Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8177 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/04/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 11/04/2011), n.8177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Finclub 2001 s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Verona, al Corso Porta Nuova, presso lo studio

dell’avv. Tregnaghi Francesco, dal quale è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in

persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende per legge;

– Controricorrenti e ricorrenti incidentali –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto n. 118/2007/15 depositata il 18/12/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 9/6/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso incidentale con assorbimento de ricorso principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Finclub 2001 s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Verona n. 260/1/06 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) con la quale l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto la restituzione della tassa di concessione governativa relativa all’iscrizione della società al registro delle imprese per gli anni 1988-1990, erroneamente rimborsata due volte. La CTR rigettava l’appello sul rilievo che la notifica del ruolo era avvenuta entro il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43 – quarto anno successivo all’erogazione – secondo la versione vigente all’atto della iscrizione a ruolo della causa; La CTR rilevava comunque la inammissibilità dell’appello in quanto basato su una questione – decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 43 non prospettata nel ricorso introduttivo di primo grado.

Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Resistono con controricorso il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate.

La Finclub 2001 s.r.l. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale e quello incidentale. Deve inoltre rilevarsi la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non rappresenta (Cass. 20 ottobre 2006 n. 22587) nè l’Agenzia delle Entrate, nè, di conseguenza, un ufficio periferico della stessa, e che non risulta aver partecipato al giudizio di appello.

Ricorrono giusti motivi per la compensazione, in parte qua, delle spese processuali, in considerazione sia del rilievo ufficioso dell’inammissibilità, sia dell’assenza di un significativo aggravio difensivo per la parte costituita.

La spontanea costituzione dell’Agenzia delle Entrate, vale a dire della parte legittimata, è comunque idonea a sanare il vizio testè rilevato. La nullità del ricorso proposto nei confronti di soggetto privo di legittimazione “ad causano” è infatti sanabile, con effetto “ex tunc”, dal momento della costituzione in giudizio del soggetto passivamente legittimato, impedendo detta costituzione sempre e comunque l’inammissibilità per tardività del gravame, nel caso di giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, ai quali si applica la norma dell’art. 164 c.p.c., comma 3, nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1991, n. 353, art. 9 (Cass. 28/2/2007 n. 4661; Cass. 14/02/2006, n. 3140).

Nel merito, con primo e secondo motivo di ricorso principale la Finclub 2001 s.r.l. assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto la novità della domanda di decadenza del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 43 nonostante l’espressa pronuncia sul punto da parte della CTP, e la identità dei fatti oggetto di causa.

La censura è infondata. Ed invero, in tema di contenzioso tributario, tanto nella disciplina dettata dall’abrogato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, quanto in quella introdotta dal vigente D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il meccanismo d’instaurazione del processo è imperniato sull’impugnazione del provvedimento impositivo, volta ad ottenere il sindacato giurisdizionale sulla legittimità formale e sostanziale del medesimo; il carattere impugnatorio del giudizio comporta che l’indagine sul rapporto tributario è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione, nonchè degli elementi del fatto costitutivo, che il contribuente abbia specificamente dedotto nel ricorso introduttivo di primo grado (Sez. 5, Sentenza n. 7766 del 03/04/2006).

Alla diversità delle fattispecie cui le due norme ricollegano la decadenza dell’Amministrazione – l’art. 13 cit. attiene al potere di accertamento dell’Ufficio con riferimento al momento nel quale è stata commessa la violazione, mentre l’art. 43 cit. riguarda la tempestività della iscrizione a ruolo in relazione al momento in cui è stato eseguito il rimborso consegue l’affermazione che, allorchè il contribuente eccepisca nel ricorso introduttivo la decadenza di cui al D.P.R. n. 641 del 1972, art. 13 costituisce questione nuova, e come tale inammissibile, la richiesta di dichiarare la decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43 avanzata in sede di memoria di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24 o in sede di appello.

Quanto sopra ha effetto assorbente sul terzo e quarto motivo di ricorso principale, relativi all’assunta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43 nonchè al ricorso incidentale condizionato.

Al rigetto del ricorso principale consegue la condanna della Finclub 2001 s.r.l. alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate , delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 500,00, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

la Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, compensando tra le parti le spese del giudizio per cassazione, rigetta il ricorso principale proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, assorbito quello incidentale, e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio per cassazione liquidate in complessivi Euro 500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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