Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8178 del 27/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 27/04/2020), n.8178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4733/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

– ricorrente –

contro

Associazione Ananda, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Napolitano e

Alessandra Militerno, con domicilio eletto presso lo studio del

primo, sito in Roma, via Po, 9;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria, n. 142/03/10, depositata il 24 dicembre 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, depositata il 24 dicembre 2010, dli reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Associazione Ananda per l’annullamento degli avvisi di accertamento con cui erano state rettificate le dichiarazioni rese per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che tali atti impositivi traevano origine dal rinvenimento di contabilità in maniera riferibile, secondo l’Ufficio, anche all’odierna contribuente;

– il giudice di appello ha disatteso il gravame erariale evidenziando che tale contabilità non si riferiva all’Associazione, bensì ad altro soggetto giuridico, autonomo e da essa distinto, pur essendo a lei avvinto da legami operativi;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso l’Associazione Ananda.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la sentenza impugnata omesso di esaminare “tutti i rilievi contenuti gli avvisi di accertamento nella loro interezza”, ritenendo infondata la pretesa erariale in considerazione della non riferibilità della contabilità in nero rinvenuta all’Associazione, senza valutare le ulteriori allegazioni, tra cui quella concernente la contestata natura di ente commerciale dell’associazione medesima;

– il motivo è infondato, risolvendosi in una censura della sentenza sotto il profilo dell’omessa considerazione di elementi, allegati dall’Amministrazione finanziaria a sostegno della natura commerciale dell’ente e della conseguente imponibilità delle relative operazioni, esclusa dalla Commissione regionale, e non già dell’omesso esame di un motivo di appello, da questa esaminato e risolto con statuizione non condivisa dalla ricorrente;

– con il secondo motivo la ricorrente quest’ultima deduce l’insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso per aver il giudice di appello omesso di considerare, ai fini dell’accertamento della natura commerciale dell’Associazione, l’erogazione di compensi ai volontari, la onerosità delle prestazioni erogate e la destinazione delle stesse a persone non rientranti nella categoria delle persone bisognose, nonchè la non conformità dello statuto alle clausole previste dal T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 148;

– il motivo è fondato;

– può rammentarsi che il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 149, stabilisce, al comma 1, “Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta”, specificando, al comma successivo, che “Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti parametri: a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività; b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative; d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese”;

– la Commissione regionale, pur a fronte dell’allegazione dei richiamati elementi fattuali, astrattamente idonei a condurre ad una valutazione positiva in ordine alla natura non commerciale dell’ente, ha omesso alcuna valutazione in proposito, limitandosi ad evidenziare che la contabilità in nero rinvenuta si riferiva ad altro soggetto;

– una siffatta motivazione si presenta insufficiente, in quanto, alla luce di quanto allegato sin dagli atti impositivi dall’Amministrazione finanziaria, la contestazione di tali fatti, rilevanti ai fini dell’esclusione della natura non commerciale dell’ente, è fondata anche su una serie di elementi di prova diversi rispetto alla contabilità in nero ricevuta, per cui il riferimento esclusivo alla non pertinenza di tale documentazione non appare adeguata e non permette di accertare la ragionevolezza e compiutezza dell’iter argomentativo della sentenza;

– con l’ultimo motivo di ricorso l’Agenzia si duole dell’insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, per aver il giudice di appello omesso di considerare le risultanze della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero nell’ambito del procedimento penale instaurato a carico di esponenti della Cooperativa Ananda;

– il motivo è inammissibile per difetto di specificità, difettando la riproduzione, in parte qua, della relazione consulenziale, necessaria per apprezzarne il contenuto, in relazione agli accertamenti ivi contenuto, e la decisività del fatto asseritamente non esaminato;

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta i restanti; cassa e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 27 aprile 2020

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