Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8178 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/04/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 11/04/2011), n.8178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Ginevra s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 720/2007/40 depositata il 27/12/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/1/2001 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione della cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa a seguito di rettifica della dichiarazione IVA presentata dalla società in epigrafe in relazione all’anno 1997. Avverso tale atto proponeva ricorso la contribuente deducendo la mancata notifica dell’avviso di rettifica e la nullità della notifica della cartella in quanto eseguita presso una sede inesistente. La CTP di Latina, con sentenza 5/6/2006, accoglieva il ricorso. Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate; la contribuente resisteva deducendo che l’avviso di rettifica era stato ricevuto da persona non identificata e diversa dal legale rappresentante della società.

La CTR, con sentenza 720/40/07, riteneva “non certa” la notifica dell’avviso di rettifica, stante l’omessa indicazione da parte del notificante della persona che aveva ricevuto la raccomandata di cui all’art. 145 c.p.c. e la illeggibilità della sottoscrizione.

Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dal l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 140 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto nulla la notifica dell’avviso di rettifica, effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in ragione della mancata indicazione, nell’avviso di ricevimento della raccomandata, contenente la comunicazione dell’avvenuto deposito di detto atto presso la Casa comunale, delle generalità della persona che aveva ricevuto la stessa e dell’inintellegibilità della sottoscrizione apposta.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. in relazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe violato tali norme nel ritenere “incerta” la notifica dell’avviso di rettifica, effettuata nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c., a causa della mancata specificazione, nell’avviso di ricevimento, delle generalità della persona cui la raccomandata era stata consegnata.

Con terzo motivo la ricorrente assume la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. La CTR avrebbe affermato la irritualità della notifica nonostante avesse riconosciuto l’avvenuta osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 140 c.p.c..

Il primo motivo di ricorso è fondato. Secondo quanto recentemente riaffermato dalle SS. UU. (Sez. U, Sentenza n. 9962 del 27/04/2010) nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 cod. proc. civ..

Quanto sopra ha effetto assorbente sulle ulteriori censure.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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