Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8178 del 22/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 8178 Anno 2016
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 15565-2014 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE
DI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI C.F. 80059790586,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO
BERTOLONI 44/46, presso lo studio degli avvocati
2015
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MATTIA PERSIANI, GIOVANNI BERETTA, che la
rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

MORENA ANTONIO C.F. MRNNTN51P08L219N, elettivamente

Data pubblicazione: 22/04/2016

domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo
tudio dell’avvocato ELISABETTA ESPOSITO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER
COSTANZO REINERI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1334/2013 della CORTE
D’APPELLO di TORINO, depositata il 05/12/2013 R.G.N.
1616/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
MAMMONE;
udito l’Avvocato BERETTA GIOVANNI;
udito l’Avvocato ESPOSITO ELISABETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO ) che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

4.«.*

R.G. 15565/14

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Torino, Morena Antonio, titolare di
sione di anzianità a carico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i Ragionieri
i Periti commerciali (CNRP) con decorrenza dal 1°.10.11, chiedeva che la Cassa fosse
condannata, in applicazione del criterio del pro rata previsto dall’art. 3, c. 12, della I. 8.08.95 a
riliquidare il trattamento pensionistico secondo le modalità di calcolo previste
antecedentemente alla delibere adottate dal Comitato dei delegati della Cassa in date

2. Rigettata la domanda e proposto appello dall’assicurato, la Corte d’appello di Torino
con sentenza del 5.12.13 accoglieva l’impugnazione e dichiarava il diritto dell’appellante alla
liquidazione della pensione secondo i criteri vigenti prima del 22.06.02 per l’anzianità maturata
fino a quella data e secondo i criteri di cui al regolamento di esecuzione introdotti con la
delibera del 20.12.03 per le anzianità maturate successivamente, con applicazione del
coefficiente di neutralizzazione introdotto dalla delibera 7.06.03.
La Corte, per quanto oggi interessa, rilevava che la prestazione era stata liquidata dopo
l’entrata in vigore delle I. 27.12.06 n. 296, che aveva introdotto un concetto di pro rata meno
rigoroso e che la delibera con cui nel caso specifico era stata liquidata la prestazione si
presentava carente in quanto non adeguata ai criteri della nuova disposizione. Affermava,
dunque, il diritto del Morena a vedersi determinare il trattamento pensionistico secondo i
canoni del pro rata nella sua formulazione originaria, mancando nella delibera una differente
motivata base di calcolo che desse conto del bilanciamento dei menzionati criteri di
valutazione.
4. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Morena ha
resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. I motivi di ricorso della Cassa possono essere sintetizzati come segue.
5.1. Con il primo motivo la è dedotta violazione dell’art. 3, c. 12, della I. 8.08.95 n. 335,
come novellato dall’art. 1, c. 763, della I. 27.12.06 n. 296, in relazione alla norma di

22.6.2002 e 7.06.03.

interpretazione autentica dell’art. 1, c. 488, della I. 27.12.13 n. 147, sostenendosi che le
norme sopravvenute hanno sanato retroattivamente le delibere adottate dalle forme di
previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria (e, quindi, anche dalla CNRP)
che non hanno applicato rigorosamente il principio del pro rata, conservandone, pertanto, la
piena legittimità ed efficacia.
5.2. Con il secondo motivo è dedotta violazione del solo art. 3, c. 12, della I. 8.08.95 n.
335, lamentandosi che la sentenza impugnata avrebbe ricostruito il principio del pro rata in
maniera distorta ritenendo che esso, derogando al generale criterio dell’applicazione della
normativa vigente al momento della maturazione dei requisiti per la pensione, consente di
1

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salvaguardare periodi di anzianità contributiva per i quali non è maturato alcun diritto a
one; e nel senso che detto principio consente al pensionato di conservare, nell’ambito
stesso sistema, il criterio quantitativo di determinazione della pensione a sé più
avorevole. Non sussiste, invece, un diritto quesito dell’assicurato a conservare i più favorevoli
criteri di liquidazione della prestazione precedentemente vigenti, in quanto il diritto a pensione
viene ad esistenza solo nel momento in cui sono realizzati i requisiti previsti dalla legge. In
conseguenza, le delibere adottate ben potevano rettificare in senso peggiorativo il previgente
regime di calcolo del trattamento pensionistico, con riguardo alle posizioni assicurative degli

6. Circa tali motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perché pongono questioni
di interpretazione delle leggi che delineano l’intero quadro normativo che disciplina la materia
dei trattamenti pensionistici erogati dalla CNRP, debbono richiamarsi i seguenti principi
enunziati dalle Sezioni unite con la sentenza 16.09.15 n. 18136 a composizione di un contrasto
giurisprudenziale insorto nell’ambito della Sezione ordinaria.
A) Nel regime dettato dalla I. 8.08.95 n. 335, art. 1, c. 12 (di riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche apportare dalla I. 27.12.06
n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, c. 763, alla disposizione dell’art. 3, c. 12 della legge di
riforma, e quindi con riferimento alle prestazioni pensionistiche maturate prima del 10 gennaio
2007, la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata – il cui rispetto è prescritto per gli
enti previdenziali privatizzati ex d.lgs. 30.06.94 n. 509, quale è la Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, nei provvedimenti di
variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di
ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per
gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla
introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti – ha carattere generale e
trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota
retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia,

ratione

temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa
regolamentare degli enti suddetti. Pertanto con riferimento alle modifiche regolamentari
adottate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti
commerciali (delibere 22.06.02, 7.06.03 e 20.12.03), che, nel complesso, hanno introdotto il
criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare,
la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio
contributivo, opera – per il calcolo della quota A dei trattamenti pensionistici liquidati fino al 31
dicembre 2006 – il principio del pro rata e quindi trova applicazione il previgente più favorevole
criterio di calcolo della pensione.

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iscritti che non avessero ancora maturato i requisiti per accedere a quel trattamento.

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B) Invece per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal

10 gennaio 2007 trova

applicazione il medesimo art. 3, comma 12, della I. n. 335 del 1995, ma nella formulazione
ifitrodotta dal citato L. n. 296 del 2006, art. 1, c. 763, che prevede che gli enti previdenziali
/suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di
lungo termine, “avendo presente” – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del
pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche

derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di
equità fra generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia

data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006. Tali atti e deliberazioni, in ragione della
disposizione qualificata di interpretazione autentica recata dalla I. 27.12.13 n. 147, art. 1, c.
488 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di
stabilità 2014), si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare
l’equilibrio finanziario di lungo termine. Consegue che è legittima la liquidazione dei trattamenti
pensionistici fatta dalla Cassa con decorrenza del 1° gennaio 2007 nel rispetto della citata
normativa regolamentare interna (delibere 22.06.02, 7.06.03 e 20.11.03)”.
7. Tenendo conto di tali principi, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame l’assicurato
ha maturato il diritto a pensione a decorrere dal 1°.10.2011 e che, quindi, risultano rilevanti
tanto la modifica apportata all’art. 3, c. 12, della legge 335 dall’art. 1, c. 763, della legge n.
296 del 2006, quanto l’interpretazione data dall’art. 1, c. 488 della legge n. 147 del 2013.
Il ricorso è, dunque, fondato e deve essere accolto, con conseguente cassazione della
sentenza impugnata e – ai sensi dell’art. 384, c. 2, c.p.c. – pronunzia di rigetto della domanda.
8. In ragione dell’incertezza della giurisprudenza e dei dubbi interpretativi che hanno
sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite, sussistono giusti motivi per compensare le spese
dell’intero giudizio.
9. Deve darsi atto che non sussistono le condizioni oggettive richieste dall’art. 13,
comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, provvedendo nel merito,
rigetta la domanda, compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello
stesso art. 13 .
Così deciso in Roma in data 10 dicembre 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della

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