Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8181 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. I, 02/04/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 02/04/2010), n.8181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso l’avvocato BONAIUTI

DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato il

15/03/2007; n. 322/06 R.A.C.;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

21/01/2010 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

La Corte:

 

Fatto

OSSERVA

quanto segue.

P.L. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi avverso il provvedimento della Corte d’appello di Bari, depositato il 15.3.07, con cui la PDCM veniva condannata ex lege n. 89 del 2001 al pagamento di un indennizzo di Euro 18900,00 in suo favore per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi innanzi alla Corte dei Conti, iniziato il 22.3.75 e conclusosi l’8.9.05.

La PDCM ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta in primo luogo la erronea determinazione del periodo di eccessiva durata del processo perche’ la Corte d’appello, nel determinare in anni 27 e mesi sei, sulla base di una ritenuta durata ragionevole di anni tre, non ha calcolato la fase del procedimento amministrativo.

Il motivo e’ palesemente infondato, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che ha costantemente rilevato che l’equo indennizzo e’ previsto dalla L. n. 89 del 2001 esclusivamente in riferimento ai processi in sede giurisdizionale, dovendosi escludere nel caso di specie la fase amministrativa.

L’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 6 infatti, stabilendo che ogni persona ha diritto a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente ed imparziale, fa chiaro ed esclusivo riferimento all’esercizio della funzione giurisdizionale. Esso, pertanto, esclude la possibilita’ di tener conto anche del preventivo svolgimento di un procedimento amministrativo, il quale, anche quando abbia ad oggetto la stessa pretesa fatta valere successivamente in via giurisdizionale, costituisce un mero presupposto dell’azione giudiziaria, ma non appartiene al processo, ne’ contribuisce alla sua definizione, essendo preordinato soltanto a verificare la possibilita’ di una composizione della pretesa in via amministrativa.

(Cass. 9411/06).

E’,invece, fondato il secondo motivo di ricorso con cui ci censura l’insufficiente liquidazione dell’equo indennizzo.

La Corte d’appello, nel liquidare la somma di Euro 18.900,00 per 27 anni e sei mesi di ritardo si e’ discostata eccessivamente ed immotivatamente dai parametri Cedu che,come e’ noto prevedono una liquidazione oscillante tra i mille/00 ed i millecinquecento/00 Euro per anno di ritardo.

Pertanto, il ricorso va accolto per quanto di ragione con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione alle censure accolte e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c. la causa puo’ essere decisa nel merito con la condanna della PDCM al pagamento dell’equo indennizzo liquidato in Euro 26.750,00 in favore del ricorrente sulla base di un ritardo di anni 27 e mesi sei e di una liquidazione di Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo ed Euro mille/00 per i successivi, oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonche’ al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in ragione della censura accolta e decidendo nel merito, condanna la PDCM al pagamento della somma di Euro 26.750,00 in favore del ricorrente oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonche’ al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate per l’intero in Euro 1000,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, nonche’ al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi Euro 1400,00 di cui Euro 650,00 per onorari ed Euro 100,00 per spese oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA