Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8182 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/04/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 11/04/2011), n.8182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18302-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

P.E.;

– intimato –

sul ricorso 20820-2006 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CESI 21

presso lo studio dell’avvocato CANTELLI ANTONIO, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incid. –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti al ricorso incid. –

avverso la sentenza n. 30/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 12/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il resistente l’Avvocato CANTELLI ANTONIO, che ha chiesto

il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento di quello

incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, il rigetto di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.E. impugnava, con tre distinti ricorsi poi riuniti, gli avvisi di accertamento ricevuti in rettifica delle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni 1992, 1993 e 1994. Sulla scorta degli elementi acquisiti mediante accertamenti bancari disposti nell’ambito di un procedimento penale, dei quali l’autorità giudiziaria aveva autorizzato l’utilizzo ai fini fiscali, l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, per i tre anni, un imponibile evaso di oltre L. 27 miliardi. Il contribuente contestava la legittimità ed il merito degli accertamenti. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma respingeva le eccezioni formali ma riduceva il reddito tassabile recependo le conclusioni di una consulenza tecnica d’ufficio all’uopo disposta. Proponevano appello, per i capi di soccombenza, entrambe le parti. La CTR ha respinto le impugnazioni e confermato la prima decisione. Per la cassazione di tale decisione ricorrono con un motivo l’Amministrazione, e con otto motivi il contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). La CTR ha così motivato:

“Esaminati gli atti, si può rilevare come il comportamento dell’Ufficio appare corretto sul piano prettamente formale, mentre per quanto si riferisce alla effettiva determinazione del reddito non appare chiara la valutazione effettuata, in quanto non risultano movimentazioni in entrata ed in uscita complessivamente considerate.

Appare perciò corretta ogni valutazione del CTU anche per quanto riguarda un errore materiale. Tutte le altre eccezioni formulate dal ricorrente in sede incidentale appaiono ripetitive ed i motivi di censura soltanto enunciativi e perciò scarsamente validi, tenuto conto che le motivazioni degli avvisi sono largamente enumerate, sono state adottate le disposizioni più favorevoli al contribuente, nè può ritenersi superata la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 più volte contestata dallo stesso contribuente, che, peraltro, non ha addotto adeguate prove a suo supporto. Pertanto non può che confermarsi la sentenza dei primi giudici che si sono ispirati a ponderazione ed equità, anche sulla base delle risultanze del C.T.U., che ha effettuato una ricerca ed un esame approfondito ed obiettivo”.

Col ricorso principale l’Amministrazione Finanziaria censura la decisione di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè di motivazione contraddittoria ed insufficiente su punto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva in particolare che l’art. 32 citato dispone che i dati dei conti correnti bancari “sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati sugli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili”. Nella specie la CTR ha riconosciuto la correttezza formale del comportamento dell’Ufficio e la applicabilità della presunzione stabilita dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 ed ha dato atto che il contribuente non aveva prove adeguate al suo superamento; concludendo tuttavia per il pur parziale accoglimento dei ricorsi introduttivi.

Il motivo è fondato. La frase “non appare chiara la valutazione effettuata, in quanto non risultano movimentazioni in entrata ed in uscita complessivamente considerate” è priva di un significato compiuto; la considerazione che le prove offerte dal contribuente, definite inadeguate a sostenerne la tesi difensiva, non consentivano di ritenere superata la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 non costituisce legittima premessa della conclusione di annullamento degli accertamenti, che su quella insuperata presunzione erano dichiaratamente fondati; la condivisione della sentenza dei primi giudici – in quanto “ispirata a ponderazione ed equità”, e fondata “sulla base delle risultanze del CTU, che ha effettuato una ricerca ed un esame approfondito ed obiettivo” – muove da una premessa di libertà nella valutazione delle risultanze istruttorie che contrasta con la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 pur riconosciuta applicabile.

Col ricorso incidentale si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione a diverse questioni che sarebbero state prospettate nei gradi di merito (concernenti l’utilizzo dei dati acquisiti nel corso delle indagini penali in violazione del segreto istruttorio e nei confronti di indagato prosciolto dall’addebito (motivi nn. 1 e 2); la insufficienza del termine assegnato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 2 per fornire chiarimenti in ordine alle contestazioni poi trasfuse negli avvisi di accertamento (n. 3);

la acritica riproduzione, negli avvisi, dei rilievi contenuti nel p.v.c. della polizia tributaria (n. 4); la incongruenza dei rilievi contestati in relazione alla natura della attività economica del contribuente (n. 5); la disapplicazione delle disposizioni più favorevoli in ordine alle sanzioni, ex D.Lgs. n. 472 del 1997 (n. 6);

il regolamento delle spese del giudizio di primo grado (n. 7); le conseguenze sul processo del pagamento del 25% degli importi iscritti a ruolo operato dopo la sentenza di primo grado in base alla L. n. 289 del 2002, art. 12 (n. 8)).

La censura n. 7 critica il merito di una decisione discrezionale (la formulazione dell’art. 92 c.p.c. invocata dal ricorrente si applica ai procedimenti iniziati dopo il 1 marzo 2006). Tutte le altre (prima che infondate) sono del pari inammissibili per difetto di autosufficienza, perchè stilate in termini di sommari riferimenti alle deduzioni che sarebbero state formulate nei gradi di merito, delle quali non riproducono il letterale tenore nè precisano in quali atti processuali sarebbero state rappresentate. Questa corte, che – in relazione alla natura dei vizi denunciati – non può prendere diretta cognizione dell’incartamento processuale, non è in grado di valutarne il fondamento.

Va dunque accolto il ricorso principale e respinto quello incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rimessa, per nuovo esame, ad altra sezione della CTR del Lazio, che deciderà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Accoglie quello principale e rigetta l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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