Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8177 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 22/03/2019), n.8177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16401/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– ricorrente –

contro

EXERGIA ENERGIA E GAS s.p.a., in concordato preventivo, (C.F.:

(OMISSIS)) in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv. Gianleo Occhionero, del Foro di

Asti,. e Longo Lucio Laurita, del Foro di Roma, con domicilio eletto

presso l’Avv. Longo Lucio Laurita;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 1500/38/2014, pronunciata il 7 luglio 2014 e depositata

il 17 dicembre 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio

2019 dal Consigliere Dott. Antezza Fabio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Dogane ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell’appello proposto dalla stessa Amministrazione avverso la sentenza n. 03/02/2013 emessa dalla CTP di Cuneo. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione proposta dal contribuente avverso l’atto di contestazione di sanzioni in materia di accise.

2. Per quanto emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, a carico del contribuente, operante nel settore della distribuzione di energia elettrica fornendo anche “servizio di salvaguardia” ed erogando energia elettrica anche ad enti pubblici, l’A.D. emise avviso di pagamento per il recupero di accise non pagate. Ad esso seguì il relativo atto di contestazione di sanzioni impugnato innanzi al Giudice tributario.

3. La CTP accolse il ricorso con decisione confermata dalla CTR con la sentenza oggetto di attuale impugnazione.

Quest’ultima, in particolare, rigettò l’appello dell’A.E. ritenendo non punibile il contribuente per aver commesso il fatto per forza maggiore ravvisata in una eccezionale situazione di illiquidità, in applicazione del D.Lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 5.

4. Contro la sentenza d’appello l’A.D. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, ed il contribuente si difende con controricorso, sostenuto da memorie (con le quali insiste, ancorchè sempre con deduzioni generiche, nell’inammissibilità del motivo di ricorso).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Con il motivo unico di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5, e del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 56, “con contestuale violazione dell’art. 11 c.c. e del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 61 e 63”.

In sostanza, il ricorrente si duole della violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5, con particolare riferimento alle condizioni di operatività della causa di non punibilità costituita dalla forza maggiore (in questi limiti ammissibile essendo essa l’effettiva ratio decidendi sulla quale si fonda la sentenza impugnata).

2.1. Il motivo è fondato, nei termini che seguono, superando il vaglio di ammissibilità in quanto specifico anche con riferimento alle parti della statuizione criticata.

Nella specie operano difatti i principi sanciti da questa Corte, dai quali non vi è motivo di discostarsi, in materia di applicabilità della causa di non punibilità costituita dalla forza maggiore, di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie (anche in materia di accise).

Cass. sez. 6-5, 29/03/2018, n. 7850, Rv. 647720-01, ha chiarito che in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la sussistenza di una crisi aziendale non costituisce forza. maggiore, ai fini dell’operatività del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5. In particolare, in tema di sanzioni IVA, la citata ordinanza ha argomentato dall’orientamento assunto da questa Corte, in sede penale, con riferimento a fattispecie costituenti reati in materia tributaria ex D.Lgs. n. 74 del 2000 (in senso conforme anche la successiva Cass. sez. 6-5, 02/11/2018, n. 28063, Rv. 651116-01, in motivazione).

Questa Corte, ancora più nel dettaglio, ha di recente ritenuto, con riguardo alla materia dell’IVA (Cass. sez. 5, 22/09/2017, n. 22153, Rv. 645636-01) e con affermazione estesa anche alla materia, pure comunitarizzata, delle accise (Cass. sez. 6-5, 08/02/2018, n. 3049, Rv. 647110-01, anche in motivazione), che il concetto di forza maggiore, richiamato dalla norma in esame debba interpretarsi in modo conforme a quello elaborato dalla giurisprudenza Eurounitarià.

Quest’ultima ha chiarito che la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (si vedano: Corte giust., C/314/06, punto 24, nonchè Corte giust., 18 gennaio 2005, causa C-325/03 P, Zuazaga Meabe/UAMI, punto 25). Rilevano dunque non necessariamente circostanze tali da porre l’operatore nell’impossibilità assoluta di rispettare la norma tributaria bensì quelle anomale ed imprevedibili, le cui conseguenze, però, non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (Corte giust., 15 dicembre 1994, causa C-195/91 P, Bayer/Commissione, punto 31, nonchè Corte giust., 17 ottobre 2002, causa C-208/01, Parras Medina, punto 19).

Sotto il profilo naturalistico, infine, la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi modo difforme da quanto voluto, di talchè essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poichè il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate (Cass. sez. 5, 22/09/2017, n. 22153, cit., e Cass. sez. 6-5, 08/02/2018, n. 3049, cit).

Orbene, premesso quanto innanzi in diritto, la CTR, nel procedimento di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta di forza maggiore, ha omesso di applicare alla vicenda esaminata i superiori principi, facendo riferimento, quanto all’elemento oggettivo, sostanzialmente, ad una eccezionale situazione di illiquidità nel tardivo adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte di debitori (anche enti pubblici) e tralasciando ogni considerazione in merito all’elemento soggettivo, con particolare riferimento al correlato dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi.

2.2. Sicchè, in accoglimento del motivo II, la sentenza deve essere accolta, in applicazione del seguente principio di diritto, enunciato ex art. 384 c.p.c., che dovrà essere applicato in sede di rinvio.

“In tema di accise, la sussistenza di una situazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisce, di per sè, forza maggiore, ai fini dell’operatività della causa di non punibilità di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5, essendo invece necessaria la sussistenza dell’elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, correlato al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi”.

3. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolazione del spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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