Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8181 del 27/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 27/04/2020), n.8181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25738/2012 R.G. proposto da:

Ares Holding s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, F.A. e T.M., tutti rappresentati e difesi

dall’avv. Stefano Vinti, con domicilio eletto presso il suo studio,

sito in Roma, via Emilia, 88;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria, n. 48/04/12, depositata il 20 marzo 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre

2019 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

Fatto

RILEVATO

che:

– la Ares Holding s.r.l., F.A. e T.M. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, depositata il 20 marzo 2012, che, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha respinto i loro ricorsi per l’annullamento degli avvisi di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa dalla società per gli anni 2002, 2004, 2005 e 2006;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che la pretesa erariale, rivolta anche nei confronti di T.M. e F.A., per aver rivestito, in diversi anni del periodo in esame, la carica di amministratore e legale rappresentante della società, si fondava, quanto all’anno 2002, sul disconoscimento di una perdita realizzata nel corso di esercizio, e, quanto agli ulteriori periodi di imposta, delle quote della perdita disconosciuta dedotte in tali periodi, nonchè, limitatamente all’anno 2005, sulla indebita deduzione di costi, in quanto non inerenti e/o non di competenza e sul mancato assoggettamento a ritenuta alla fonte di compensi elargiti all’amministratore;

– il giudice di appello ha dato atto che la Commissione provinciale aveva parzialmente accolto i – riuniti – ricorsi proposti dai contribuenti, dichiarando legittimi gli atti in positivi solo limitatamente ai rilievi concernenti l’indeducibilità dei costi relativi all’anno 2005;

– ha, quindi, accolto il gravame dell’Ufficio ritenendo corrette le riprese effettuate e respinto l’appello incidentale della società contribuente vertente sul capo di sentenza relativo alla accertata indeducibilità dei costi relativi all’anno 2005;

– il ricorso è affidato a quattro motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso i contribuenti denunciano l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio in relazione alla mancata pronuncia sulla questione, sollevata con il ricorso originario e oggetto di appello incidentale, relativa al mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, per l’emanazione dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2002;

– il motivo è inammissibile per aver la ricorrente riferito la doglianza all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e non aver, invece, dedotto la nullità della sentenza e/o del procedimento ai sensi del successivo n. 4;

– infatti, benchè ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso non è richiesta l’esatta indicazione numerica della specifica disposizione normativa espressiva del vizio di legittimità fatto valere, con conseguente dovere del giudice di riqualificare il vizio in altre fattispecie di censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, è, tuttavia, necessario che dall’articolazione motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato e la denuncia corrisponda ad una delle ipotesi tassativamente previste;

– nell’illustrazione del motivo formulato, la ricorrente ha allegato l’omessa pronuncia “in merito alla censura… sollevata dall’odierno ricorrente nei precedenti gradi giudizio… relativa al mancato rispetto da parte dell’ufficio del termine di 60 giorni, di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, che impone all’amministrazione finanziaria l’obbligo di attendere eventuali osservazioni del contribuente sottoposto a verifiche controllo entro detto termine è prima di adottare l’avviso di accertamento”;

– poichè la ricorrente, nel prospettare l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, si è limitata ad argomentare solo sull’omessa pronuncia e sulla fondatezza del motivo di gravame non esaminato, senza alcun riferimento alle conseguenze che l’errore (sulla legge) processuale comporta, vale a dire alla nullità della sentenza e/o del procedimento, non risulta essere rispettato l’onere della specificità del motivo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass., sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931; successivamente, in tal senso, Cass., ord., 28 settembre 2015, n. 19124; Cass., ord., 7 maggio 2018, n. 10862);

– con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 e art. 14, commi 3 e 5, per aver la sentenza impugnata escluso dalla regolarizzazione delle scritture contabili effettuata ai sensi delle richiamate disposizioni si estendesse all’eliminazione della passività inesistente conseguente alle modalità con cui era stata contabilizzata l’estinzione del credito da parte della debitrice M. Estero Costruzioni s.p.a.;

– il motivo è infondato;

