Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8180 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. I, 02/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 02/04/2010), n.8180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – rel. Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16682/2008 proposto da:

C.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA Gabriele, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 16683/2008 proposto da:

C.D. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

sul ricorso 16684/2008 proposto da:

S.E. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato DE PAOLA

GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 16685/2008 proposto da:

M.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 16686/008 proposto da:

C.N. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 16691/2008 proposto da:

C.S. (C.F. (OMISSIS)), vedova di P.

F., elettivamente domiciliata in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO

46-48, presso l’avvocato DE PAOLA GABRIELE, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 16692/2008 proposto da:

S.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 16693/2008 proposto da:

T.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

sul ricorso 16694/2008 proposto da:

P.A. (C.F. (OMISSIS)), vedova di FABRIZIO

ALFREDO, elettivamente domiciliata in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO

46-

48, presso l’avvocato DE PAOLA GABRIELE, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 16695/2008 proposto da:

M.R. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimata –

sul ricorso 16696/2008 proposto da:

G.E. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato DE PAOLA

GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimata –

sul ricorso 16697/2008 proposto da:

B.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato DE PAOLA

GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimata –

sul ricorso 16698/2008 proposto da:

F.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimata –

sul ricorso 16699/2008 proposto da:

M.V. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 16701/2008 proposto da:

M.V. (c.f. (OMISSIS)), vedova di M.B.,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48,

presso l’avvocato DE PAOLA GABRIELE, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale in calce;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 16702/2008 proposto da:

L.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato DE PAOLA

GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 16703/2008 proposto da:

I.F. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 16704/2008 proposto da:

D.D.C. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 16705/2008 proposto da:

M.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 16706/2008 proposto da:

S.V. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato DE PAOLA

GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 16707/2008 proposto da:

D.G.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 16708/2008 proposto da:

F.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

19/05/2007;

si da atto che in udienza vengono riuniti i ricorsi dal n. 97 al n.

118 (n. d’ordine del ruolo);

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/01/2010 dal Presidente Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato GABRIELE DE PAOLA che ha chiesto

l’accoglimento dei ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato in data 19.5.2007 la Corte d’Appello di Firenze – pronunciando sulle domande di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, proposte dai ricorrenti sopra indicati nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in relazione al giudizio promosso con ricorso depositato il 23.12.1993 avanti al TAR della Toscana, al fine di ottenere l’indennità relativa a due ore di lavoro straordinario e deciso con sentenza del 13.1.2006 – riteneva che la durata del procedimento, protrattosi per oltre dodici anni, fosse ragionevole nella misura di anni tre e determinava in anni nove la durata non ragionevole, liquidando a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale la somma di Euro 4.500,00 tenuto conto del valore economicamente modesto della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto.

Avverso detto decreto i privati propongono ricorso per cassazione con atti separati, deducendo, tutti, tre analoghi motivi di censura.

Resiste con altrettanti controricorsi la Presidenza del Consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente i ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., riguardando lo stesso decreto.

Del pari pregiudizialmente deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi proposti nei confronti della Presidenza del Consiglio, fermi restando quelli notificati al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per le stesse ragioni deve essere dichiarata l’inammissibilità dei controricorsi proposti dalla Presidenza del Consiglio. Il giudizio di merito è stato introdotto infatti con ricorso notificato in data 12.2.2007 e depositato il 14.2.2007, vale a dire successivamente all’entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la quale con l’art. 1, comma 1224 ha modificato la L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, attribuendo al Ministero della Economia e delle Finanze e non più alla Presidenza del Consiglio la legittimazione in ordine alle cause di equa riparazione introdotte dopo l’entrata in vigore di detta legge e relative a giudizi presupposti che non rientrano, come quelli in esame, nella competenza del giudice ordinario e del giudice militare. Del resto avanti alla Corte d’Appello correttamente si era costituito il Ministero dell’Economia e non già la Presidenza del Consiglio.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 6 paragrafo 1 della C.E.D.U. nonchè della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 36 Cost.. Lamentano che la Corte d’Appello, dopo aver individuato nell’importo di Euro 1.000,00 la misura media per ogni anno di durata non ragionevole, abbia ridotto l’indennizzo del 50%, senza considerare che secondo i parametri fissati dalla Corte europea l’indennizzo debba essere determinato in una somma oscillante da Euro 1.000,00 ad Euro 1.500,00 e senza tener conto, oltre tutto, che riguardando il giudizio presupposto una causa in materia di lavoro, doveva essere riconosciuta una maggiorazione di Euro 2.000,00, come affermato dalla Corte di Strasburgo alla cui giurisprudenza il giudice nazionale non può sottrarsi.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ancora le stesse norme, sostenendo che erroneamente la Corte d’Appello, nel determinare l’indennizzo, abbia tenuto conto dell’esito del giudizio e del valore, ritenuto modesto, della causa nonchè del fatto che la stessa non era volta ad evitare un danno ma a procurare un vantaggio.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano difetto di motivazione nonchè violazione dell’art. 96 c.p.c.. Deducono che erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto di modesto valore il giudizio presupposto, non considerando che trattavasi di una richiesta di indennità di lavoro straordinario relativa a quaranta anni di servizio.

