Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8180 del 29/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.29/03/2017), n. 8180
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 228-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
EREDI di B.G. DECEDUTO COLLETTIVAMENTE ED
IMPERSONALMENTE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2148/34/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 19/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO
MANZON.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che il ricorso dell’Agenzia fiscale è stato notificato L. n. 53 de 1994, ex art. 3 bis, L. n. 60 del 1999, art. 55 a mezzo posta elettronica collettivamente ed impersonalmente agli eredi del contribuente B.G. presso il difensore del defunto;
ritenuto che tale modalità di notifica dell’impugnazione è tuttavia consentito nel solo caso in cui la sentenza impugnata sia stata notificata ad iniziativa della parte vittoriosa defunta successivamente alla notifica stessa, mentre nel caso che occupa ciò pacificamente non è avvenuto, sicchè la notifica dell’impugnazione non poteva avvenire che ai sensi dell’art. 328 c.p.c., comma 1 ed eventualmente comma 2 (cfr. Cass. SU n. 14699/2010), essendosi ulteriormente di recente chiarito in giurisprudenza che “In caso di morte della parte originaria prima della notificazione della sentenza o in assenza della stessa, l’impugnazione di quest’ultima può essere anche notificata, impersonalmente e collettivamente, agli eredi della parte deceduta, purchè sia eseguita presso l’ultimo domicilio del defunto, ovvero nel luogo dove è aperta la successione, e non al domicilio eletto dal “de cuius” presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio da questi eletto per il giudizio. In tal caso, infatti, non trova applicazione la particolare disciplina di cui all’art. 330 c.p.c., comma 2, ma quella desumibile dal combinato disposto dell’art. 286 c.p.c. e art. 328 c.p.c., comma 2, attesa l’evidente esigenza di parità di trattamento fra chi vuole provocare il decorso del termine breve di impugnazione e chi intenda esercitare l’impugnazione medesima” (Sez. 1, Sentenza n. 5511 del 21/03/2016, Rv. 639005 – 01).
PQM
ordina la rinnovazione della notifica del ricorso nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017