Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8180 del 27/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 27/04/2020), n.8180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18586/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

Tecnopolis di G.P. & C. s.s., in persona del legale

rappresentante pro tempore, G.P., B.P.E. e

G.C., tutti rappresentati e difesi dall’avv. Domenico

D’Arrigo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paola

Ramadori, sito in Roma, via M. Prestinari, 13;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sez. dist. di Brescia, n. 09/68/12, depositata il 26

gennaio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre

2019 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, depositata il 26 gennaio 2012, che, in accoglimento degli appelli della Tecnopolis s.s. di G.P. & C. s.s. e dei suoi soci G.P., B.P.E. e G.C., ha annullato l’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa dalla società per l’anno 2004, accertato il maggior reddito di partecipazione dei soci e recuperate le imposte non versate;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto impositivo era stato contestato l’esercizio di attività di impresa e, conseguentemente, l’inapplicabilità della disciplina fiscale prevista per le società semplici;

– il giudice di appello accolto il gravame dei contribuenti evidenziando che nel periodo di imposta in esame la società aveva posto in essere un’unica operazione economica (di cessione di terreni edificabili) per cui non sussistevano i presupposti della abitualità e professionalità che caratterizzano lo svolgimento di un’attività commerciale e aggiungendo che nessun operazione economica era stata posta in essere nei due anni successivi e che non era dimostrato alcun collegamento tra l’atto posto in essere nel 2004 e le successive operazioni poste in essere nel 2007 e nel 2008;

– il ricorso è affidato ad un unico motivo;

– resistono con un unico controricorso la Tecnopolis di G.P. & C. s.s., G.P., B.P.E. e G.C..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denuncia l’insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui ha affermato che, pur in presenza di un atto di cessione possono essere nel 2004 e di successivi atti posti in essere nel 2007, nel 2008 e nel 2009, la società non svolgesse attività di impresa;

– il motivo è infondato;

– come rilevato in precedenza la Commissione regionale ha escluso che, relativamente al periodo di imposta in esame, l’attività della società contribuente fosse assistita caratteri della abitualità e della professionalità che caratterizzano lo svolgimento di un’attività commerciale e che, conseguentemente, impongono l’applicazione della normativa in tema di i.v.a. e i.r.a.p.;

– ha evidenziato, in proposito, che “la suddetta cessione non è stata peraltro seguita nei due anni successivi da alcun atto dispositivo, posto che come risultanti dagli avvisi impugnati, la successiva operazione commerciale posta in essere dalla società è del luglio 2007”;

– ha, altresì, posto in rilievo che “non risulta dimostrato in modo certo l’eventuale collegamento della cessione 2004 sia con tale ultimo acquisto… e sia dei successivi atti di vendita del 2008…”;

– ha, infine, sottolineato che la rivendita del complesso immobiliare acquistato nel 2007 effettuata l’anno successivo per un importo inferiore al prezzo di acquisto non è idoneo, in assenza di altri elementi di riscontro e tenuto conto della congiuntura del mercato, a dimostrare l’assunto dell’Ufficio;

– una siffatta argomentazione consente di individuare il percorso argomentativo seguito dal giudice e di apprezzarne la sufficienza, recando l’indicazione degli elementi posti a fondamento del procedimento logico;

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dell’intero giudizio, liquidate in Euro 13.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2020

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