numero di autovetture in magazzino, erano stati superati grazie alla produzione, in appello, da parte del contribuente, dei registri acquisti con IVA e senza IVA, non contestati dall’Amministrazione finanziaria;

3. l’Agenzia ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della CTR;

il contribuente resiste con controricorso, illustrato con una memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, denunciando la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53,ed il connesso vizio di ultrapetizione, la ricorrente assume che l’appello del contribuente si limitava alla mera riproposizione dei motivi di doglianza formulati nel ricorso introduttivo che, anche in sede di gravame, erano specificamente e direttamente rivolti contro l’atto impositivo;

pertanto, censura la decisione della CTR che, anzichè rilevare, ex officio, l’inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, prendendo cognizione del merito della controversia è incorsa nella violazione del principio di specificità dei motivi di appello, e, conseguentemente, accogliendo le argomentazioni di merito non validamente proposte, si è pronunciata ultra petita;

1.1. il motivo è infondato;

preliminarmente, si rileva che dal testo della sentenza della CTR (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) risulta espressamente che l’Agenzia aveva sollevato eccezione di mancanza di specificità dei motivi d’appello;

è, quindi, superata la doglianza del controricorrente d’inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione per l’asserita (ma insussistente) omessa proposizione, da parte dell’Agenzia, dell’eccezione di nullità del gravame per carenza di specifici motivi;

passando, adesso, all’esame del motivo di ricorso, è il caso di ricordare il fermo indirizzo di questa Corte, per il quale, nel processo tributario, il requisito della specificità dei motivi di appello è soddisfatto ove le argomentazioni svolte, correlate con la motivazione della sentenza impugnata, ne contestino il fondamento logico-giuridico, non richiedendosi necessariamente una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate che possono, invece, essere ricavate, anche implicitamente, sia pure in maniera univoca, dall’atto di impugnazione considerato nel suo complesso (Cass. 7/04/2017, n. 9083);

ebbene, il contribuente, coll’atto d’appello, nel rispetto dell’onere di specificità dei motivi di gravame, ha devoluto alla cognizione della Commissione regionale il riesame dell’intera controversia, nei suoi aspetti essenziali, sottoponendo ad una critica ragionata e circostanziata il percorso motivazionale della CTP di Rieti;

2. con il secondo motivo di ricorso, denunciando l’insufficiente motivazione su un punto decisivo e controverso della causa, la ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio motivazionale;

assume che, in fase amministrativa, l’Organo di controllo aveva desunto l’inattendibilità dell’impianto contabile dell’impresa verificata da questi indici fattuali: a) l’incongruenza del numero di autoveicoli giacenti al 31/12/2005, indicato in contabilità in 65 unità, rispetto ai 49 autoveicoli dichiarati dalla parte nello studio di settore; b) le dimensioni insufficienti dei locali d’esposizione (115 mq) rispetto al numero di autoveicoli giacenti (65 unità); c) la sproporzione tra il costo del venduto, gli esigui ricavi dichiarati, ed il conseguente basso reddito (dichiarato), da un parte, e i costanti crediti IVA e l’andamento sempre crescente delle rimanenze di magazzino, dall’altra;

rimarca che la CTR: si è limitata ad affermare – quanto al numero degli autoveicoli giacenti – che il contribuente aveva prodotto, in appello, i registri degli acquisti, senza però illustrare quali dati essa avesse estrapolato dagli stessi registri; non ha spiegato le ragioni che l’hanno indotta a reputare sufficientemente capienti gli spazi espositivi; non ha esposto gli argomenti grazie ai quali ha superato le puntuali valutazioni della CTP in merito alla macroscopica incongruenza tra un magazzino in costante crescita e l’esiguità dei redditi dichiarati;

2.1. il motivo è fondato;

l’accertamento fiscale era imperniato su una cospicua serie di elementi da cui era possibile inferire l’apparente antieconomicità dell’attività dell’impresa verificata (tra gli altri: la sproporzione tra la forte crescita del magazzino e l’esiguità dei ricavi), asseverata dallo scostamento tra i ricavi dichiarati e i ricavi minimi dello studio di settore presentato dal contribuente;

la CTR è incorsa nel vizio di motivazione perchè, trascurando gli aspetti essenziali del caso concreto, è giunta ad una soluzione giuridica della controversia, favorevole al contribuente, senza spiegare le ragioni del proprio convincimento, sviluppando un percorso argomentativo fragile e generico, il cui fulcro – in sostanza – si riassume nell’affermazione, del tutto opinabile ed agevolmente controvertibile, secondo cui l’accertamento fiscale non avrebbe considerato che: “l’attività di vendita di veicoli nuovi ed usati è stata iniziata in Rieti soltanto tre anni prima, cioè nel febbraio 2002, e nei primi anni è nella norma commerciale che l’imprenditore debba incrementare il proprio magazzino per cui il volume d’affari può risultare inizialmente piuttosto elevato rispetto al reddito.” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);

3. ne consegue che, accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo motivo, la sentenza è cassata, in relazione al secondo motivo, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, alla quale è demandato di provvedere anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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