– la Commissione regionale ha motivato la sua decisione sul con il fatto che l’incasso della somma ricevuta in estinzione dell’obbligazione creditoria era avvenuto in data 3 gennaio 2002, per cui la relativa operazione doveva ritenersi di competenza dell’esercizio dell’anno 2002 e, in quanto tale, era estranea all’ambito temporale interessato dalla regolarizzazione delle scritture contabili effettuata dalla società;

– orbene, deve osservarsi che, ai sensi del Testo Unico 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, vigente ratione temporis, i ricavi e gli altri componenti positivi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza, a condizione che la loro esistenza o il loro ammontare siano determinabili in modo oggettivo, dovendo altrimenti essere calcolati nel periodo d’imposta in cui si verificano tali condizioni;

– tale disposizione trova applicazione anche al caso in esame in cui viene in rilievo il conseguimento di un provento (rappresentato dall’estinzione del credito acquistato) per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito (rappresentato dal costo di acquisto del credito), risolvendosi in una sopravvenienza attiva ai sensi del T.U. n. 917 del 1986, art. 55;

– le regole sull’imputazione temporale dei componenti di reddito sono inderogabili, sia per il contribuente che per l’ufficio finanziario e, pertanto, il recupero a tassazione dei ricavi nell’esercizio di competenza non può trovare ostacolo nella circostanza che essi siano stati dichiarati in un diverso esercizio, in quanto ciò finirebbe per lasciare il contribuente arbitro della scelta del periodo più conveniente in cui dichiarare i propri componenti di reddito con innegabili riflessi sulla determinazione del proprio reddito imponibile (cfr. Cass. 28 luglio 2006, n. 17195; Cass. 15 novembre 2000, n. 14775);

– ciò posto, si rileva che la sopravvenienza attiva in esame si è venuta a determinare in modo oggettivo solo al momento dell’estinzione del debito da parte del soggetto obbligato, che, secondo l’accertamento della Commissione regionale non aggredita da specifica censura in questa sede, è intervenuta in data 2 gennaio 2002;

– da ciò consegue che ai fini fiscali l’operazione andava contabilizzata, quale sopravvenienza attiva, nell’esercizio di competenza relativo a tale periodo di imposta;

– pertanto, la decisione impugnata, nell’escludere la rettifica delle scritture contabili relative a tale posta attiva, si sottrae alla censura prospettata dai ricorrenti, i quali anno effettuato la regolarizzazione delle scritture contabili solo relativamente agli anni di imposta dal 1997 al 2001;

– con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono dell’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio in relazione alla mancata pronuncia sulla questione, sollevata con il ricorso originario e oggetto di appello incidentale, relativa alla carenza di motivazione dell’avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2005, per mancata indicazione delle aliquote applicate per la determinazione delle ritenute di acconto, nonchè delle relative addizionali regionali e comunali pretese con riferimento a compensi in natura corrisposti all’amministratore;

– il motivo è inammissibile per le medesime ragioni esposte in occasione dell’esame del primo motivo;

– si evidenzia, infatti, che, nell’illustrazione del motivo, la parte ha allegato l’omessa pronuncia “in merito alla nullità dell’avviso di accertamento… relativo al periodo di imposta 2005 per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, giusto disposto il successivo comma 3”;

– anche in questo caso, nel prospettare l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, i contribuenti si sono limitati ad argomentare solo sull’omessa pronuncia e sulla fondatezza del motivo di gravame non esaminato, senza alcun riferimento alle conseguenze che l’errore (sulla legge) processuale comporta, vale a dire alla nullità della sentenza e/o del procedimento, non risulta essere rispettato l’onere della specificità del motivo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4;

– con l’ultimo motivo di ricorso i contribuenti lamentano la violazione e falsa applicazione del T.U. n. 917 del 1986, art. 97, per aver l’Amministrazione finanziaria “contestato che taluni costi sostenuti dalla società siano dei compensi in natura attribuiti ad uno degli amministratori… sulla base del presupposto che gli stessi costi sono stati visti a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ed in particolare a finalità privati di uno degli amministratori”, senza, tuttavia, offrire alcun riscontro probatorio del proprio assunto;

– il motivo è inammissibile, risolvendosi in una contestazione dell’operato dell’Ufficio e non contenendo alcuna specifica critica ad alcune delle statuizioni della sentenza impugnata;

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dell’intero giudizio, liquidate in Euro 12.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2020

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