Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8181 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/04/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 11/04/2011), n.8181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8053-2006 proposto da:

MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

M.M., P.A.M., M.A.,

M.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 133/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 18/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 18 marzo 1999 venne notificato agli eredi di M.C. un avviso di accertamento irpef Ilor SSN per l’anno di imposta 1993 sul rilievo che il de cuius, esercente attività di commercio all’ingrosso di animali, aveva in quell’anno presentato una dichiarazione iva che esponeva un consistente volume di affari ma aveva omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi.

L’accertamento faceva anche riferimento ad una segnalazione della Guardia di Finanza circa rapporti commerciali ritenuti fittizi intrattenuti dal M. con altra persona, che aveva reso corrispondenti dichiarazioni in sede di verifica fiscale.

La CTP di Napoli accolse il ricorso proposto dagli eredi del contribuente ed annullò l’avviso. La CTR della Campania ha rigettato l’appello dell’Ufficio, che ricorre per la cassazione della sentenza con un motivo. Le parti private non si sono difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha ritenuto la nullità dell’avviso di accertamento in quanto motivato per relationem ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza “non allegato all’avviso e non noto al contribuente” (in quanto redatto nei confronti di una terza persona).

Sarebbe stata in tal modo pregiudicata la possibilità del contribuente di sviluppare una adeguata difesa.

Col ricorso si denuncia violazione di legge osservando che l’utilizzo di elementi acquisiti in indagini condotte nei confronti di terzi è consentito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis e che alla data dell’accertamento la legge non prevedeva che gli atti richiamati negli avvisi dovessero esservi allegati, limitandosi a stabilire che dovessero essere conosciuti o conoscibili dal contribuente.

Il motivo è fondato.

In tema di accertamento tributario, l’avviso notificato prima dell’entrata in vigore della L. n. 212 del 2000, non deve – necessariamente – contenere in allegato l’atto a cui la motivazione abbia fatto riferimento (ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7) o riprodurre il contenuto essenziale dell’atto ivi richiamato (ai sensi del D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1) atteso quelle norme sono contenute in disposizioni innovative, non aventi efficaci retroattiva.

Pertanto, in tali casi, l’avviso di accertamento motivato “per relationem”, che realizza una economia di scrittura, è valido alla sola condizione che contenga un rinvio ad atti o documenti – non allegati o riprodotti – conosciuti o conoscibili da parte del contribuente (Cass. 4989/2003). Conoscibilità esistente giacchè l’accesso al documento richiamato era possibile della L. n. 241 del 1990, ex art. 22 (Cass. 18117/2004).

Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e respinto nel merito il ricorso introduttivo della lite (giacchè risulta che gli originari ricorrenti restarono contumaci in appello, sicchè non riproposero nessuna delle doglianze rimaste assorbite dalla decisione dei primi giudici). L’esito dei giudizi di merito giustifica la compensazione delle spese di tutto il processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso introduttivo della lite.

Compensa fra le parti le spese di tutto il processo.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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