Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8176 del 27/04/2020
Cassazione civile sez. trib., 27/04/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 27/04/2020), n.8176
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11558-2014 proposte da:
IMMOBILIARE ARCOIRIS SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F.
DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, rappresentata e
difesa dall’avvocato CHRISTIAN CALIFANO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 68/2013 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,
depositata il 07/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2019 dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK.
Fatto
CONSIDERATO
che:
1. la CTR dell’Emilia-Romagna, rigettava il gravame interposto da Immobiliare Arcoiris S.r.l. contro la sentenza della CTP di Bologna di rigetto parziale del ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento per Ires, Iva e Iva per l’anno 2006;
2. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato ad un motivo, cui replica l’agenzia con controricorso.
Diritto
RITENUTO
che:
3. con nota dat. 20/6/2019 l’Agenzia delle entrate ha dato atto della regolare definizione della controversia da parte del contribuente ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. con mod. dalla L. n. 97 del 2017, con il pagamento a tal fine previsto;
4. va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere sul rapporto tributario controverso (cfr., recentemente, Sez. 6, 3 ottobre 2018, n. 24083) con compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti, trattandosi di definizione agevolata in pendenza di giudizio di legittimità (Sez. 5, 27 aprile 2018, n. 10198).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2020