Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8175 del 29/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 29/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.29/03/2017), n. 8175
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29603/2015 proposto da:
SOCIETA’ BORGHI ANTICHI R.L., C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE 209, presso lo studio dell’avvocato
LUCA SILVESTRI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 441/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di L’AQUILA, emessa il 21/04/2015 e depositata il
05/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA
SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, letto i tre motivi di ricorso proposti dalla società Borghi Antichi srl, ed in assenza di difese scritte da parte dell’Agenzia delle Entrate;
Rilevata la non evidenza decisoria del giudizio, che induce a ritenere opportuna la trasmissione del fascicolo alla sezione ordinaria.
PQM
rinvia a nuovo ruolo, e dispone che la cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017