Gli esposti motivi di ricorso sono fondati nei limiti che qui di seguito saranno precisati.

Quanto alla censura con cui si contesta l’entità dell’indennizzo riguardante il danno non patrimoniale, si rileva che la Corte d’Appello, liquidando una somma complessiva di Euro 4.500,00, pari ad Euro 500,00 per ogni anno di durata non ragionevole complessivamente determinata in anni nove, non si è adeguata ai parametri fissati dalla Corte europea e recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha chiarito come una tale valutazione non possa prescindere, in considerazione del rinvio operato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, dall’interpretazione della Corte di Strasburgo e debba pertanto uniformarsi, per quanto possibile, alla liquidazione effettuata in casi simili dal giudice europeo, sia pure con possibilità di apportare, purchè in misura ragionevole, le deroghe suggerite dalla singola vicenda. Dalle decisioni adottate a carico dell’Italia (vedi in particolare la pronuncia sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Pizzati e sul ricorso n. 64897/01 proposto da Zullo) risulta infatti che la Corte europea ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 il parametro medio annuo per la quantificazione dell’indennizzo, salvo, ripetesi, la possibilità di oscillazioni in più od in meno in relazione alla particolarità della fattispecie ed all’indubbia progressività dello stato d’ansia correlata alla maggiore o minore durata del procedimento.

Orbene, nel caso in esame, esclusa la congruità dell’indennizzo liquidato dalla Corte d’Appello per il notevole divario rispetto ai richiamati parametri europei e considerato che ricorrano le condizioni per una decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, si ritiene, in considerazione del modesto valore del giudizio presupposto cui ha fatto riferimento il decreto impugnato, di determinare l’indennizzo complessivamente in Euro 8.250,00, pari ad Euro 750,00 per i primi tre anni ed in Euro 1.000,00 per il restante periodo di anni nove, non potendosi negare, come si è già sottolineato, che lo stato d’ansia aumenti con l’ulteriore protrarsi del procedimento e che debba quindi riconoscersi un importo maggiore dopo un certo periodo.

Non può trovare accoglimento invece la richiesta di riconoscimento di un “bonus” di Euro 2.000,00 in relazione alla natura della controversia vertente in materia di lavoro, non essendo previsto dalla legislazione nazionale e non potendo comunque considerarsi un effetto automatico, slegato dalla particolarità della fattispecie sulla quale nulla è stato però detto al di là di un generico richiamo ai carattere della controversia.

Quanto infine al terzo motivo – che, pur richiamando espressamente l’art. 366 bis c.p.c., seconda parte, non contiene un vero e proprio quesito ma solo la mera individuazione del “fatto controverso”, cui fa riferimento la norma, nella mancanza di riferimenti nel decreto del valore della controversia – i ricorrenti contestano l’assunto circa la modesta entità di un tale valore, sostenendo che il giudizio presupposto riguardava l’indennità per lavoro straordinario per quaranta anni.

Una tale deduzione è però del tutto generica e manca pertanto della necessaria decisività, non essendo precisato il numero annuo di ore di lavoro straordinario per le quali era stata chiesta l’indennità.

L’impugnato decreto deve essere pertanto cassato in relazione alle censure accolte.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, compensandole per metà a favore dei ricorrenti relativamente al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce il ricorso. Dichiara inammissibili sia i ricorsi proposti nei confronti della Presidenza del Consiglio che i controricorsi della stessa Presidenza e compensa fra dette parti le spese.

Accoglie nei limiti di cui in motivazione i ricorsi proposti nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e delle Finanze al pagamento di Euro 8.250,00 oltre agli interessi dalla domanda a favore di ciascuno dei ricorrenti. Condanna inoltre lo stesso Ministero al pagamento delle spese processuali che liquida, quanto al giudizio di merito, in Euro 2.637,00 per diritti, in Euro 7.500,00 per onorario ed in Euro 950,00 per spese oltre accessori di legge e, nella misura del 50% quanto al giudizio di legittimità, in Euro 3.000,00 per onorario ed in euro 500,00 per spese oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

 

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